Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4719 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4719 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 2297/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 03/11/2011
sentita la r1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sekife le conclusioni del PG Dott. R
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Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta
respingeva il reclamo proposto da Antonov Roman avverso tre distinti
provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio di disciplina della casa
circondariale di Enna in data 30.5.2011.
Il Magistrato di sorveglianza riteneva infondata la doglianza in ordine alla
mancata contestazione degli addebiti che era avvenuta regolarmente in data

regolare convocazione del detenuto dinanzi al consiglio di disciplina che si era
riunito alla presenza del detenuto che era stato sentito.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che il magistrato di
sorveglianza ha omesso di motivare in ordine alla mancata contestazione degli
addebiti in quanto vi è in atti una informazione dell’ispettore Vigiano che, oltre
ad essere falsa, non è rispettosa del procedimento secondo il quale il direttore
deve procedere alla contestazione redigendo il relativo verbale.
Inoltre, deduce che il magistrato di sorveglianza non ha provveduto in
ordine ai rilievi con i quali denunciava l’eccesso di potere, contestava la
possibilità di essere punito essendo affetto da disturbo della personalità e
lamentava i maltrattamenti subiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere rigettato.
Invero, è infondata la doglianza in ordine alla mancata valutazione della
omessa contestazione degli addebiti, avendo il magistrato di sorveglianza
operato una compiuta verifica sull’avvenuta regolare contestazione degli addebiti
disciplinari.
Come è noto, i provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo
giurisdizionale limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da
parte delle autorità titolari dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena
(Sez. 1, n. 46051, 4.11.2004, Gangi; Sez. 1, n. 47875, 29.10.2004, Russo), con
esclusione del sindacato sul merito.
In particolare, l’art. 69 comma 6 lett. b) Ord. Pen. prevede che il magistrato
di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti concernenti l’osservanza delle
norme riguardanti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli
addebiti e la facoltà di discolpa».

28.5.2011 con riferimento ai tre rapporti disciplinari; rilevava che vi era stata la

La disposizione dell’art.81 d.P.R. n. 230 del 30.6.2000 prevede che
l’operatore penitenziario redige il rapporto disciplinare che viene trasmesso al
direttore in via gerarchica; il direttore, alla presenza del comandante del reparto
di polizia penitenziaria contesta l’addebito all’accusato, sollecitamente e non oltre
dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad
esporre le proprie discolpe.
Il procedimento disciplinare penitenziario è improntato al rispetto dei principi
fondamentali di garanzia e del contraddittorio che nella specie – come ha

irregolarità determinata dalla contestazione da parte del solo comandante della
polizia penitenziaria comunicato al direttore dell’istituto non assume alcun rilievo
sotto tale profilo; né, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, le
richiamate disposizioni prevedono la redazione di un verbale delle contestazioni.
Come è stato, infatti, affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 29940 del
03/07/2008, Campisi, rv. 240935) «tale complesso di formalità è finalizzato ad
assicurare il rispetto del principio fondamentale stabilito dalla norma primaria, ex
art. 38 comma 2 Ord. Pen.; ne consegue che non ogni inosservanza delle
previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità della procedura, ma
soltanto quella che si risolva nella mancanza di puntuale contestazione
dell’addebito o nella menomazione della facoltà di esporre all’organo decidente le
proprie difese; alcuni degli adempimenti regolamentari sono per loro natura
meramente facoltativi, mentre l’inosservanza di altri costituisce – se non abbia in
concreto inciso sul rituale contradditorio – semplice irregolarità ininfluente sulla
validità del provvedimento adottato. Quanto alla previa contestazione da parte
del direttore – concepita dalla norma regolamentare non come interrogatorio ma
come mera informazione di garanzia circa gli estremi della incolpazione e la
facoltà di esporre di persona le proprie difese – la sua omissione o delega al
comandante della custodia, incide soltanto quando abbia pregiudicato la
conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi».
Le restanti doglianze del ricorrente di sostanziano in censure generiche e di
merito precluse nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità dei
residui motivi di ricorso.
Va disposta la trasmissione di copia del ricorso al Procuratore della
repubblica presso il Tribunale di Messina per le valutazioni di competenza in
ordine al tenore delle espressioni usate.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

evidenziato il provvedimento impugnato – risultano rispettati. La eventuale

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi copia del ricorso al Procuratore delletrepubblica presso
il Tribunale di Messina.

Così deciso, 1’8 novembre 2013.

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