Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4719 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4719 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALOISIO ELIO N. IL 08/11/1973
avverso l’ordinanza n. 478/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

35105/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Sostiene che la sola richiesta di riduzione della pena e
la coeva richiesta di concessione delle attenuanti generiche ben poteva essere
ritenuta adeguata e sufficiente a far ritenere ammissibile l’appello posto che
comunque si chiedeva alla corte una rivalutazione concreta della condotta del
prevenuto in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. e dunque
necessariamente si chiedeva un riesame dell’entità della pena previo riesame
dell’entità del fatto e della personalità dell’appellante; in concreto la Corte di appello
era chiamata ad esercitare uno specifico dovere motivazionale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su un motivo
manifestamente infondato. Ed invero il ragionamento del ricorrente è del tutto
destituito di fondamento, atteso che l’obbligo del giudice di motivare è, nei giudizi di
impugnazione, rapportato alla specificità dei motivi formulati, motivi che, secondo
l’indicazione dell’art. 581 lett. c cod.proc.pen., debbono esser formulati con
indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto a sostegno. Ciò
vale anche per l’appello e per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, essendo
onere dell’imputato che sollecita una più favorevole considerazione, indicare le ragioni
di critica dell’operato del giudice e gli indici a sé favorevoli. Anche a tale riguardo la
specificità dell’impugnazione richiede pertanto che la doglianza con cui si censura un
provvedimento venga formulata dopo aver preso visione delle ragioni per le quali tale
provvedimento è stato adottato e con specifico riferimento ad esse; in tal senso è la
costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. I 30.9.2009 n.44161
Rv. 245559) secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta prima del deposito
della motivazione del provvedimento impugnato, salvo che le censure si riferiscano ad
aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dal solo dispositivo, ed il vizio sia
apprezzabile pur in mancanza della motivazione, eccezione che non si riferisce alla
presente situazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2014

La Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da
D’Aloisio Elio nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa città, di condanna
per furto tentato, rilevando che l’impugnazione, con la quale si contestava la
mancata concessione delle attenuanti generiche, difettava di specificità in quanto
proposta prima del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

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