Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47188 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47188 Anno 2015
Presidente: LA POSTA LUCIA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOMICOLI GIUSEPPE N. IL 12/10/1989
avverso l’ordinanza n. 191/2015 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 10/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
-14W/sentite le conclusioni del PG Dott./U~ Luz)
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Data Udienza: 22/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 10 luglio 2015 il Tribunale di Caltanissetta annullava
parzialmente per carenza di gravità indiziaria l’ordinanza emessa dal G.I.P. dello
stesso Tribunale il 18 giugno 2015, con la quale Giuseppe Domicoli era stato
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere quanto al delitto di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1); la confermava in

finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed a diversi episodi di acquisto, detenzione e
cessione illecita di stupefacenti di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 del d.p.r. n.
309/1990 (capi 3,4,5), tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 L. nr. 203/91.
1.1 A fondamento della decisione riscontrava l’acquisizione di un quadro
indiziario grave, costituito dalle informazioni, integranti chiamate in correità o in
reità provenienti dai collaboratori di giustizia Emanuele Terlati e Roberto Di Stefano,
ritenute attendibili e convergenti nell’indicare il Domicoli quale soggetto dedito al
traffico di droga nell’ambito del clan mafioso Rinzivillo di Gela; tale ruolo si riteneva
emergesse anche dagli esiti di intercettazioni ambientali e delle videoriprese
effettuate nello spazio esterno l’abitazione del coindagato Antonio Radicia. Detto
luogo era risultato meta di quotidiane visite da parte di un gruppo di giovani, di cui
avevano fatto parte l’indagato, Ivan Casciana, Baldassare Nicosia, Giuseppe Piacenti
e Salvatore Di Nicola, trattenutisi per un breve lasso di tempo sufficiente per una
rapida discesa nel locale garage, oppure per l’apertura dell’armadietto del contatore
dei consumi elettrici posto nell’androne della palazzina, visite finalizzate ad esigenze
diverse da quelle di una frequentazione amicale o di cortesia. I medesimi incontri nel
periodo antecedente erano stati monitorati presso il bar “Centro colazione” di Paolo
Di Stefano. Inoltre, dalle conversazioni intercettate si era dunque dedotta l’avvenuta
trattazione da parte del Domicoli e del Radicia di affari illeciti, che talvolta erano
indicati in modo esplicito con riferimento a sostanze stupefacenti, a movimenti di
denaro, a debiti contratti, alla necessità di procedere al taglio, alla pesatura, ai
grammi trattati, ai sequestri operati alle forze dell’ordine; tali emergenze già in sé
ritenute significative, avevano poi trovato riscontro nei sequestri di droga operati nei
confronti del Radicia e di Giuseppe Mangiameli. Tali attività criminali erano dunque
ritenute espressione dell’esistenza di un’organizzazione con a capo Antonio Radicia e
Massimo Gerbino e gravitante nell’area di controllo del clan mafioso Rinzivillo,
operante in modo stabile nel settore degli stupefacenti del tipo cocaina ed hashish
mediante approvvigionamenti sulla piazza di Catania, ove le forniture periodiche
erano state operate da Salvatore e Roberto Cosentino, nonché da Vincenzo Florio,
presso il quale era solito recarsi Baldassare Nicosia, ricevendo la droga a credito
dopo le prime transazioni andate a buon fine per poi farla giungere a Gela
1

riferimento agli ulteriori addebiti di partecipazione ad associazione a delinquere

smerciarla sul mercato locale, nonché mediante altro canale alternativo; nell’ambito
di tale sodalizio i contatti con i fornitori erano stati tenuti dal Domicoli, dal Nicosia e
dal Mangiameli, occupatisi anche delle operazioni di taglio e confezionamento,
mentre una rete di spacciatori aveva proceduto allo spaccio al dettaglio e la
compagine aveva potuto disporre di basi logistiche, di una contabilità comune per
l’annotazione di debiti e crediti, oggetto di sequestro in data 24/5/2011, della
ripartizione dei compiti tra i partecipi, tutti elementi indicativi dell’esistenza di una
struttura associata dal programma criminoso indeterminato e destinata ad operare

1.2 Quanto alle esigenze cautelari, la gravità dei fatti investigati, l’arco
temporale protratto di commissione delle condotte, ed il protagonismo dimostrato
dal Domicoli nei frequenti contatti con gli altri associati, il livello professionale di
gestione dei traffici e le relazioni intrattenute con esponenti storici del clan mafioso
Laudani di Catania, davano conto del pericolo di reiterazione specifica, attestato
altresì dalla sottoposizione a separato procedimento per fatti analoghi commessi nel
periodo successivo aprile-maggio 2012. Il Tribunale rilevava, infine, che unica
misura adeguata alle esigenze del caso ed in grado di interrompere i legami con i
sodali, che si erano protratti nonostante il Radicia fosse stato sottoposto agli arresti
domiciliari, era quella della custodia in carcere, mentre alcun rilievo poteva essere
assegnato al decorso dei tempo dai fatti, stante i carichi pendenti per ulteriori ed
analoghi delitti.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del
difensore per chiederne l’annullamento, il quale ha dedotto:
a) manifesta illogicità e/o contraddittorietà e carenza della motivazione e
incompatibilità della stessa con altri atti processuali quanto ai gravi indizi di
colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in relazione al delitto di cui agli artt.
74 dpr 309/90 e 7 d..152/91. Sebbene il Tribunale abbia ritenuto le propalazioni dei
collaboratori di giustizia non attendibili, generiche e non ben circostanziate
temporalmente, tali da non integrare la gravità indiziaria necessaria in ordine al
delitto di cui ali’ art. 416-bis cod.pen., per l’altra fattispecie associativa ha assegnato
credibilità ai collaboratore Terlati che annovera come spacciatore il Domicoli dal
2004 nell’ambito della famiglia mafiosa dei Rinzivillo ed al Di Stefano circa la
consegna al ricorrente di droga per la vendita al dettaglio; in realtà il primo non ha
menzionato minimamente il Domicoli ed il secondo lo ha descritto quale spacciatore,
per cui è probabile che il Tribunale abbia riferito al ricorrente elementi valevoli per la
posizione di Antonio Radicia.
Altri profili d’illogicità sono ravvisabili nell’interpretazione delle risultanze
investigative: la frequentazione dell’abitazione del Radicia era riconducibile a
cessioni di stupefacente compiute da questi in favore dei visitatori, come dimostrato
dalla brevità degli incontri, mentre, se coloro che vi erano coinvolti fossero s ti
2

nel tempo nel settore specifico.

partecipi di un’associazione, tali colloqui avrebbero avuto lunga durata, perché
necessari per pianificare l’attività criminosa e non avrebbero comportato consegne di
denaro al Radicia.
Le risultanze emerse nell’ambito del diverso procedimento, denominato
Mercante in Fiera, dimostravano che il sequestro di mezzo chilo di cocaina rinvenuto
in possesso di Giuseppe Mangiameli in data 30 Marzo del 2011 non era riconducibile
ad alcuna organizzazione, ma all’approvvigionamento di Nicola Liardo, soggetto non
raggiunto dall’ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento, per conto del

sottoposta a sequestro; del pari l’eventuale debito di C 1.000,00 contratto dal Liardo
nei confronti del Domicoli e/o del Radicia non può giustificare l’erronea deduzione cui
è giunto il Tribunale della riconduzione di tale posizione debitoria all’attività del
gruppo organizzato, sconfessata dall’ordinanza emessa nel procedimento separato e
dalle intercettazioni ambientali. Anche il sequestro di 22,4 grammi di cocaina e
l’arresto del Radicia nel procedimento n. 449/11 RG.N.R. riguardano un episodio
contestatogli in concorso con Lumia Giuseppe Antonio e Marino Angelo, rimasti
estranei all’indagine che ha condotto all’ordinanza impugnata.
Il contenuto delle intercettazioni indica chiaramente come i rapporti illeciti che
ne risultano sono stati limitati a scambi di sostanza stupefacente, avvenuti
nell’ambito di condotte personali e non organizzate, né poste in essere in esecuzione
delle finalità di un’associazione a delinquere, della cui inesistenza si è offerta prova
anche mediante gli atti del procedimento cd. “bombola d’oro”, nel quale il Domicoli
era stato attinto per la prima volta da un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere,
perché resosi responsabile di cessioni di sostanze stupefacenti talvolta in concorso
con il solo Radicia. Emerge dunque il suo ruolo di spacciatore di sostanza
stupefacente, attività svolta ad di fuori dell’appartenenza ad un sodalizio di alcun
tipo e nell’interesse personale. Del resto che il garage e le pertinenze dell’abitazione
del Radicia non fossero utilizzati quale base logistica emerge dal sequestro operato il
24/5/2011 col recupero di strumenti e materiale documentale, indicativo dell’attività
di spaccio condotta all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e dall’esito negativo
della perquisizione del garage operata il 21/5/2011, mentre il biglietto contenente
l’annotazione di nomi ed importi di denaro costituiva la contabilità tenuta dal solo
Radicia delle ettività dallo stesso svolte perché diversamente non si comprenderebbe
le ragioni dell’inserimento dei nomi del Casciana, del Nicosia e del ricorrente in quel
manoscritto, mentre i rapporti intrattenuti con Giuseppe Bonanno trovano lecita
spiegazione nei legami familiari, essendo essi cugini.
b) Violazione Ji legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante
di cui all’art. 7 dei d I. 152/91: la condotta contestata non integra i presupposti per
l’applicazione

acic,ravante, non avendo egli agito né per conto del sodalizio

quale il Mangiameli si era recato a Catania a ritirare quella partita, poi rinvenuta e

mafioso, dal quale si è sempre tenuto a debita distanza, né utilizzando metodologie
tipiche degli associati, né infine per agevolare qualsivoglia consorteria.
c) Violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari e in relazione alt’ art. 292
cod. proc, per., cornma 2, lett. c.; la misura custodiate è stata imposta e mantenuta
dopo il decors ,-, di un lungo lasso di tempo dalla commissione dei fatti, contestati tra
agosto 2010 e maggio 2011, non si riesce a comprendere quale specifica esigenza la
misura massimamente coercltiva intenda tutelare.

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
LI1 ricorrente contesta la sussistenza del requisito della gravità indiziaria con
esclusivo riferimento al delitto associativo di cui al capo 2), in quanto, pur non
negando di essersi dedicato all’attività di spaccio di stupefacenti in concorso con il
coindagato Antonio Radicia, assume che il rispettivo operato sarebbe stato condotto
in via individua’e al di fuori dell’inserimento in qualsiasi struttura organizzata.
1.1 Giova ricordare in via preliminare che, ai fini dell’emissione di una misura
cautelare personale„ per lntegrare il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza”,
preteso dalt’ait. 27? cod,proc.pen., devono essere acquisite emergenze probatorie,
di natura logica o rappresentativa, che, contenendo “in nuce” gli elementi costitutivi
della fattispecie penale contestata, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio
la responsabili’..à dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna,
ma consentono, per la loro consistenza, di prevedere che nel prosieguo delle indagini
saranno idonei a dimostrare tale responsabilità ed al tempo stesso giustificano una
qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. sez. 6, n. 35671 del 06/07/2004, sez.
4, n. 37878 dei 6/7/2007, Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 1, n. 20536 del
13/4/2011., Palmanova, rv. 250296). In particolare, questa Corte ha affermato: “In
tema di misure cautelari personali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui
all’art. 273 cod. proc, oen. non si atteggia allo stesso modo del termine analogo
inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di
colpevolezza. . ,, ertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente
qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità
sulla responsabilità deil’indadato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non
devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito
dall’art. 19, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall’art. 273, comma
primo bis, cod. proc pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod.
proc. pen a nHa non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una
particolare Qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e
concordanti)” (Cass. sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, rv. 253511).

4

Considerato in diritto

Ciò posto, ritiene la Corte che il Tribunale di Caltanissetta con l’ordinanza
impugnata abbia offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri
normativi delle ragioni della decisione assunta di conferma del provvedimento
impositivo della massima misura coercitiva quanto al delitto di cui al capo 2).
1.1Quanto alla sua configurabilità, in primo luogo non è dato scorgere alcun
profilo di contraddiaorieta della motivazione, intesa quale contrasto logico interno
alle argomentazioni che giustificano le decisioni assunte, tra il disposto annullamento
dell’ordinanza genetica per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo

constatazione dei contenuto generico delle informazioni sulla militanza mafiosa del
Domicoli„ rese dal collaboratore Cascino per averlo costui incluso tra gli affiliati del
clan Rinzivilio in assenza della specificazione delle condotte compiute e dei periodi
temporali d; riferimento, mentre l’altro collaboratore Davide Nicastro aveva smentito
siffatte contributo conoscitivo offerto dai collaboratori Terlati e Di
Stefano è stato,, invece, valorizzato, non già quale elemento dirimente per efficacia
dimostrativa e persuasivita, ma quale dato di partenza, significativo dell’inserimento
del Domicoli nel mercato locale degli stupefacenti sin dall’anno 2004 e dell’attività
svolta “nell’ambito della famiglia gelese dei Rinzivillo” con condotte protrattesi anche
negli anni 2012-2013. Partendo da questa piattaforma iniziale il quadro indiziario si
è arricchito dee informazioni offerte da elementi eterogenei quali le intercettazioni
telefoniche ed ambientali e le videoriprese, dai quali si è ricavata dimostrazione di:
continui contai tra l’indagato ed Antonio Radicia, nonché altri soggetti di Gela, quali
Baldassare Nicosia, Ivan Casciana, Giuseppe Piacenti, Davide Pardo, Gaetano
Smecca ed altri, tutti a vario titolo coinvolti nei medesimi traffici di droga; ripetizione
lungo un consistente arco temporale di mesi dei medesimi contatti verificatisi in
luoghi tlive!si, ma ‘! -.ra gli stessi soggetti; utilizzo nelle conversazioni telefoniche di un
linguaggio criotico convenzionalmente prestabilito e maggiore libertà espressiva
caratterizzante i dialoghi tra presenti, intercettati quando svoltisi all’interno
dell’autovettura dei ricorrente e senza incertezze riferiti all’acquisto, al trattamento e
confezionamento, nonché alla cessione di plurimi quantitativi di stupefacente, al
crediti rnaturai, al loro recupero, aila programmazione di nuovi acquisti di sostanza
da smerciare, Da tali emergenze fattuali con corretto procedimento inferenziale il
Tribunale ha tratto conferma della stabilità e protrazione dei rapporti illeciti intercorsi
tra i predetti soggetti„ non interrotti nemmeno dalla sottoposizione del Radicia agli
arresti domicHari, e caratterizzati da consolidata interazione che trascende la
occasionale. comunanza di interessi per assumere valore indiziante dell’esistenza di
un’organizzazione, dagii gessi composta, finalizzata a gestire quei traffici illeciti in
via permanen’,:e e con inalterata proiezione verso future analoghe iniziative.
L’ordinanza in .verifica ha dunque evidenziato con ricchezza di argomenti illustrativi e
di concreti

rii’erirrienti

fattuali le ragioni della ravvisata sussistenza dei tr tt

mafioso e la sua conferma per i restanti addebiti: la prima statuizione è frutto della

caratteristici Ciel! aSSociazione prevista e sanzionata dall’art. 74 d.p.r. nr. 309/90. A
tal fine ha indiaato
– la precisa ripertizicae dei ruoli tra i soggetti che avevano collaborato tra loro, alcuni
aventi funzioei direttive, altri preposti agli approvvigionamenti, altri, come il
Domicoli, incancati di mantenere contatti tra fornitori e spacciatori al dettaglio e di
tagliare e confezionare le dosi, altri attivi nella distribuzione agli acquirenti;
– la disponibilità di basi logistiche per la conservazione della droga e la sua successiva
consegna agli spacciatori, costituite dalle abitazioni del Radicia e dello Schembri e di

-il ricorso a cainunicazioni mediante linguaggio criptico e la condivisa preoccupazione
per arresti e snquestri da parte delle forze dell’ordine;
-l’esistenza di contabilità comune, riferibile al Radicia ed al Domicoli, cui anche il
Nicosia aveva fatto riferimento in dialogo intercettato col Radicia, costituita dal
manoscritto recante annotazioni di nomi personali e somme di denaro.
1.2 Ebbeoe, a fronte di tale compendio indiziario, il ricorrente, che non nega né
di avere presu parte alle conversazioni captate, né l’interpretazione offerta dai
giudici cautele ,. i circa il loro significato, ha riproposto col ricorso gli stessi identici
argomenti che ii Tribunale ha già disatteso laddove ha escluso che i comportamenti
dallo stesso compiuti e quelli ascrivibiii ai coindagati fossero da addebitare ad
interesse individuale e non ad un fine illecito comune, che ha individuato nella
gestione dei ncrcotiaficc nei contesto locale grazie ad un sistema di sinergie che li
aveva condotti ad operare in modo congiunto, coordinato e continuativo.
In tal mejo si offerta corretta applicazione dei principi affermati da questa
Corte, secondo i quali “In tema di stupefacenti, l’esistenza di una associazione
finalizzata ai cdfic di sLupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle
conversazioni ntercetta.te qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di
una attività illecita” (sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e altri, rv. 262981),
della stabiiita dei rapporti e cielraffectio societatis'”, mentre la partecipazione del
singolo al scdtiiizio eriminoso, non richiedente un’investitura formale, può essere
ricavata dalla commissione di singoli episodi criminosi, che, per le loro connotazioni,
siano in grado ai attestare un ruolo specifico, funzionale all’operato ed al
raggiunginnery5ei, deoll scopi dell’associazione, assolto con la coscienza e volontà
dell’autore dì fare parte dell’organizzazione (sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014,
D’Aloia, rv. 261379; sez. 5, n, 51400 dei 26/11/2013, Abbondanza e altri, rv.
257991; sei 2, n. 6261 dei 23/01/2013, Scruci, rv. 254498).
Risalta no , di particolare rilievo per il presente caso il principio di diritto
affermato dell A
– giurisprudenza, secondo il quale “L’associazione per delinquere
finalizzata E’A affico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele
poste in es3se–2 da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del
profitto n-ler:Haiti:e i :-.orniiitiercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole
6

plurimi CariEli di rifornimento;

che accomunA A forritcre.: d droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono
per immetterl,,… nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione
del vincolo asociativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo
personale, ne d diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che
i singoli partEcipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività
criminale” (Ca sez. 6, n. 3509 dei 10/01/2012, Ambrosio e altri, rv. 251574).
1.3 NE5 può prendersi in esame guanto opposto in ricorso mediante riferimenti
agli

atti di ,’jiversi procedimenti penali, scaturiti

dalle operazioni di polizia

e che non sono stati né riprodotti nel testo dell’atto impugnatorio, né allegati ad esso
col consego(?ni:E.:: difetto di autosufficienza del ricorso stesso. Oltre a ciò, le doglianze
proposte si ris vono nella pretesa diversa considerazione, in chiave non indiziante,
delle stesse risultanze probatorie considerate dai provvedimenti cautelari,
operazione pi – i.-ciusa a questa Corte perché appannaggio esclusivo del giudice di
merito. Del resto ;richiami alle operazioni . di sequestro ed arresto del Radicia e del
Mangiameli sono stati operati in funzione di riscontro della correttezza logica e
giuridica deliThtemretazione dei dialoghi captati come riguardanti traffici di droga
d’interesse

COL,ufle

dei soggetti coinvolti e dei coindagati.

1.44,ncrie le obiezioni incentrata sullo scarso significato probatorio del
manoscritto : contenente appunti sulla contabilità, sono superate dal Tribunale con
rilievi pertinenti e loolci, incentrati sulla condivisione di quegli appunti tra il Radicia,
il ricorrente e il Nicosia e sul fatto che l’annotazione dei nomi di alcuni presunti
sodali poteva trovate spiegazione con prelievi di sostanza nel loro interesse
personale e di cui av ,..vano dovuto rendere conto all’organizzazione. Del pari, anche
il Tribunale trì conoordato sul modesto valore indiziante degli incontri tra il ricorrente
e Giuseppe Bonanne, appartenente al clan mafioso Laudani, perché legati da vincoli
di

oarrentela, sft..:chè non è da tale elemento che si è ricavato

il necessario

presupoosto kimostrativo del’esistenza dell’associazione in contestazione.
2. Ris’ilt-u, Inammi.ssThile perché affetto da generica formulazione il motivo volto
negare !a contgurabilita della circostanza aggravante di cui ail’art. 7 del d.l. 152/91:
in modo dei tutto apodlttico

ed autoreferenziaie si assume

che la condotta

contestata non sarebbe stata commessa per conto del sodalizio mafioso, né col
metodo tiotop
giuridici

.2- .lffatta organizzazione, ma non si illustrano i profili fattuali e

di tsie assurto in modo da dimostrare i vizi dedotti

ed inficianti il

provved’rnento impugnato.
3. E’ alt. ,,2ti:ant ,.-.) generico e non correlato con la motivazione dell’ordinanza
gravata il rn,-. .’vo ore assurse l’insussistenza di esigenze cautelari per
trascorso cci

il tempo

conèci.te c. ‘..nitc-:state, Il Tribunale ha già rilevato come tale profilo sia

irrilevante e’u nte :ol ia protrazione di analoghe condotte illecite anche nel periodo
successivo, apqetrrd separato provvedimento custodiale, indicativa della radicata
^,7

denominate “rhercaCe in fiera” e “bombola d’oro”, di cui questa Corte nulla conosce

dedizione al niA-cotraffico e del mantenimento dei vincoli personali e criminali che lo
avevano reso ac5sibe. Infine, è molto ben chiaramente espressa dal Tribunale la
convinzione C:ne a custodia in carcere mantenuta è funzionale ad impedire la
reiterazione di altri gravi reati, simili a quelli contestati nel presente procedimento, il
che assolve in moda compiuto, logico e privo di vizi agli oneri giustificativi gravanti
sui giudici
Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato in tutte le sue deduzioni e va
respinto, comporta la condanna dei proponente al pagamento delle spese

P. Q. M.

Rigetta

r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al
Direttore del stituto oenitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così dec,o in Roma, il 22 ottobre 2015.

processuaiL

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