Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47187 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47187 Anno 2015
Presidente: LA POSTA LUCIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AURILIO SALVATORE N. IL 22/05/1983
AURILIO VINCENZO N. IL 22/03/1962
avverso l’ordinanza n. 3301/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
23/06/2015
sentia la relazione fatta dal Consigliere Dott.
e/sentite conclusioni del P Dott. TC

ACOMO ROCCHI;

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Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la
richiesta di riesame proposta nell’interesse di Aurilio Salvatore e Aurilio Vincenzo
avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere.
I due ricorrenti sono indagati per la partecipazione ad associazione per
delinquere di stampo mafioso denominata clan Leonardi, autonomo dal 2006

scissione del clan Amato Pagano – Aurilio Salvatore come organizzatore, nonché
per la partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti facente capo a Leonardi Antonio e Leonardi Felice; in
questa associazione Aurilio Salvatore è indicato come capo ed organizzatore; il
solo Aurilio Salvatore è, poi, indagato per il tentato omicidio aggravato di
Esposito Giovanni realizzato il 4/7/2012, avendo avuto il ruolo di individuare la
vittima e di segnalarne la presenza ai killer designati, nonché dei connessi delitti
di detenzione e porto di armi clandestine e di un motoveicolo di provenienza
furtiva.
Il Tribunale rigettava l’eccezione difensiva che deduceva l’assenza di
motivazione autonoma del provvedimento del G.I.P. rispetto alla richiesta del
P.M., osservando che, al contrario, il Giudice aveva sottoposto ad un vaglio
approfondito il materiale sottopostogli e aveva chiarito sulla base di quali
elementi dovessero ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; rilevava
che la difesa non aveva contestato il quadro complessivo.
Su Aurilio Salvatore avevano riferito i collaboratori Marino Giovanni,
Giugliano Gianluca, Iliano Giovanni, De Rosa Armando, Leonardi Felice, Leonardi
Antonio, Leonardi Giovanni e Leonardi Alfredo, tutti ritenuti attendibili e che
fornivano un quadro che il Tribunale riteneva granitico; l’ordinanza ricordava i
numerosi controlli di polizia unitamente ad altri componenti del gruppo Leonardi.
Il Tribunale escludeva, tuttavia, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza di un
ruolo apicale dell’indagato.
Gli indizi sussistevano anche con riferimento al suo ruolo di “specchiettista”
nel tentato omicidio ai danni di Esposito Giovanni.
Su Aurilio Vincenzo, padre di Salvatore, avevano riferito Pacciarelli Mario,
Guarino Rosario, Leonardi Alfredo e Leonardi Giovanni. Sussisteva la
convergenza del molteplice in ordine alla sua partecipazione ad entrambi i
sodalizi criminosi. Aurilio Vincenzo era stato arrestato in flagranza il 29/10/2013
con cinque chilogrammi di eroina e, nei mesi precedenti, era stato intercettato
nel periodo immediatamente successivo all’arresto per lo stesso motivo di Croce

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all’aprile 2011 e confluito nel clan denominato Nuova Vanella Grassi, sorto dalla

Maria, con la quale aveva una relazione sentimentale, mentre faceva chiari
riferimenti alla droga che doveva essere fatta sparire.
Secondo il Tribunale sussistevano, infine, le esigenze cautelari, tutelabili solo
con la misura adottata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Aurilio Salvatore e Aurilio Vincenzo,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è apparente e ripetitiva di quella

non sufficientemente chiari e precisi per fondare una valutazione di gravità
indiziaria; la lettura delle intercettazioni nelle quali Aurilio Vincenzo era stato
ascoltato era errata, essendo le conversazioni legate al rapporto sentimentale
che intratteneva con Croce Maria; l’attività di spaccio di stupefacente era svolta
soltanto nell’ambito del rapporto con i Leonardi, non all’interno dell’associazione.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento ad Aurilio
Salvatore erano contraddittorie; per di più, le informazioni fornite dai
collaboratori sulla alla collaborazione di Aurilio al tentato omicidio di Esposito
erano de relato e imprecise e generiche, dimostrando i dichiaranti di non
conoscere affatto il ruolo svolto dall’indagato.
Non vi erano nemmeno elementi confermativi della partecipazione
all’associazione camorristica: in realtà, Aurilio Salvatore era amico di Leonardi
Felice, con il quale era cresciuto e rispetto al quale erano sorti motivi di
contrasto in conseguenza della relazione clandestina tra Aurilio e la moglie di
Leonardi.
Mancavano, quindi, i gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, svolti interamente in
fatto.

La evidente pretesa dei ricorrenti è quella di sollecitare questa Corte a
rivalutare ex novo la consistenza e la gravità degli indizi individuati a carico degli
Aurilio, senza affatto transitare per la dimostrazione di una grave e manifesta
illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata e, per di più, sostenendo
una diversa interpretazione di intercettazioni telefoniche (quelle tra Croce Maria
e Aurilio Vincenzo), dovendosi invece ribadire che costituisce questione di fatto,

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adottata dal G.I.P.; gli elementi di prova posti a carico dei ricorrenti appaiono

rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la
valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può
essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità
ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 6, n.
46301 del 30/10/2013 – dep. 20/11/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258164; Sez.
2, n. 35181 del 22/05/2013 – dep. 21/08/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).

Il ricorso risulta, inoltre, del tutto privo di autosufficienza e, quindi, inidoneo

mancata produzione delle intercettazioni di cui si è fatto cenno non permette di
ritenere “evidente” la mancata partecipazione di Aurilio Vincenzo al sodalizio
criminoso, così come la riproduzione nel ricorso di parti limitatissime delle
dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia impedisce di valutare la censura in
ordine ad una loro inattendibilità.

Ulteriori considerazioni sono del tutto prive di supporto: ad esempio, la
frequentazione fin da piccoli di Aurilio Salvatore e Leonardi Felice o l’esistenza di
una relazione clandestina tra il primo e la moglie del secondo.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, quindi, dal contenuto
del controllo di legittimità demandato a questa Corte: non terzo giudice del
merito, ma controllore del rispetto della legge e della non manifesta illogicità
della motivazione dei provvedimenti impugnati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al versamento della
somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.000 alla
Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.

4

)L-

a sostenere le sintetiche argomentazioni in esso contenute: ad esempio, la

cod. proc. pen.

Così deciso il 22 ottobre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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