Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47182 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47182 Anno 2015
Presidente: LA POSTA LUCIA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CRISTOFARO ALFREDO N. IL 08/01/1968
avverso il decreto n. 4009/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 05/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D
lette/s~-e- le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con decreto reso il 5 novembre 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Bologna dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Alfredo De Cristofaro
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 2 luglio 2014 che aveva
dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della liberazione anticipata speciale in
riferimento al periodo dal 6/8/2011 al 21/9/2012 e quella di liberazione anticipata

riferimento al disposto dell’art. 4 della legge nr. 10/2014.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a
mezzo del difensore, il quale ne ha dedotto l’illegittimità perché emesso “de plano” in
violazione dei principi del contraddittorio e perché privo di motivazione.
3. Con requisitoria scritta del 27/3/2015 il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento
impugnato, condividendo i motivi di ricorso per l’insussistenza dei presupposti per la
declaratoria d’inammissibilità del reclamo.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.0sserva questa Corte che dal certificato trasmesso dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia risulta che in data
10/6/2015, quindi successivamente alla proposizione dell’impugnazione, il
ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena inflittagli. L’esaurimento del
rapporto esecutivo comporta il venir meno dell’interesse concreto ed attuale ad
ottenere la decisione sulla fondatezza del ricorso, di cui, ai sensi dell’art. 591 cod.
proc. pen., va dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.

ordinaria per il periodo dal 16/9/2009 al 15/3/2011. A fondamento della decisione faceva

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