Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4718 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4718 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE MASI ROSA N. IL 24/03/1955
avverso l’ordinann n 2535/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sepg.té le conclusioni del PG Dott. s \J-0LArc,_ ciA0
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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9.2.2011 la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice

dell’esecuzione,

all’esito

dell’udienza

camerate,

decidendo

sull’opposizione proposta da Rosa De Masi avverso il provvedimento con il quale
il pubblico ministero aveva rigettato l’istanza di restituzione dei beni contenuti
nella cassetta di sicurezza sottoposta a sequestro nel procedimento penale a
carico di Erminia Giuliano ed aveva chiesto la confisca di detti beni ritenuti nella

cui all’art. 416

bis cod. pen., respingeva l’opposizione e disponeva la confisca

dei beni in danno della Giuliano.
Ad avviso della Corte territoriale, gli oggetti preziosi rinvenuti all’interno
della cassetta di sicurezza della quale era stato disposto il sequestro, alla luce
degli elementi acquisiti, devono ritenersi nella disponibilità effettiva della
Giuliano e provento dell’attività illecita della stessa con specifico riferimento alla
partecipazione al clan Giuliano che per un periodo aveva anche diretto.
Conseguentemente, la De Rosa altro non era che l’intestataria fittizia della
cassetta.

2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per
cassazione la De Rosa, a mezzo dei difensori di fiducia, con due distinti atti.
Con il primo motivo deduce la violazione di norma processuale rilevando che
la Corte territoriale ha disposto la confisca previa conversione del sequestro
probatorio in sequestro preventivo in mancanza della richiesta di tale
provvedimento cautelare da parte del pubblico ministero.
D’altro canto, ad avviso della ricorrente, neppure poteva essere disposta la
confisca in mancanza del provvedimento di sequestro preventivo dei beni,
dovendosi escludere che il giudice dell’esecuzione possa disporre la confisca ai
sensi dell’art. 12

sexies I. n. 356 del 1992 in mancanza dell’accertamento nel

giudizio di merito di tutte le condizioni necessarie ai sensi della citata norma.
Quindi, lamenta la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova
in relazione alla ritenuta disponibilità dei beni oggetto di confisca in capo alla
Giuliano, non avendo il giudice dell’esecuzione esplicitato quali siano gli elementi
di fatto dai quali ha tratto detta conclusione, atteso che, peraltro, avrebbe
dovuto procedere alla verifica della riferibilità alla Giuliano dei singoli oggetti
contenuti nella cassetta di sicurezza.
Rileva, infine, che manca qualsivoglia valutazione in ordine al requisito della
sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi della presunta proprietaria.

disponibilità della predetta Giuliano, irrevocabilmente condannata per il reato di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, divenuta irrevocabile la condanna nei confronti di Erminia
Giuliano per il reato di cui all’art. 416

bis cod. pen., il pubblico ministero – che

aveva disposto il sequestro probatorio dei valori contenuti in una cassetta di
sicurezza formalmente intestata alla ricorrente, Rosa De Masi, ritenuti nella
disponibilità della condannata – ha rigettato l’istanza di restituzione avanzata
dalla De Masi ed ha chiesto al giudice dell’esecuzione la confisca del contenuto

sexies d.l. n. 306 del 1992.

Decidendo congiuntamente sull’opposizione ai sensi dell’art. 263 comma 5
cod. proc. pen. e sulla richiesta di confisca, la Corte territoriale ha rigettato
l’opposizione, convertendo il sequestro probatorio in preventivo, ed ha disposto
la confisca e la vendita dei beni in oggetto.
Deve, quindi, rilevarsi – in conformità con quanto evidenziato dal
Procuratore generale nelle conclusioni scritte – che il provvedimento reso ai sensi
dell’art. 263 comma 5 cod. proc. pen. a seguito dell’opposizione avverso il
decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione può essere
impugnato con il ricorso per cassazione, secondo il rinvio alla disciplina dell’art.
127 cod. proc. pen. che al comma 7 prevede la possibilità di proporre detta
impugnazione. Tuttavia, a norma dell’art. 263 comma 6 cod. proc. pen., dopo la
sentenza non più soggetta ad impugnazione sulla restituzione delle cose
sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione con le forme specificamente
disciplinate per il procedimento di esecuzione dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.
e, per quel che riguarda la restituzione delle cose sequestrate, dagli artt. 676 e
677 comma 4 cod. proc. pen..
Pertanto, avverso il provvedimento di confisca adottato – come nella specie
– dal giudice dell’esecuzione non può essere proposto il ricorso per cassazione
ma l’opposizione allo stesso giudice dell’esecuzione secondo la disciplina innanzi
richiamata; ciò anche quando il provvedimento del giudice dell’esecuzione è
stato emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, per non
privare la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito
(Sez. 6, n. 35408, 22/09/2010, Mafrica, rv. 248633).
Invero, è orientamento consolidato di questa Corte – condiviso dal Collegio quello secondo il quale è opponibile e non ricorribile per cassazione il
provvedimento di confisca ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306,
convertito in I. 8 agosto 1992 n. 356, adottato dal giudice dell’esecuzione a
seguito di contraddittorio partecipato tra le parti, sicché il ricorso per cassazione
eventualmente proposto deve essere qualificato come opposizione, con la
conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso (Sez. 1, n.
41078 del 16/10/2008 – dep. 04/11/2008, Arena, rv. 242195).
3

della cassetta di sicurezza, ex art. 12

Pertanto, il ricorso per cassazione proposto da De Masi Rosa deve essere
qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di
appello di Napoli per la decisione sull’opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla

Così deciso, 1’11 dicembre 2012.

Corte di appello di Napoli.

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