Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47172 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 47172 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Cristian Salierno, nato a Lecce l’08 gennaio 1983
avverso l’ordinanza del 17/05/2013 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Stefano Prontera per il ricorrente che si è riportato al ricorso ed alla
memoria depositata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 17/05/2013, ha respinto
l’appello proposto nell’interesse di Cristian Salierno nei confronti del
provvedimento del 15/04/2013 con il quale la Corte d’appello di quella città ha
disposto il ripristino della custodia in carcere, in sostituzione degli arresti
domiciliari in atto.
2. Con il proposto ricorso la difesa di Salierno deduce con un primo
motivo violazione di legge, quanto all’applicazione delle disposizioni processuali
di cui agli artt. 275 e 276 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà
della motivazione, con riferimento a specifici atti del processo.
Richiamata la circostanza di fatto riguardante la pretesa violazione degli
obblighi imposti al Salierno con la concessione degli arresti domiciliari con
autorizzazione al lavoro, si deduce che il ripristino della misura custodiale più
grave è intervenuta in quanto, in orario di servizio, egli venne sorpreso in un bar

Data Udienza: 05/11/2013

vicino al luogo di lavoro, attività qualificabile come trasgressione alle prescrizioni,
in conformità alla valutazione espressa sul punto dal P.g. che aveva sollecitato, a
seguito della segnalazione, la revoca dell’autorizzazione al lavoro. Si nega invece
la possibilità di ravvisare in tale condotta gli estremi del delitto di evasione in
quanto il comportamento tenuto non aveva frustrato le esigenze di controllo; si
richiamano nel merito gli atti processuali sulla base dei quali, secondo la tesi

lavorativa.
Si lamenta da ultimo la mancata considerazione della documentazione
offerta dalla difesa a sostegno delle proprie tesi, oltre che la mancata valutazione
specifica dell’adeguatezza della misura applicata, in violazione delle disposizioni
di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
3. La difesa ha depositato una memoria difensiva nella quale fornisce
ulteriore illustrazione alle deduzioni già formulate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’esame del provvedimento impugnato evidenzia che correttamente la
condotta ascritta al ricorrente è stata qualificata evasione, tale dovendo
intendersi qualsiasi attività che produca l’allontanamento ingiustificato dal luogo
ove l’interessato è tenuto a permanere in forza del provvedimento impositivo, in
quanto tale condotta è suscettibile di sottrarre al controllo delle forze dell’ordine
la persona sottoposta a misura, frustrando la funzione della disposta limitazione
della libertà.
La distinzione concettuale tra evasione e trasgressione alle prescrizioni
non può che essere tracciata in forza dell’elemento caratterizzante la misura
degli arresti domiciliari, individuabile nella necessaria presenza in luoghi
predefiniti, nel tempo stabilito della persona raggiunta da tale provvedimento.
Se, ove sia possibile scontare la misura con autorizzazione a recarsi in
posti diversi, secondo orari e percorsi predefiniti, la mancata specifica
osservanza degli orari o dei percorsi prescritti in fase di arrivo o partenza dal
diverso luogo individuato, potrebbe astrattamente ricondursi alla trasgressione,
ove se ne accerti la natura occasionale e limitata nel tempo, tale inquadramento
non è concretamente prospettabile nella situazione, quale quella concretamente
rimessa alla valutazione di questa Corte, in cui risulta che l’odierno ricorrente si
è allontanato dal luogo di lavoro durante il pieno svolgimento dell’attività.
La situazione concreta non prevede una trasgressione rispetto alle
modalità di svolgimento di un’attività di transito, permessa e funzionale alla

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 29551/2013

difensiva, era possibile correlare la condotta contestata all’esecuzione di attività

corretta applicazione della misura, ma ha concretizzato uno spostamento che,
per i tempi in cui è si è verificato, non può assumere alcuna correlazione rispetto
alle modalità esecutive della misura, come fissate nel provvedimento impositivo,
e per tale motivo concretizza la totale frustrazione della sua funzione, che
sostanzia il delitto di evasione (nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 3744 del
09/01/2013, dep. 23/01/2013, imp. Sina, Rv. 254290).

criteri ermeneutici corretti, ed appare completa anche in riferimento alle
allegazioni di fatto dell’interessato, il quale ha richiamato condotte che nulla
hanno a che vedere con il caso fortuito o la forza maggiore, unici accadimenti
astrattamente idonei ad escludere l’antigiuridicità della condotta.
Non può ravvisarsi il difetto di motivazione denunciato in ricorso, con
riferimento alle condizioni di fatto nelle quali si è sviluppata l’azione, secondo
quanto lamentato nell’atto di impugnazione, trattandosi di circostanze irrilevanti
al fine di determinare il diverso inquadramento giuridico della condotta.
In particolare, da parte della difesa è stato sottolineato, da un canto, che
l’interessato non è risultato in comunicazione con i due estranei sorpresi in sua
presenza all’atto dell’uscita dal bar, e con i quali si assume egli non avesse avuto
alcun contatto; dall’altro si lamenta la mancata considerazione dell’avvenuta
esecuzione da parte dell’odierno ricorrente nell’occasione del controllo, di
disposizioni impartite dal datore di lavoro.
In realtà su entrambi i punti di fatto richiamati l’argomentazione che si
assume mancante risulta irrilevante. In ordine al primo profilo, sussiste già la
trasgressione al principale obbligo gravante sull’arrestato, costituita
dall’allontanamento dal luogo di lavoro, sicché ogni ulteriore accertamento, al
fine di valutare l’adempimento delle prescrizioni che imponevano il divieto di
comunicazione con terzi estranei, risulta ininfluente al fine di decidere. Inoltre
nella situazione giuridica descritta, ed in presenza di specifiche delimitazioni del
provvedimento di autorizzazione al lavoro, che individuava l’ambito spaziale e
temporale di presenza sul luogo di lavoro oltre che le modalità di esercizio
dell’attività, nessuna rilevanza potevano assumere le diverse richieste del datore
di lavoro, ove non previamente autorizzate da un provvedimento dell’autorità
giudiziaria, dovendosi intendere su tali aspetti precluso a questi l’esercizio di un
potere direttivo configgente con tali prescrizioni, limitazione necessaria per
rendere compatibile lo svolgimento dell’attività di lavoro con le esigenze
cautelari.
In questa sede vengono sul punto riproposte tali situazioni di fatto,
deducendo un vizio di motivazione inesistente, in quanto vertente su argomenti
3

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 29551/2013

La valutazione del giudice di merito sul punto risulta svolta secondo i

non rilevanti al fine del decidere, che appaiono volti a sollecitare una difforme
valutazione di merito a cura di questa Corte, estranea all’ambito della
valutazione rimessagli.
2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/11/2013.

1 ter

disp. att. cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA