Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47171 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47171 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.g. presso la Corte d’appello di Firenze
nel procedimento a carico di
Michelino Artistico, nato a Napoli il 31 agosto 1981
avverso la sentenza del 05/10/2012 del Tribunale di Siena
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Eduardo V. Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 5 ottobre 2012, ha applicato la
pena nei confronti di Michelino Artistico in relazione al reato di cui all’articolo 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5,
determinandola in mesi otto di reclusione ed € 2.400 di multa, e riconoscendo il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Con il suo ricorso il P.g. presso la Corte d’appello di Firenze deduce
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento al
riconoscimento della fattispecie attenuata in ipotesi di detenzione di gr. 252
complessivi di marijuana, quantitativo che non consente di qualificare il fatto di
lieve entità e rispetto al cui riconoscimento il giudice non ha fornito alcuna
giustificazione, anche sotto altri profili; si ritiene inoltre che gli ulteriori elementi
Data Udienza: 05/11/2013
del fatto connotano negativamente l’episodio, rendendo ingiustificato il
riconoscimento della fattispecie attenuata.
3.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nella
determinazione della pena, carenza ed illogicità di motivazione, in quanto non
risulta giustificata la scelta di quantificare la sanzione nel minimo, sorretta da
una pretesa modestia del fatto che contrasta con il dato quantitativo e con gli
dell’azione di cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel corso del procedimento, conclusosi con l’accoglimento delle istanze
congiunte della difesa e dell’accusa, il giudicante risulta aver svolto un
accertamento di fatto sulla riconducibilità della situazione descritta nel capo di
imputazione, nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309 e della congruità della sanzione nella misura richiesta dalle
parti, con determinazione nella quale risulta esercitata la discrezionalità
valutativa rimessagli, espressa con argomentazione sintetica, ma non
intrinsecamente illogica o contraddittoria.
La
contestazione
svolta
in
ricorso
deduce
l’insufficienza
dell’argomentazione da parte del giudicante, malgrado la sinteticità
dell’argomentazione sia intrinsecamente correlata alla natura del rito concordato.
Si deve ricordare che in proposito questa Corte si è più volte espressa nel senso
di richiedere un’approfondita motivazione nell’ipotesi in cui l’accoglimento
dell’accordo tra le parti comporti una diversa qualificazione giuridica del fatto,
che possa celare un patteggiamento sull’imputazione (Sez. 6, Sentenza n. 15009
del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, imp. Bisignani, Rv. 254865), non
richiedendosi per converso tale approfondita disamina per l’ipotesi, quale quella
in esame, di individuazione dell’applicazione di una circostanza attenuante.
Nella specie, sulla base della lettura del capo di imputazione, l’intervenuto
riconoscimento non risulta del tutto contrastante con i principi in materia, o
improponibile, rivestendo l’inquadrabilità della fattispecie nell’ipotesi attenuata
prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 una valutazione di
merito, ove questa presenti margini di opinabilità, che non può dirsi esclusa dalla
natura stessa dei fatti, per come emergenti dalla lettura del capo di imputazione,
vertendosi in tema di detenzione di marijuana, in quantitativo non elevatissimo,
in cui le ulteriori circostanze rappresentate nell’imputazione non risultano
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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 24752/2013
ulteriori elementi, ricavabili dagli atti, che denotano, al contrario, ripetitività
radicalmente in contrasto con le condizioni che legittimano l’attenuante
applicata.
L’impugnazione proposta dal rappresentante dell’accusa nella specie
risulta mirata a sollecitare una diversa valutazione di fatto, preclusa in questa
fase, e tende a porre nel nulla l’accordo intervenuto tra le parti, così
esercitandosi con l’impugnazione, in via di fatto, un potere di recesso unilaterale
controparte privata (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del 10/04/2003,
dep. 29/07/2003 imp. Valletta, Rv. 228405).
La situazione descritta impone l’accertamento di inammissibilità del
ricorso, anche per quel che riguarda le motivazioni sull’entità della pena, ove il
giudicante, adeguandosi alla valutazione congiunta delle parti, ne ha valutato la
congruità, esercitando una determinazione di merito specificamente rimessagli
dalla legge e non sindacabile in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 05/11/2013.
che non può essere riconosciuto, in difetto di un analogo potere in favore della