Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4717 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4717 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GATTUSO FRANCESCO N. IL 16/03/1931
avverso l’ordinanza n. 1154/2011 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 10/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott. OL,,aonic,e.
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Uditi difensor Avvb pleG, c_pri–R50
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Data Udienza: 30/11/2012

N.39750/12-RUOLO N.47 C.C.P. (2003)
alTENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10 luglio 2012, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria
ha respinto, ex art. 310 cod. proc. pen., l’appello proposto da GATTUSO
Francesco avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 1
dicembre 2011, di rigetto della sua istanza intesa ad ottenere, ex art. 299 cod.
proc. pen., la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in
per motivi di salute.
2.11 Tribunale, sulla base della perizia redatta dal perito d’ufficio dr. Giuseppe
STRATI in data 8 maggio 2012, ha ritenuto che le patologie da cui l’appellante di
anni 81 era afflitto, consistenti in patologie cardio-vascolari importanti,
suscettibili di eventi acuti ischemici, principalmente connesse all’età avanzata ed
al conseguente degrado psico-fisico, non erano incompatibili col regime
carcerario, in quanto le terapie, le cure e gli accertamenti clinici e strumentali
necessari per le patologie descritte erano allo stato attuale adeguatamente
praticate presso la sede detentiva di Milano, che era dotata di un adeguato CDT e
che poteva ricorrere a strutture sanitarie pubbliche pienamente affidabili.
Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza a carico dell’appellante di
eccezionali esigenze cautelari, tali da sconsigliare, ex art. 275 comma 4 cod.
proc. pen., la sostituzione della custodia inframuraria con altra meno afflittiva,
nonostante l’avanzata sua età; invero, come già rilevato dal medesimo Tribunale
con ordinanza del 30 luglio 2012, trattavasi di soggetto posto al vertice
dell’associazione mafiosa nota come “ndrangheta, conosciuto e temuto in tutta la
provincia di Reggio Calabria, in grado di conferire cariche e di disporre la nomina
a capo crimine di personaggi malavitosi del calibro di OPPEDISANO Domenica.
Il Tribunale ha rilevato come il ricorrente, una volta diffusasi la notizia di
imminenti arresti nell’ambito del presente procedimento, aveva fatto reiterato
ricorso a ricoveri ospedalieri per precostituirsi una documentazione medica utile
ad evitargli la detenzione carceraria.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria
propone ricorso per cassazione GATTUSO Francesco per il tramite dei suoi
difensori avv.ti Armando VENETO e Pietro CATANOSO.
4.L’avv. Armando VENETO deduce:

1

carcere, alla quale l’appellante era sottoposto, con altra misura meno afflittiva

I)-violazione di legge per errata interpretazione della perizia redatta dal dr.
STRATI su incarico del Tribunale del riesame, in quanto da essa era emerso che,
attesa l’età avanzata del ricorrente, e l’innegabile prevedibilità evolutiva
peggiorativa delle patologie in diagnosi, sarebbe stata più adeguata
l’applicazione di restrizione alternativa a quella carceraria; pertanto il giudice
avrebbe dovuto disporre il trasferimento di esso ricorrente in regime di arresti
domiciliari presso idoneo luogo di cura;
II)-motivazione illogica e contraddittoria circa la sussistenza di esigenze cautelari
ricorrente ultrasettantenne, avendo il provvedimento impugnato dedotto la mera
sussistenza di esigenze cautelari di normale consistenza, inidonee a giustificare il
mantenimento della sua custodia cautelare in carcere.
5.L’avv. Pietro CATANOSO ha dedotto da parte sua violazione di legge e
motivazione manifestamente illogica, in quanto le conclusioni del perito d’ufficio
dr. STRATI erano state richiamate solo in parte, non essendo stato valorizzato un
significativo passaggio della relazione peritale anzidetta, nel quale era stata
ritenuta più adeguata l’applicazione di restrizione detentiva alternativa a quella
carceraria.
Esso ricorrente era invero affetto da patologie ad andamento cronico progressivo
che comportavano elevati fattori di rischio ed imponevano costanti e quotidiani
controlli clinici e di laboratorio; e la sua età avanzata era circostanza non
indifferente per il vigente ordinamento, si che la detenzione in carcere costituiva
una sofferenza aggiuntiva tale da violare il diritto alla salute e da risolversi in
una vera a propria forma di tortura.
Non erano poi ravvisabili a suo carico esigenze cautelari eccezionalmente gravi,
In quanto un soggetto con le patologie descritte non poteva né reiterare il reato,
né fuggire; d’altra parte egli, nel periodo della sua detenzione, non aveva mai
tentato di comunicare con l’esterno.
Non sussisteva poi la sua dolosa simulazione di una grave condizione sanitaria,
finalizzata ad evitare la detenzione carceraria, tanto essendo emerso da una
dichiarazione fatta da un terzo, tale FICARA Giovanni, qualificabile come mera
supposizione; d’altra parte le cure ospedaliere cui esso ricorrente aveva fatto
ricorso erano state effettivamente imposte dalle sue precarie condizioni di salute.
CON$IDEFtATO 1)1 DIRITTO

1.11 ricorso proposto da GATTUSO Francesco è infondato.
2.Con esso il ricorrente lamenta in sostanza:
2

di eccezionale rilevanza, tali da superare il dato costituito dall’età avanzata del

I)-che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato le sue condizioni di salute,
avendo respinto la sua istanza, intesa ad ottenere la revoca della misura
cautelare inframuraria alla quale era sottoposto, sebbene la stessa perizia
medica, redatta su incarico del Tribunale dal dr. STRATI, avesse accertato la
sussistenza di una sua grave patologia, destinata a peggiorare gradualmente,
tenuto conto dell’avanzata sua età (aveva 81 anni), tale da far ritenere più
adeguata l’applicazione di una restrizione alternativa rispetto a quella carceraria;
II)-che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze
per mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto
ultraottantenne, qual’egli era.
3.La prima censura è infondata in quanto introduce un’incondivisibile lettura
alternativa della relazione peritale depositata dal perito d’ufficio dr. STRATI,
atteso che, dall’esame complessivo di quest’ultima, emerge, viceversa, che la
valutazione di segno opposto fattane dal Tribunale è pienamente condivisibile,
avendo il perito anzidetto dichiarato che le terapie, le cure e gli accertamenti
clinici e strumentali necessari per le patologie descritte erano allo stato
adeguatamente praticate presso la sede detentiva di Milano, dotata di adeguato
CDT ed in grado di avvalersi di efficienti strutture sanitarie pubbliche; va invero
osservato che la relazione peritale in esame fa riferimento all’applicazione di
restrizione detentiva alternativa a quella carceraria come possibilità futura,
collegata all’età avanzata del ricorrente ed alla prevedibile evoluzione
peggiorativa delle patologie diagnosticate; pertanto la perizia non fa riferimento
ad una situazione ravvisata in atto, ma accenna ad una mera previsione, valida
per il futuro e legata ad eventi non ancora verificatisi.
4.E’ altresì infondata la seconda censura.
In tema di motivazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di cui
all’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. la prevalente giurisprudenza di legittimità
esige che i giudici della cautela accertino l’esistenza di puntuali e specifici
elementi, dai quali deve emergere un non comune, spiccatissimo ed allarmante
rilievo dei pericoli, che deriverebbero alla comunità sociale dallo stato di libertà
del soggetto (cfr. Cass. Sez. 2 n. 32472 dell’8/6/2010, Bozidarevic. Rv. 248352).
Non si ritiene manifestamente illogica la motivazione addotta dal provvedimento
impugnato per ritenere sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
tali da imporre il mantenimento della custodia cautelare in carcere nei confronti
del ricorrente.

3

cautelari di eccezionale rilevanza, richieste dall’art. 275 comma 4 cod. proc. pen.

Va innanzitutto tenuto conto dell’estrema gravità del delitto ascritto al ricorrente,
essendo stato egli ritenuto intraneo, con funzioni apicali, ad una potente
associazione di stampo mafioso, tuttora viva ed operativa, qual’è la “ndrangheta,
militarmente strutturata e saldamente radicata sul territorio, con ramificazioni
accertate sull’intero territorio nazionale, caratterizzata dall’avversione e dal
disprezzo dei principi basilari su cui si fonda ogni moderna società organizzata,
ponendosi essa come alternativa globale e totalizzante alla stessa organizzazione
statuale, cui intende contrapporsi frontalmente, facendo leva sull’omertà e

tenere, con la paura e col ricatto, larghi spazi della regione celebra.
Il provvedimento impugnato ha poi rilevato come anche di recente il ricorrente,
nonostante la sua avanzata età, ricoprisse una carica di assoluto rilievo nella
struttura egemone denominata “provincia”; come egli fosse conosciuto, temuto e
rispettato nell’intera provincia di Reggio Calabria; come egli avesse partecipato a
tutti gli incontri di rilievo nell’ambito dell’associazione mafiosa di appartenenza;
come egli fosse stato in grado di imporre la nomina di OPPEDISANO Domenica a
“capo crimine”; come avesse quindi un rilevante ascendente, tale da consentirgli
di conferire cariche, nonché di costituire e sciogliere le sezioni territoriali (le c.d.
“locali”), in cui il sodalizio criminoso denominato “ndrangheta si articola.
Le contrarie argomentazioni svolte dai difensori del ricorrente non sono
condivisibili, risolvendosi esse in diverse valutazioni alternative delle risultanze
processuali, come sopra illustrate.

S.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6.La Cancelleria è richiesta di espletare gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.
att. cod. proc. pen.

POMI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 30 novembre 2012.

sull’intimidazione conseguenti allo stato di soggezione in cui riesce ancora a

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