Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47167 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47167 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. I g nazio Caracappa, nato a Palermo il 05/05/1955
avverso la sentenza del 03/04/2012 della Corte d’appello di Palermo,
visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Anna Petruzzellis ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale Eu g enio
Selva gg i, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 03/04/2012 in parziale
riforma della pronuncia del 09/12/2010 emessa dal Tribunale di q uella città ha
confermato la pronuncia di condanna di I g nazio Caracappa in relazione ai reati di
cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativi alla cessione di
cocaina, rideterminando la pena in anni due e mesi nove di reclusione ed C
7.000,00 di multa.
2. L’interessato personalmente deduce, con il primo motivo di ricorso
violazione di le gg e derivante dal mancato accertamento della causa estintiva
della prescrizione in relazione ai reati di cui al capo c) della rubrica, in g iustificata
alla luce dell’applicazione dell’istituto, invocato per reati di pari

g ravità,

commessi lo stesso g iorno, che è intervenuta nella pronuncia impu g nata.
3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di le gg e penale e vizio di
motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità, sopra gg iunto a se g uito
del richiamo alla pronuncia di primo g rado, i g norando le arg omentazioni poste a
fondamento del gravame.

Data Udienza: 05/11/2013

I

4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di
motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
in proposito si rivendica la possibilità di un’applicazione d’ufficio, non esercitata
malgrado i plurimi elementi indicatori della minima entità oggettiva e soggettiva
dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. Il motivo fondato sulla mancata verificazione della causa estintiva del
prescrizione disposta per l’imputazione del capo B), che si assume comune alle
ulteriori imputazioni per le quali si è pervenuti alla conferma della pronuncia di
condanna, è svolto ignorando quanto in senso contrario è espressamente
disposto al riguardo nella sentenza impugnata, che ha doverosamente dichiarato
l’estinzione del reato inquadrabile nell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309 per gli episodi di detenzione di hashish, sostanza stupefacente rientrante
nella tabella II, e punita, secondo la legge vigente all’epoca dei fatti, con una
sanzione inferiore a cinque anni.
La Corte territoriale ha invece diversamente stabilito per le analoghe
imputazioni, riguardanti sostanze inquadrabili nella tabella I e III, in quanto in
relazione a tale condotta, nella medesima epoca, era stabilita una sanzione più
grave che imponeva di quantificare in anni dieci, estensibili a quindici con le
interruzioni, il termine per la maturazione del prescrizione, di cui deve escludersi
la ricorrenza anche attualmente, risultando i reati commessi nel corso del 2002.
3. e 4. Le ulteriori argomentazioni poste a sostegno del ricorso si
caratterizzano per genericità, in quanto escludono l’autonoma valutazione da
parte del giudice d’appello delle doglianze formulate nel gravame di merito,
ignorando quanto argomentato nella pronuncia impugnata sia in ordine
all’accertamento di responsabilità, che in punto di determinazione della sanzione.
In particolare, in relazione al capo B), nella parte attinente alla detenzione
a fini di spaccio di cocaina, nella pronuncia d’appello si osserva che la
contestazione della responsabilità è svolta con deduzione inammissibile, in
quanto non suffragata dall’indicazione dei motivi, mentre per la successiva
imputazione la detenzione di cocaina risulta addebitata all’interessato in forza
delle intercettazioni captate e del successivo incontro con l’interlocutore
telefonico, al quale venne consegnato un involucro contenente cocaina, notando
che nell’occasione non venne trovato in possesso delle “birre” sulla cui consegna
appariva essersi formato il consenso nel contatto telefonico. L’accertamento,
disposto a seguito del servizio di osservazione e controllo, ha così permesso di

2

Cessazione VI sez. pen 38607/2012

i

l

porre in correlazione logica la richiesta formulata con l’oggetto effettivamente
consegnato.
Analogamente generica è l’impugnazione riguardante la quantificazione
della sanzione, in relazione alla quale la Corte territoriale ha fornito ampia
argomentazione della decisione di escludere il riconoscimento delle attenuanti
generiche, per la personalità negativa del ricorrente e la mancanza di elementi

apprezzamento di elementi positivi, ingiustificatamente ignorati dal giudice di
merito, ma ci si limita ad un richiamo alla possibilità di concessione del beneficio
anche d’ufficio, del tutto sganciato dalla considerazione della situazione concreta,
oltre che dal superamento di quanto valutato dal giudice di merito in ordine
all’assenza di indicatori favorevoli.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in
favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/11/2013

favorevoli apprezzabili a tal fine; nell’impugnazione non si lamenta il mancato

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