Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47166 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47166 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.g. presso la Corte d’appello di Trento -sezione di Bolzanonel procedimento a carico di
1. Franco Coletta, nato a Bolzano il 23/04/1954
avverso la sentenza del 24/01/2012 della Corte d’appello di Trento -sezione
distaccata di Bolzano-,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
uditi gli avv.ti Nicola Nettis e Alberto Valenti per il ricorrente, che si sono
riportati alle memorie scritte, chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- con
sentenza del 24/01/2012, in riforma della pronuncia di condanna emessa il
17/06/2009 dal Tribunale di quella città nei confronti di Franco Coletta in
relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
riguardanti l’importazione, in concorso con altri di kg 26,609 di eroina, ha assolto
l’imputato per non aver commesso il fatto.
2. Il P.g. presso quella Corte territoriale ha proposto ricorso con il quale
deduce con il primo motivo contraddittorietà ed illogicità della motivazione
rispetto alle risultanze del procedimento. All’assoluzione si era giunti sulla base

Data Udienza: 05/11/2013

dell’assunto che, dichiarata l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, non
residuassero ulteriori elementi indiziari a carico di Coletta, ad eccezione del suo
avvistamento in compagnia del coimputato Cana, circostanza dalla quale non
poteva ricavarsi alcuna conferma della partecipazione all’illecito.
Contrariamente a quanto illustrato si deduce che la Corte ha ignorato il
collegamento registrato nel corso delle indagini tra un cellulare avente numero

che al controllo venne trovato in possesso dell’utenza italiana indicata, mente la
stessa utenza turca era risultata nel medesimo arco temporale, in contatto con il
Cana. All’intervento degli agenti Coletta venne sorpreso mentre componeva un
numero telefonico, con l’ausilio di un appunto scritto che tentò di distruggere
che, grazie al recupero prontamente eseguito, rivelò la presenza del numero
turco che era sotto controllo.
Rilevato che l’accertamento di inutilizzabilità delle intercettazioni non
comporta l’estensione del vizio all’analisi dei tabulati, si ritiene ingiustificata la
valutazione degli elementi di accusa indicati svolta dalla Corte territoriale.
Si rileva inoltre che l’effettività del contatto Cana-Coletta poteva ricavarsi
dalla ricostruzione dell’incontro effettuata nella sentenza di accertamento di
responsabilità del coimputato, le cui conclusioni sono avvalorate dalla circostanza
che Coletta giunse all’appuntamento privo di autovettura.
3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge penale e vizio di
motivazione della sentenza, nella parte in cui ha attribuito la qualifica di
ausiliario del P.m. al maresciallo del Ris cui era stato affidato l’incarico di
esaminare la sostanza stupefacente, per poi dedurre l’inutilizzabilità delle sue
dichiarazioni, salvo contestualmente qualificarlo, in altra parte della motivazione,
quale consulente del P.m. la cui audizione risulta pacificamente acquisibile,
anche perché riguarda la descrizione del reperto, non la sua valutazione.

turco e quello in uso al Coletta nel periodo antecedente l’arresto di quest’ultimo,

La natura stupefacente della sostanza può desumersi anche da ulteriori
elementi indiziari, circostanza che esclude l’ineludibilità di una perizia sul punto,
contrariamente a quanto ritenuto.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di
motivazione, nella parte in cui la sentenza ha ignorato la giurisprudenza che
ritiene sufficienti quali riscontri esterni delle sentenze irrevocabili emesse in altri
procedimenti ed acquisite agli atti, gli elementi già utilizzati in quel giudizio, ove
sottoposti a nuova valutazione nel diverso procedimento; nel caso concreto la
Corte ha ignorato i riscontri emergenti dagli atti, cui si è fatto riferimento,
escludendo poi la portata confermativa di quelli ricavabili dal diverso
procedimento, con valutazione di cui si contesta la correttezza.
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Cessazione VI sez. pen 37470/2012

e-

5. L’avv. Valenti nell’interesse di Coletta ha depositato memoria nella quale
deduce l’insuperabilità dell’accertata inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte
a seguito di segnalazione anonima, sulle cui origini nulla erano state in grado di
dichiarare le forze dell’ordine; la circostanza di fatto esposta imponeva di far
ricadere tali emergenze nel divieto di utilizzazione di cui all’art. 203 cod. proc.
pen.

l’inutilizzabilità dichiarata acquisendo la testimonianza sul contenuto della
comunicazioni, facendo riferimento a tabulati che non risultano presenti in atti, la
cui acquisizione non risulta mai autorizzata.
Si rileva che nel corso del procedimento, dopo la separazione del giudizio del
coimputato che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, l’accusa
non aveva chiesto di disporre la perizia sulla sostanza, limitandosi tardivamente
a richiedere l’acquisizione ex art. 507 cod. proc. pen. della consulenza disposta
ex art. 359 cod. proc. pen. e si sottolinea l’inutilizzabilità dell’atto, in quanto
acquisito al di fuori del contraddittorio e riguardante atti non irripetibili.Tale
vuoto probatorio non può essere colmato con l’acquisizione della sentenza
irrevocabile che ha definito il procedimento a carico del coimputato, con la quale
non si può superare il divieto di utilizzazione di prove acquisite fuori dal
contraddittorio.
Analogamente non può tener luogo di tale mancato accertamento
l’assunzione quale testimone del consulente tecnico del P.m. che è stato
chiamato a deporre con riferimento a situazioni di fatto da lui accertate, in
assenza di contraddittorio, in situazione in cui non vi è stata alcuna impossibilità
sopravvenuta di ripetizione ricollegabile all’imprevedibilità dell’evento.
A ciò si aggiunge l’imprevedibile sparizione di un quantitativo di circa 2 kg di
sostanza stupefacente tra la perquisizione e la consegna al RIS che ha eseguito
le analisi, discrasia di entità tale e priva di giustificazioni alternative da rendere
possibile nutrire dubbi sull’identità della sostanza sottoposta a sequestro, che
risultava diversa anche nella descrizione del suo confezionamento.
Si richiamano inoltre le emergenze di fatto che avevano condotto ad
escludere il possesso da parte del Coletta di una somma di denaro sufficiente a
pagare la sostanza che in tesi d’accusa egli aspettava, essendo risultata la
fondatezza di quanto riferito dalla difesa circa il contante, di minima entità, in
suo possesso, e per contro l’infondatezza di quanto inizialmente attribuitogli
dall’accusa, con riferimento al possesso di una somma di 150.000 marchi
tedeschi.

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Cassazione VI sez. pen 37470/2012

Si lamenta che il magistrato inquirente abbia cercato di aggirare

Risulta smentito, sulla base degli elementi acquisiti, che Coletta sia salito a
bordo del mezzo su cui aveva viaggiato Cana con la droga, mentre nessuna
traccia vi era in atti del foglietto rosa di cui Coletta avrebbe tentato di disfarsi al
momento del controllo, elementi di fatto sulla cui illegittima svalutazione il P.M.
ha fondato il suo ricorso.
6. Il difensore Nettis, nell’interesse di Coletta deduce assenza dei vizi di

cod. proc. pen. posti a base del ricorso, in quanto tutti gli elementi sulla base dei
quali si assume dimostrata la carenza argomentativa riguardano risultanze non
utilizzabili ai fini della decisione, per i motivi già esposti nella memoria prodotta
dall’altro difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. La sentenza impugnata risulta aver correttamente ricostruito le prove
valutabili al fine di decidere, sulla base degli elementi significativi utilizzabili,
mentre i richiami contenuti nel ricorso ad elementi di prova illegittimamente non
valutati risultano infondati, o non riguardanti elementi conferenti al fine di
decidere, e pertanto non idonei a dimostrare l’illegittimità o l’incompletezza della
valutazione svolta.
Si deve ricordare che, come correttamente evidenziato nella sentenza
impugnata, le prove acquisite in questo dibattimento hanno consentito di
accertare che, a seguito del controllo in atto da parte delle forze dell’ordine, fu
possibile percepire il contatto diretto tra Coletta e tale Cana, che, parcheggiato
l’automezzo di cui era alla guida, ne scese portandosi verso il primo; entrambi si
avviarono verso l’automezzo, ove i controlli immediatamente esperiti dagli agenti
che svolgevano l’osservazione condussero al rinvenimento sul mezzo del
quantitativo di stupefacente oggetto della contestazione, prima che Coletta vi
potesse salire a bordo.
A fronte di tali elementi di prova si assume nella che sentenza sia
mancata la valutazione di ulteriori dati indiziari che permettono di collegare il
Coletta con la sostanza rinvenuta. Il P.m. impugnante lamenta la mancata
valutazione delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti con riferimento l’attività
intercettativa in atto, che aveva consentito di collegare entrambe le persone
controllate con un terzo numero di telefono nella disponibilità di tale Ivan, ma, a
fronte di tale deduzione, oltre che richiamare le dichiarazioni dei testimoni al
riguardo, si omette l’individuazione degli elementi in atti dai quali sia possibile
desumere tali indizi. Esclusa l’utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni,

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Cassazione VI sez. pen 37470/2012 g/

contraddittorietà ed illogicità della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett e)

l’unica possibilità di valutare il collegamento telefonico esistente tra le parti
poteva essere offerta dall’acquisizione dei tabulati telefonici, che consentissero di
verificare la corrispondenza delle comunicazioni, rispetto alle quali le
dichiarazioni dei verbalizzanti potevano offrire la chiave di lettura delle
risultanze, consentendo, sulla base delle attività di indagine da questi svolte, di
chiarire gli utilizzatori delle singole utenze.

di prova, con specifica individuazione degli atti nei quali tali risultanze sono
reperibili, mentre tale onere non risulta assolto, così rivelando la genericità del
rilievo, che risulta privo della specificità che deve assistere la formulazione di una
tale eccezione, per il principio di autosufficienza del ricorso.
Per completezza si osserva che i tabulati telefonici devono essere acquisiti
con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la cui esistenza non è dato
ricavare dai provvedimenti impugnati, e risulta contestata dalla difesa, che ha
escluso che sia mai intervenuto un atto idoneo a legittimare tale produzione.
Gli elementi indiziari esposti nel ricorso sul punto sono tratti dalle
ricostruzioni testimoniali dei verbalizzanti, i quali, nel riferire gli elementi
accertati, attingono alle cognizioni raggiunte sulla base del contenuto del
intercettazioni, la cui inutilizzabilità preclude la valorizzazione, anche indiretta,
del loro contenuto.
Conseguentemente, se può darsi per acquisito che Coletta fosse in
contatto con un interlocutore telefonico, poiché avvistato all’atto di conversare
dalla cabina telefonica presente nei pressi del luogo dell’incontro con Cana,
manca l’elemento tecnico idoneo a connettere tale collegamento con un’utenza
riconducibile allo straniero, con il quale risultava in contatto anche Cana, proprio
per il richiamato difetto delle risultanze dei tabulati.
3. Analoga genericità raggiunge anche l’ulteriore motivo di ricorso,
riguardante la natura della sostanza. Si ricorda che nel procedimento in esame
non venne disposta una perizia per accertare la natura della sostanza rinvenuta,
ma venne disposta una consulenza tecnica, svolta ai sensi dell’art. 359 cod.
proc. pen., con procedura che non garantisce il contraddittorio.
Sul punto si deve osservare, superando l’irrilevanza del dato conseguente
alla mancanza di collegamento tra il possessore della sostanza ed il Coletta,
esclusivamente al fine di specificare gli elementi in diritto rilevanti nella
questione sottoposta a questa Corte, che è corretta la censura svolta
dall’impugnante alla sentenza impugnata, nella parte in cui valuta inutilizzabili le
dichiarazione del consulente, in quanto ritenuto incompatibile a prestare

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Cassazione VI sez. pen 37470/2012

In tal caso incombeva al ricorrente l’onere di allegazione di tali elementi

testimonianza, in forza di quanto disposto dall’art. 197 comma 1 lett. d) cod.
proc. pen.
Si deve ricordare in argomento che è stato da questa Corte più volte
escluso che al consulente tecnico del P.M. possa attribuirsi la qualifica di
ausiliario (per tutte Sez. 6, Sentenza n. 33810 del 26/04/2007,
dep. 04/09/2007, imp. Ferraro, Rv. 237156), qualifica circoscritta a chi

ritenuta incompatibilità; il dato, corretto, risulta però non dirimente, poiché
altrettanto pacificamente, a fronte di un’attività tecnica di controllo svolta al di
fuori del contraddittorio, il consulente non può che dare conto dell’attività
compiuta, non attestarne le risultanze.
Conseguentemente deve escludersi che possano entrare per il tramite
della testimonianza, nel complesso probatorio rilevante nel presente
procedimento, le conclusioni raggiunte dal consulente, sulla natura della
sostanza, costituendo proprio tale accertamento l’oggetto della sua valutazione,
in relazione al cui svolgimento era essenziale il controllo nel contraddittorio delle
parti, che non si è ritenuto di assicurare, malgrado l’evidente ripetibilità
dell’accertamento.
Deve condividersi con l’impugnante che il risultato del narcotest può
essere ritenuto sufficiente all’accertamento macroscopico della natura
stupefacente della sostanza trattata, dato che lascia impregiudicato
l’approfondimento sulla concentrazione del principio attivo e conseguentemente
sulla valutazione di complessiva gravità dei fatti; peraltro nella specie, tale
accertamento, non fornisce indizi della responsabilità del Coletta, continuando a
mancare il collegamento probatorio tra la sostanza rinvenuta e quest’ultimo.
4. Ad analoga conclusione di difetto di specificità deve pervenirsi anche
con riferimento all’ulteriore motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata
valutazione delle risultanze della sentenza di condanna pronunciata nei confronti
del Cana; correttamente risulta evocata la rilevanza di tali acquisizioni, ai sensi
dell’art. 238 bis cod. proc. pen. che, secondo la previsione normativa costituisce
prova del fatto in essa accertato,

ma la sua valutazione nel diverso

procedimento richiede ulteriori elementi di riscontro che ancora una volta si
impongono sull’elemento di fatto, costituito dalla dimostrazione della
correlazione tra i due costituito dalla detenzione della sostanza stupefacente,
elemento di fatto rispetto al quale il P.m. impugnante non individua elementi di
riscontro ricavabili dal diverso procedimento, o presenti nel processo.
5.

Per completezza si osserva che, in difetto dell’accertamento

sull’esistenza dei tabulati, e della conseguente identificazione del titolare
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Cassazione VI sez. pen 37470/2012

organicamente fa parte degli uffici giudiziari, e ciò comporta l’esclusione della

dell’utenza turca cui si sono riferiti i verbalizzanti, anche la rispondenza tra il
numero di tale utenza ed il numero annotato sul biglietto trovato in possesso di
Coletta all’atto dell’arresto, la cui presenza è dato desumere dalla pronuncia di
primo grado, risulta priva dell’essenziale elemento di riscontro, ricavabile da atti
utilizzabili, poiché il riferimento operato ad essa dai verbalizzanti risulta tratto
dal contenuto delle intercettazioni, che, come si è già rilevato, non possono

6. Il complesso di tali elementi di fatto, nell’evidenziare la mancanza
delle carenze valutative denunciante in ricorso, ne impongono l’accertamento di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 05/11/2013

essere valutate neppure in via indiretta.

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