Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47162 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47162 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMANNO DOMENICO N. IL 29/08/1979
avverso la sentenza n. 2064/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 28.4.2014, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale
riforma della decisione emessa dal G.I.P. del Tribunale della sede in data 26.6.2013,
rideterminava in sei anni di reclusione la pena inflitta a LOMANNO Domenico per i reati di
tentato omicidio (capo A) e di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo B),
confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

l’appellante si era limitato a riproporre gli argomenti già formulati in primo grado ai quali
il G.I.P. aveva fornito risposta con esauriente e condivisibile motivazione; in particolare, il
primo Giudice aveva spiegato perché dovesse essere disatteso l’assunto difensivo circa la
mancanza della volontà omicida in capo all’imputato con la conseguente derubricazione
del reato in rissa.
Ad avviso della Corte territoriale, il G.I.P. aveva correttamente evidenziato gli
elementi comprovanti la sussistenza del tentato omicidio in danno di ARALDI Andrea,
sulla base delle complessive risultanze derivanti dalle dichiarazioni rese dalla persona
offesa siccome riscontrate dai testi escussi – tra i quali il fratello della vittima, presente
subito dopo la sparatoria – nonché dagli accertamenti tecnici svolti.
La versione dei fatti fornita dalla persona offesa e dal fratello Antonio era stata
giustamente ritenuta credibile dal primo Giudice, in quanto convalidata: dal certificato
medico in atti; dall’annotazione di P.G.; dal sequestro di bossoli calibro 9 nel cortile dove
era avvenuta la sparatoria; dagli accertamenti tecnici non ripetibili, relativi alle tracce
ematiche della vittima rinvenute non solo sui luoghi del delitto, ma soprattutto sugli abiti
indossati dall’imputato; dagli ulteriori accertamenti relativi alle particelle derivanti dalla
esplosione di colpi di arma da fuoco riscontrati sugli abiti del LOMANNO; infine, dalle
dichiarazioni rese dai familiari di imputato e vittima.
Ad avviso della Corte di Catanzaro, l’univoco compendio probatorio evidenziato
smentiva in modo assoluto la tesi difensiva della mancata ricostruzione degli accadimenti
in senso cronologico e la prospettazione di una rissa e di una colluttazione, nel corso
della quale la sparatoria sarebbe avvenuta.
Al contrario, emergeva con certezza che la lite e la colluttazione erano intervenute
successivamente alla sparatoria, ovvero quando la vittima, già ferita, si era recata sul
pianerottolo dove si affacciava la porta di casa dell’imputato, che entrava in lite con
ARALDI Antonio, il quale, in preda all’ira per l’aggressione subita dal fratello, aveva
bussato con violenza alla porta del LOMANNO.
Per la tipologia, sede e idoneità delle lesioni a cagionare la morte, la micidialità
dell’arma, la reiterazione dei colpi, la distanza ravvicinata e la presenza di organi vitali
vicini alle zone attinte (spalla e gomito), doveva considerarsi sussistente il dolo del delitto
contestato, anche sotto la forma del cd. dolo alternativo.
1

Rilevava preliminarmente la Corte d’appello che, con i motivi di gravame,

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Non vi era, pertanto, spazio per una diversa qualificazione del fatto come lesioni o
rissa, secondo la prospettazione della difesa.
Doveva, poi, escludersi, ad avviso della Corte calabrese, la configurabilità
dell’attenuante della provocazione.
Andava ribadito che l’esplosione dei colpi e la ferita della vittima erano avvenuti
prima della lite sviluppatasi davanti alla porta dell’abitazione del LOMANNO in cui
rimasero coinvolti anche altri familiari di entrambe le parti.

comportamento ingiusto da parte della persona offesa, tale da determinare una
condizione di intensa eccitazione e di perdita di controllo, e da scatenare una reazione
sotto ogni profilo eccessiva, nonché da configurare un ragionevole nesso causale tra
l’offesa e la successiva reazione.
Andava confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Il primo Giudice aveva, invero, correttamente evidenziato non solo l’esistenza di
specifici precedenti penali, ma anche il comportamento successivo tenuto dall’imputato,
desumibile dalle intercettazioni disposte in carcere, che rivelavano la volontà del
LOMANNO di depistare le indagini, nel senso di indurre il fratello a sparare dalla finestra
di casa con una pistola a salve per simulare un atto riferibile a terzi, così da allontanare i
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sospetti da sé.
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione
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