Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4716 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4716 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARTELLI LUIGI N. IL 07/12/1972
avverso l’ordinanza n. 1851/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/11/2012

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N.31216/12-RUOLO N.38 C.C.P. (2002)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20 giugno 2012 il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art.
309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposto- da MARTELLI
Luigi, latitante, avverso l’ordinanza del 16 maggio 2012, con il quale il G.I.P. in
sede aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in
carcere, siccome indagato per i seguenti reati:
stupefacente tipo cocaina, composta da più di 10 persone, in un arco di tempo
compreso fra l’ottobre 2009 e l’ottobre del 2010, con il ruolo di addetto alla
riscossione dei proventi della distribuzione dello stupefacente al minuto nel
territorio di Roma ed in Calabria (art. 74 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del
1990);
capo 7): illecita detenzione a fini di spaccio e successiva cessione a MERIDIANI
Mirko di quantitativi imprecisati di cocaina (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990).
2.11 Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza nei confronti dell’indagato
di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli al capo 1), indizi
consistiti principalmente:
-nei servizi di appostamento svolti dalla p.g., dai quali era emerso il suo ruolo di
stretto fiancheggiatore di PELLE Antonio e PELLE Sebastiano, da ritenere i capi
del medesimo sodalizio criminoso, nel pretendere da MERIDIANI Mirko, altro
componente del sodalizio, il pagamento di una partita di 4 kg. di cocaina, dai
PELLE consegnati al MERIDIANI per lo smercio e da quest’ultimo affidata al
cognato CASTELLANI Silvio, che era stato arrestato dalla polizia in data 15
ottobre 2009, con conseguente sequestro della cocaina di cui sopra; e la p.g.
operante aveva monitorato gli appuntamenti svoltisi fra l’indagato, PELLE
Sebastiano e PELLE Antonio da un lato con MERIDIANI Mirko e suo padre
MERIDIANI Gabriele per il recupero della somma che questi ultimi dovevano
rifondere all’associazione per risarcire il valore della cocaina andata persa con il
sequestro operato dalla p.g., pari ad C 140.000,00 (C 35.000 per ogni kg. di
cocaina all’ingrosso);
-in due sms scambiati il 16 dicembre 2009 fra MERIDIANI Mirko e l’indagato per
concordare un incontro allo scopo di stabilire le modalità di pagamento del
passivo anzidetto, incontro poi effettivamente avvenuto, come desunto dalle
celle agganciate dai cellulari in loro possesso;

capo 1): partecipazione ad un’associazione criminosa intesa al commercio di

-nell’avere la p.g. riconosciuto l’indagato come la persona che il 21 dicembre
2009, sotto l’abitazione del sodale COMITO Giuseppe, ubicata in via Caste!
Paterno in Roma, aveva ricevuto da MERIDIANI Mirko una busta di color bianco,
contenente C 10.000,00 come era stato desunto da una previa conversazione
telefonica intercettata, intercorsa fra MERIDIANI Mirko e suo padre, con la quale
il primo aveva comunicato al secondo che, in giornata, avrebbe dovuto dare C
10.000 ai calabresi; ed il MARTELLI, allontanatosi con la somma di danaro
pattuita alla guida della Renault Clio intestata al figliastro del COMITO, si era poi
Angelo e dove era ubicata la sede logistica dell’organizzazione;
-nell’avere la p.g. appreso da una conversazione telefonica intercettata,
intercorsa fra il coimputato MERIDIANI Mirko e suo padre Gabriele, che
quest’ultimo avrebbe incontrato l’indagato, inteso come “Pinocchio” ! alle ore
18,00 in zona Ponte Mammolo per riscuotere C 20.000,00 e che sarebbe venuto
con una Citroen color celeste; il che era effettivamente avvenuto, come
riscontrato dalla p.g. appostatasi, essendo stato fra l’altro accertato che la
Citroen con cui il medesimo si era recato all’appuntamento era intestata a
PRIOLO Anna moglie dell’indagato;
-nell’avere la p.g. accertato che l’indagato, con la Cotroen anzidetta, sulla quale
era stato installato dalla p.g. un G.P.S., il 24 marzo 2010, era andato a Milano,
dove si era recato presso l’abitazione dei coimputati SCIPIONE Santo Rocco e
Giovanni, uscendone assieme al coimputato GIAMPAOLO Francesco con al
seguito un trolley, da essi caricato sull’auto, con la quale erano ripartiti.
3.11 Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a
carico dell’indagato anche con riferimento al reato ascrittogli al capo 7), indizi
consistiti nell’incontro avvenuto il 22 dicembre 2009 fra l’indagato e MERIDIANI
Mirko, nel corso del quale il primo aveva ceduto al secondo quantitativi non
precisati di cocaina; invero il MERIDIANI poco dopo l’incontro, aveva parlato in
una telefonata intercettata, intercorsa con la sua compagna, GRANATA
Francesca, dell’incontro avuto con l’indagato, nel corso del quale quest’ultimo gli
aveva fatto vedere “le foto di certi ragazzini”, da intendere nel linguaggio cifrato
da essi usato, come cocaina.
4.11 Tribunale ha ritenuto infine la sussistenza di gravi esigenze cautelari, tali da
giustificare l’adozione, nei confronti dell’indagato, della custodia in carcere,
avendo ravvisato il concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose, ex
art. 274 comma primo lettera c) cod. proc. pen., per gli specifici suoi precedenti
penali, per gli stretti rapporti da lui tenuti con il sodalizio mafioso noto come clan
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recato a via Pescosolido 124, dove aveva trovato rifugio il latitante PELLE Antonio

Pelle, avente base in San Luca di Calabria, per la sua fitta rete di conoscenze per
procurarsi e cedere cocaina, nonché per la sua condizione di latitante; va
peraltro rilevato che il ricorrente non ha contestato nella presente sede
l’ordinanza impugnata sotto tale aspetto.
5.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Roma MARTELLI Luigi propone
ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-violazione di legge e motivazione erronea, quanto alla ritenuta sussistenza di
capo 7) della rubrica, per non essere state tenute in alcuna considerazione le
proprie argomentazioni difensive, in particolare che il 22 dicembre 2010 nessun
incontro era mai avvenuto fra lui ed il MERIDIANI, mentre era al contrario da
ritenere che il MERIDIANI avesse declinato l’appuntamento propostogli da esso
ricorrente; inoltre dalla conversazione telefonica intercorsa fra il MERIDIANI e la
sua compagna GRANATA era stato fatto riferimento all’espressione usata dal
MERIDIANI delle “foto di certi ragazzini”, ritenuta riferibile alla cocaina, che
tuttavia non era riconducibile all’incontro verificatosi con esso ricorrente proprio
In quel giorno, ma a rapporti pregressi avuti con altri interlocutori nei giorni
precedenti.
II)-violazione di legge e motivazione illogica circa la ritenuta sussistenza di indizi
di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in
quanto le proprie argomentazioni difensive erano state gravemente distorte,
essendo stato escluso che egli fosse stato coinvolto in reati fine, ad eccezione di
quello, di minima entità, contestatogli al capo 7); ed il fatto che egli avesse
partecipato al recupero di una somma di danaro di cui il MERIDIANI sarebbe
stato debitore per una pregressa fornitura di cocaina non era indice certo della
sua partecipazione ad un contesto associativo, essendosi trattato di condotta
assolutamente collaterale ed essendo ininfluente a tali fini il fatto che egli fosse
stato a conoscenza dell’esistenza del sodalizio; non era stato poi valorizzato a
suo favore il fatto che egli ad un certo punto era stato sostituito dal COMITO nel
tenere i contatti con il MERIDIANI, il che comprovava come egli non facesse
parte in modo strutturato del sodalizio criminoso ipotizzato e non avesse
commesso nessun reato fine, se si escludeva la sua isolata partecipazione
all’episodio contestatogli al capo 7).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da MARTELLI Luigi è inammissibile siccome manifestamente
infondato.

gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cessione di cocaina, di cui al

2.Va preliminarmente osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273
c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico,
di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni
degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a
provare oltre ogni dubbio la responsabilità degli indagati ai fini della pronuncia di
una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di
prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di
06/07/2004, n.35671).
3.Fatta tale premessa, sono da ritenere inammissibili siccome manifestamente
infondate entrambe le censure, con le quali il ricorrente ha sostenuto
l’insussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza, riferiti ai reati
ascrittigli ai capi 1) e 7), concernenti rispettivamente il reato di cui all’art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990 ed il reato di cui all’art. 73 del citato d.P.R. n. 309 del
1990.
4.Con riferimento al reato contestatogli al capo 1) della rubrica, si osserva che
l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre
all’accertamento dell’esistenza in sé dell’associazione malavitosa, la verifica del
ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni da lui eseguite, tali
da porre in rilievo la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e
l’associazione, nonché l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della
compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si
sia protratto per un significativo spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02
n. 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822).
L’associazione a delinquere, prevista dall’art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990, pur
appartenente al genus dell’associazione criminosa delineata dall’art. 416 cod.
pen., se ne distingue per un elemento specializzante, costituito dall’essere essa
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall’art. 73 del citato
d.p.r. n. 309 del 1990.
Pertanto anch’essa richiede la presenza di almeno tre persone e la sussistenza di
un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun
associato di far parte di un sodalizio criminoso e di fornire, con il proprio
contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso
anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura,
che può anche sussistere solo in via rudimentale, purché risulti fornita dei mezzi
finanziari necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad
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colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI,

operare per un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv.
234800).
5.Conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti appare la motivazione con la
quale il Tribunale del riesame di Roma ha ritenuto la sussistenza a carico del
MARTELLI di gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad
un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti,
principalmente cocaina, facente capo a PELLE Antonio, PELLE Antonio Angelo e
quest’ultimo, almeno altri 10 soggetti, anch’essi giudicati a parte, avendo
ritenuto sussistente tale associazione per un periodo apprezzabilmente lungo
(dall’ottobre 2009 all’ottobre 2010) ed essendo stato individuato il ruolo specifico
del ricorrente, consistito nell’essere stato egli il principale collaboratore dei capi
del sodalizio, PELLE Antonio Angelo, PELLE Sebastiano e PELLE Antonio, come
addetto alla riscossione dei proventi della distribuzione dello stupefacente al
minuto, consapevolmente da lui svolto alle dirette dipendenze degli anzidetti
capi.
6.Gli indizi di colpevolezza valorizzati a carico del ricorrente sono consistiti:
-nei servizi di appostamento di p.g. svolti, dai quali era emerso il suo ruolo di
stretto fiancheggiatore di PELLE Antonio e PELLE Sebastiano, da ritenere i capi
del medesimo sodalizio criminoso, nel pretendere da MERIDIANI Mirko, altro
componente del sodalizio, il pagamento di una partita di 4 kg. di cocaina, dai
PELLE consegnati al MERIDIANI per lo smercio e da quest’ultimo affidata al
cognato CASTELLANI Silvio, che si era fatto arrestare dalla polizia il 15 ottobre
2009, con conseguente sequestro della cocaina di cui sopra; e la p.g. operante
aveva monitorato gli appuntamenti svoltisi fra l’indagato, PELLE Sebastiano e
PELLE Antonio da un lato con MERIDIANI Mirko e suo padre MERIDIANI Gabriele
per il recupero della somma che questi ultimi dovevano rifondere all’associazione
per risarcire il valore della cocaina sequestrata dalla p.g., pari ad C 140.000,00
(essendo pari ad C 35.000 al kg., il valore attuale di un kg. di cocaina
all’ingrosso);
-in due sms scambiati il 16 dicembre 2009 fra MERIDIANI Mirko e l’indagato per
concordare un incontro allo scopo di stabilire le modalità di pagamento del debito
anzidetto, incontro poi effettivamente avvenuto, come desunto dalle celle
agganciate dai cellulari in loro possesso;
-nell’avere la p.g. riconosciuto l’indagato come la persona che il 21 dicembre
2009, sotto l’abitazione del sodale COMITO Giuseppe, ubicata in via Caste!
Paterno in Roma, aveva ricevuto da MERIDIANI Mirko una busta di color bianco,
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PELLE Sebastiano, giudicati a parte, della quale facevano altresì parte, oltre a

contenente C 10.000,00 come era emerso da una previa conversazione telefonica
intercettata, Intercorsa fra MERIDIANI Mirko e suo padre, con la quale il primo
aveva comunicato al secondo che, in giornata, avrebbe dovuto dare C 10.000 ai
calabresi; ed il MARTELLI, allontanatosi con la somma di danaro pattuita alla
guida della Renault Clio intestata al figliastro del COMITO, si era poi recato a via
Pescosolido 124, dove aveva trovato rifugio il latitante PELLE Antonio Angelo e
che era da ritenere la sede logistica dell’organizzazione;
-nell’avere la p.g. appreso da una conversazione telefonica intercettata,
quest’ultimo avrebbe incontrato l’indagato, inteso come “Pinocchio”, alle ore
18,00 in zona Ponte Mammolo per riscuotere C 20.000,00 e che sarebbe venuto
con una Citroen color celeste; il che si era effettivamente verificato, come
riscontrato dalla p.g. appostatasi, essendo stato fra l’altro accertato che la
Citroen con cui il ricorrente si era recato all’appuntamento era intestata a
PRIOLO Anna, moglie dell’indagato;
-nell’avere la p.g. accertato che l’indagato, con la Citroen anzidetta, sulla quale
la p.g. aveva installato un G.P.S., in data 24 marzo 2010 si era recato a Milano,
dove si era recato presso l’abitazione dei sodali SCIPIONE Santo Rocco e
Giovanni, uscendone assieme all’altro sodale GIAMPAOLO Francesco con al
seguito un trolley, da essi caricato sull’auto, con la quale erano ripartiti.
7.11 quadro indiziario emerso a carico del ricorrente per il delitto in esame è da
ritenere pertanto significativo e certamente idoneo a giustificare l’emissione nei
suoi confronti della misura custodiale inframuraria.
A fronte di detto quadro il ricorrente si è limitato a contestare la valenza
indiziaria degli elementi ravvisati a suo carico con argomentazioni di merito non
proponibili nella presente sede di legittimità, avendo in particolare sostenuto che
l’avere egli partecipato al recupero dei crediti vantati dai PELLE per una
pregressa fornitura di cocaina costituisse un’attività laterale, non idonea a
provare la sua partecipazione all’associazione criminosa intesa al traffico di
stupefacenti; il che non è sostenibile dovendosi al contrario ritenere che la sua
partecipazione al recupero del credito anzidetto costituisce evidente riscontro
della sua piena partecipazione all’attività criminosa svolta dall’associazione
criminosa anzidetta e della sua totale condivisione delle finalità perseguite dalla
medesima.
Neppure è condivisibile l’altra censura svolta, secondo la quale non era
ipotizzabile la sua partecipazione all’associazione anzidetta per avere egli
partecipato solo ad un reato fine, contestatogli al capo 7) della rubrica.
6

intercorsa fra il coimputato MERIDIANI Mirko e suo padre Gabriele, che

t

E’ noto al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso non è necessariamente
collegata alla commissione di un reato fine, atteso che, viceversa, il nucleo
essenziale della condotta partecipativa consiste nella stabile compenetrazione del
soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, che può essere desunta anche
da altri indizi purché siano gravi e concordanti, quali quelli evidenziati dal
provvedimento impugnato, e tali da poterne desumere, senza alcun automatismo
probatorio, come il ricorrente abbia preso parte al sodalizio criminoso, ne abbia
perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Cass. sez. 1 n. 1470
dell’11/12/2007 dep. 11/01/2008, Addante, Rv. 238838).
8.Sussistono altresì i gravi indizi di colpevolezza ravvisati dal Tribunale del
riesame con riferimento al reato di cui al capo 7) della rubrica.
Essi sono consistiti nell’incontro avvenuto il 22 dicembre 2009 fra l’indagato e
MERIDIANI Mirko, nel corso del quale il primo aveva ceduto al secondo
quantitativi non precisati di cocaina; il che è stato desunto dalla circostanza che
il MERIDIANI poco dopo l’incontro, aveva parlato, durante una telefonata
intercettata, intercorsa con la sua compagna, GRANATA Francesca, dell’incontro
avuto con l’indagato, nel corso del quale quest’ultimo gli aveva fatto vedere “le
foto di certi ragazzini”; e nel linguaggio criptico usato dai partecipanti al sodalizio
criminoso anzidetto “per foto di certi ragazzini” era da intendere la cocaina.
9.Le censure addotte dal ricorrente per negate la valenza indiziaria di quanto
sopra non sono condivisibili, costituendo esse una lettura alternativa degli
elementi indiziari inibita nella presente sede di legittimità, essendo adeguata la
ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, non potendosi escludere che
l’incontro fra l’indagato ed il MERIDIANI sia effettivamente avvenuto il 22
dicembre 2009, onde consentire all’indagato di consegnare al MERIDIANI della
cocaina, prima della successiva telefonata intercettata, intercorsa alle ore 14,31
di quel giorno fra il MERIDIANI e la sua compagna GRANATA.
10.11 ricorso proposto da MARTELLI Luigi va pertanto dichiarato inammissibile,
con sua condanna la pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
11.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. attuazione
c.p.p.
7

condiviso le finalità e si sia messo a disposizione del sodalizio criminoso per il

.24SiMA
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen.

Così deciso il 30 novembre 2012.

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