Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4716 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4716 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC OLGA N. IL 16/02/1983
avverso l’ordinanza n. 465/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
23/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lettetseetite le conclusioni del PG Dott. beu.A.A.Z…
Q.

A..k..Q.,est_

c.(44247,0

‘14414^:04. ete-e€ r l ‘4141-myvt”›4

Uditi difensor Avv.;

It■t)0

_

Data Udienza: 08/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza specificata in epigrafe il Tribunale di Roma, deliberando in
funzione giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza dell’odierna ricorrente volta ad
ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex artt. 81
cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui alle quattordici sentenze
definitive di condanna ivi indicate.
Rilevava invero detto giudice come, alla stregua della consolidata giurisprudenza in

materia, non fosse possibile ritenere che i vari fatti fossero esecutivi di un medesimo
e dunque preventivo disegno criminoso, trattandosi piuttosto di espressioni di uno
stile di vita dedito al delitto.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta condannata
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, così in sintesi
argomentando :
– era stata incongruamente sottovalutata l’omogeneità dei fatti, trattandosi di reati
tutti aggressivi di uno stesso bene giuridico (delitti contro il patrimonio);
– le condotte criminose erano analoghe nelle loro modalità di commissione (furti in
appartamento);
– i reati erano stati perpetrati nell’arco di breve spazio di tempo gli uni dagli altri e
nove di essi erano stati commessi quando la ricorrente era ancora minorenne e la
sussistenza del vincolo della continuazione, relativamente ad essi, era stata già
riconosciuta dal Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza deliberata 1’11
febbraio 2003, provvedimento che il giudice dell’esecuzione non aveva in alcun modo
considerato;
– il riferimento ad un preteso stile di vita della condannata incompatibile con il
riconoscimento del vincolo della continuazione doveva considerarsi incongruo non
avendo il giudice dell’esecuzione adeguatamente considerato che l’art. 1, comma 1,
ult. per. d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 prevede l’adeguamento alla personalità ed
alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e che tale disposizione,
come già affermato da questa Corte, può pertanto operare sul piano della prova del
disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo “stile di vita” ha normalmente
un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere
tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata
programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare
intensità dell’adesione a scelte di vita condizionate dall’ambiente, dal carattere e
dall’immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato
indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in
presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e
la loro prossimità temporale.

0,c

I

3. Con requisitoria depositata il 27 giugno 2013 il Procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato non avendo il giudice dell’esecuzione tenuto conto del
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze che aveva già riconosciuto la
continuazione tra i reati oggetto di nove sentenze di condanna e che in particolare i
fatti giudicati con le sentenze oggetto del provvedimento impugnato riguardavano
fatti analoghi commessi nel medesimo arco temporale.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte (Cass., sez. 1, 12.5.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione
presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già
insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della
stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare, nel tempo, secondo contingenti
opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta
meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a
delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile
interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte
poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il
contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita),
hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici
congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e
travisamento dei fatti. In particolare, rappresenta principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte che “il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del
vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con
riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano,
in tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso

2

(4u_

che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una
rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo
previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali
ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato
riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato
disegno” (Cass., sez. 1^, 15 marzo – 18 maggio 2001, Ibba, riv. 219529).
Ciò posto, ritiene il Collegio che tale principio conservi una sua intrinseca valenza

esecutiva, che abbia riconosciuto il vincolo della continuazione sia pure soltanto tra
alcuni dei reati commessi dal condannato, nel senso che, se pure allo allo stesso non
può riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sulla
nuova istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dal condannato, anche in
considerazione della diversità del petitum, più ampio, tale provvedimento non può
tuttavia essere totalmente ignorato dal giudice dell’esecuzione, in sede di
deliberazione sulla nuova istanza, il quale, sia pure in piena libertà di giudizio, con
tale precedente valutazione è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene,
motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e
giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento, non
senza valutare, per altro, che essendo stati molti dei reati oggetto dell’istanza
commessi dalla ricorrente allorquando la stessa era ancora minorenne, la disposizione
dell’art. 1, comma 1, ult. per. d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, come già affermato
da questa Corte (Sez. 1, n. 4632 del 30/09/1998 – dep. 14/10/1998, Salis A, Rv.
212122) può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante.

2. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si impone, dunque,
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito,
esame dell’istanza tenendo presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1’8 novembre 013.

anche con riferimento ad un pregresso provvedimento, quand’anche adottato in sede

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA