Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47158 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47158 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILANI MICHELANGELO N. IL 11/06/1950
avverso l’ordinanza n. 98/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TERAMO, del 08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere 1)%n
, GIUU0 CASUCCI;
lette/843%64e le conclusioni del PG Dott. ‘I’W,”
;

Uditi difensor Avv.;

,

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 maggio 2013, il GUP del Tribunale do Teramo all’ esito dell’
udienza del giudizio abbreviato pronunciava ordinanza con la quale, rilevato che il
fatto contestato a Milani Michelangeli fosse diverso da quello contestato, cioè non
una condotta di peculato (per avere, quale medico responsabile dell’ unità operativa
di chirurgia generale dell’ Ospedale di Sant’ Omero, effettuato numerosi interventi
di chirurgia estetica con ingiusto danno patrimoniale alla ASL di Teramo e ingiusti

risultava che Milani non si era appropriato di alcunché ma, con inganno dei suoi
collaboratori e dei superiori, si era fatto coadiuvare in un’ attività (chirurgia
estetica) che non poteva essere effettuata nella struttura pubblica, reato nel quale
doveva ritenersi assorbito anche l’ ulteriore reato contestato di abuso d’ ufficio.
Disponeva pertanto, a norma dell’ art. 521 cod. proc. pen. (ritenuto applicabile a
giudizio abbreviato), la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Contro tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato che ne ha
chiesto l’ annullamento a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,
articolando cinque motivi, dolendosi della decisione del Giudice che, invece di
pronunciare sentenza di assoluzione, per essere emersa la sua innocenza rispetto ai
fatti contestati, ha ritenuto di formulare il convincimento di responsabilità per una
diversa ipotesi di reato, mai contestata, in violazione degli artt. 6 CEDU, 24 e 111
Cost., con motivazione illogica e contraddittoria, perché fa apparire (contrariamente
alla realtà) che il reparto di chirurgia era stato adibito ad attività di chirurgia
estetica, mentre in realtà si è trattato di sporadici interventi ricostruttivi
riconducibili ad attività di terapia ed ancora perché il Tribunale, mentre afferma di
voler garantire all’ imputato il diritto di difesa, formula a suo carico giudizio di
responsabilità peritandosi di illustrare al P.M. condotte riconducibili a raggiri posti in
essere da Milani in danno di colleghi, infermieri e anche superiori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’ ordinanza con la quale il giudice, alli esito del giudizio abbreviato, dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero a norma dell’ art. 521. cod. proc. pen.
non è impugnabile, in ragione della sua natura non decisoria ma esclusivamente
ordinatoria.
Va ribadito che il potere-dovere di restituzione degli atti al pubblico ministero ai
sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. può essere esercitato anche dal giudice del rito
abbreviato posto che la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti
non può tradursi in una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell’imputazione
(Cass. Sez. 4, 23.3.2007 n. 21584; Cass. Sez. 4, 12.6.2007 n. 36936).

vantaggi patrimoniali a favore dei pazienti) ma di truffa aggravata, perché dagli

La possibilità di impugnare con ricorso per cassazione un provvedimento di natura
ordinatoria è riconosciuta solo nell’ ipotesi di abnormità dello stesso.
Ma è canone ermeneutico costante e condiviso dal Collegio quello secondo il quale
non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. emanato nel corso
del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto è diverso da quello
descritto nell’atto di imputazione, in quanto la scelta dell’imputato di essere
giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei
limiti dell’imputazione (Cass. Sez. 2, 15.12.2012-9.1.2013 n. 859)
Non meritano quindi accoglimento neppure le considerazioni sviluppate nella
memoria difensiva del difensore, avv. Ezio Bonanni.
In conformità delle conclusioni del PG va quindi dichiarata l’ inammissibilità del
ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa
rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

a

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