Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4715 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4715 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TASSONE UGO N. IL 03/07/1961
avverso la sentenza n. 2976/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V”
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che ha concluso per J1-‘ kyva,”~

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Piacenza con sentenza del
10.2.2012 dichiarava Tassone Ugo colpevole del reato previsto dall’art.9 legge
n.1423 del 1956; dei reato di furto aggravato di autocarro Mercedes
parcheggiato sulla pubblica via e di guida del medesimo mezzo senza essere in
possesso della prescritta patente; di furto di autovettura Opel Corsa; della
contravvenzione di cui all’art.4 legge n.110 del 1975 in relazione al possesso
ingiustificato di un coltello; della contravvenzione di cui all’art.707 cod.pen. in

destinazione; con la recidiva reiterata e infraquinquennale. Per l’effetto,
considerato più grave il reato di cui all’art.9 comma 2, concesse attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, unificati i restanti reati
sotto il vincolo della continuazione, ed applicata la diminuzione per il rito, lo
condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Con sentenza del 23.4.2013 la Corte di appello di Bologna conferma la
decisione del Tribunale di Piacenza.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi:1)
erronea applicazione dell’aggravante prevista dall’art.625 n.7 cod.pen.: la
condotta delle parti offese consistita nel parcheggiare i veicoli non chiusi e con le
chiavi inserite nel cruscotto non perfeziona l’estremo della consuetudine previsto
dalla norma; 2) erronea applicazione dlel’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956
in quanto nel capo di imputazione era stato espressamente contestata l’ipotesi
di cui al comma 1 del citato art.9.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la circostanza
aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede prevista
dall’art.625 comma 1 n.7 cod.pen. non richiede alcuna predisposizione di
mezzi di difesa avverso eventuali azioni criminose, con la conseguenza che essa
sussiste anche nel caso in cui l’autovettura oggetto di furto, lasciata incustodita
sulla pubblica via e perciò esposta alla pubblica fede, abbia le portiere non
chiuse e la chiave di accensione inserita nel cruscotto. (conformi Sez. 4, n.
41561 del 26/10/2010 , Pg in proc. Taamam, Rv. 248455; Sez. 3, n. 35872 del
08/05/2007, Alia, Rv. 237286; Sez. 2, n. 164 del 09/11/1988 – dep.
15/01/1990, Corrente, Rv. 183007).
2. Come espressamente osservato nella sentenza del Tribunale, e ribadito
dal giudice di appello, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
applicata il 26.1.2006, è stata seguito dal decreto di applicazione aggiuntiva
dell’obbligo di soggiorno nel Comune di Fiorenzuola d’Arda emesso in data
1

relazione al possesso di due cacciaviti atti allo scasso di cui non giustificava la

25.10.2007; l’esecuzione della misura così aggravata,

sospesa durante

l’intervenuta carcerazione di Tassone, ha ripreso a decorrere con la nuova
notificazione effettuata in data 6.8.2008, prima della commissione delle
violazioni contestate. Posto che il capo di imputazione contiene l’espresso
riferimento alla misura di prevenzione applicata il 26.1.2006 e “notificata in data
6.8.2008”, ne consegue la correttezza dell’argomentazione del giudice di merito,
secondo cui la qualificazione del fatto addebitato all’imputato quale reato
previsto dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956 non ha comportato una

correlazione tra

né ha violato il principio di

il fatto descritto nell’imputazione ed il reato ritenuto in

sentenza.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualunque violazione
delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, e non solo la violazione dello specifico obbligo o divieto
di soggiorno, integra l’ipotesi prevista dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956
(Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, P.G. in proc. Iuorio, Rv. 242975; Sez. 1, n.
47766 del 06/11/2008, P.M. in proc. Lungari, Rv. 242748).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processuali.
Così deciso il 8.1.2014.

al pagamento delle spese

immutazione del fatto storico contestato,

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