Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47149 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47149 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal

Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Orvieto,

avverso

la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Orvieto, in
data 18 dicembre 2012, di non doversi procedere nei
confronti di

Passerini Oriello Egisto,

nato a

Montecchio (TR) il 10.3.1946;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott.

Carmine

Data Udienza: 24/10/2013

Stabile, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Orvieto, con sentenza in
data 18 dicembre 2012, dichiarava non doversi

in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 483 c.p.,
perché con dichiarazioni rese il 10 e il 15 maggio
2006 attestava falsamente la destinazione abitativa
di un annesso agricolo non esistente alla data del
13.11.1997, e di cui all’art. 640 c.p., perché con
artifizi e raggiri costituiti dalle predette
dichiarazioni induceva in errore il responsabile
del settore urbanistico del Comune di Montecchio,
che rilasciava il permesso di costruire
illegittimo.
Il Tribunale rilevava che in nessuna delle due
dichiarazioni di cui al capo di imputazione si
afferma che il manufatto era esistente alla data
del 13.11.1997, poiché nella prima dichiarazione si
dice soltanto che in tempi trascorsi era stato
destinato ad abitazione e nella seconda
dichiarazione si fornivano elementi chiarificatori,
dai quali poteva desumersi l’inesistenza
dell’utilizzo abitativo in base all’art. 42 della

procedere nei confronti di Passerini Oriello Egisto

variante al programma di fabbricazione vigente
all’epoca dei fatti nel Comune di Montecchio, così
che la dichiarazione non era giuridicamente idonea
a raggiungere l’obiettivo per cui era stata resa.
Ma, aggiunge il Tribunale, se anche la

stato compito dell’autorità amministrativa
verificare o chiedere chiarimenti sulla data di
effettiva permanenza del fabbricato, posto che
nulla in tal senso il Passerini aveva dichiarato.
Anche il dubbio relativo alla effettiva esistenza
del fabbricato rurale si risolve, secondo il
Tribunale, sulla base delle testimonianze assunte,
che parlano di un fabbricato rurale esistente
almeno negli anni ’60. In conclusione, non
potendosi affermare che le dichiarazioni del
Passerini siano del tutto false, deve escludersi
l’elemento oggettivo del reato di cui al capo a) e
quindi gli artifizi e raggiri di cui al capo b)
delle imputazioni.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Orvieto,
deducendo: illogicità

manifesta, carenza di

motivazione, travisamento della prova e violazione

ed erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p.

3

dichiarazione potesse leggersi diversamente sarebbe

Il P.M. ricorrente ritiene che la sentenza
impugnata abbia violato la regola di giudizio che
attribuisce al G.U.P. soltanto una valutazione
prognostica in ordine alla probabilità di successo
della prospettazione accusatoria e all’effettiva

Il P.M. ricorrente censura la credibilità del teste
al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata
per ritenere la destinazione ad uso abitativo di un
immobile, parla di aerofotogrammetrie che
dimostrerebbero che l’immobile non esisteva e non
risultava neppure denunciato al catasto, allega
documentazione relativa ad altro procedimento nel
quale il responsabile dell’urbanistica del Comune
di Montecchio risulta imputato quale ispiratore
della trasformazione di ruderi e stalle in casali,
esclude che nella fattispecie sia ravvisabile un
falso grossolano o un falso innocuo, proprio perché
le attestazione fornite dall’imputato sono alla
base del rilascio del permesso di costruire.

moTrvI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato ovvero non
consentito nel giudizio di legittimità e deve
essere dichiarato inammissibile.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati

4

utilità della fase dibattimentale.

per la parte in cui contestano l’esistenza e la
logicità di un apparato giustificativo della
decisione, che invece esiste e non è viziato da
illogicità; non consentiti per la parte in cui
pretendono di valutare, o rivalutare, il materiale

contrasto con quelle del giudice del merito
chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di
fatto che non le compete.
Occorre ribadire, con la costante e pacifica
giurisprudenza, che esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per
tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La inammissibilità del ricorso è resa evidente dal
riferimento

nel

contenuto

ricorso

ad

aerofotogrammetrie e ad altra documentazione, che
non risulta – né il P.M. ricorrente lo deduce – sia

5

in atti al fine di trarre proprie conclusioni in

stata sottoposta all’attenzione del giudice di
merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma

il 24 ottobre 2013.

Così deciso in

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