Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47144 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47144 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTE CONCETTA N. IL 27/05/1983
avverso la sentenza n. 2160/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.5.2014, la Corte d’Appello di Lecce confermava la pronuncia
emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 24.5.2012, con la quale VALENTE Concetta
era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv.
c.p. e 9, comma 2, L. n. 1423/56, perché, sottoposta alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in forza di decreto del Tribunale di Brindisi, ne
aveva violato, in tre occasioni, le prescrizioni nella parte relativa all’obbligo di rincasare entro

Disattendeva la Corte territoriale la tesi difensiva, secondo la quale l’esiguità dei ritardi
avrebbe eliso l’offensività della condotta.
Osservava la Corte, al riguardo, che gli “sforamenti” di orario in cui era incorsa la
VALENTE (rispettivamente, di 15, 20 minuti e un’ora) dovevano considerarsi senz’altro idonei
a frustrare le finalità di prevenzione poste a base del decreto impositivo della misura.
D’altro canto, la dedotta necessità di acquistare il pane o pannolini per bambini non
elideva l’antigiuridicità della condotta, trattandosi di esigenze di vita quotidiana che ben
potevano essere soddisfatte durante gli orari in cui la sorvegliata aveva libertà di movimento
all’interno del comune di residenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, tramite il difensore di fiducia,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla integrazione del
reato, alla qualificazione giuridica e ai criteri di applicazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono aspecifici, in quanto la ricorrente, quanto alla sussistenza
del reato, si è limitata, apoditticamente, a riproporre le censure dedotte in appello, già
adeguatamente confutate – nei termini sopra riportati – dai Giudici di merito, senza, tuttavia,
spendere rilievi critici di sorta, se non su di un piano meramente assertivo, in ordine all’iter
motivazionale concretamente da costoro seguito.
Di contro, la Corte salentina ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha
ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui al comma 2 dell’art. 9 L. n. 1423/56, così
correttamente qualificata la condotta violativa, in quanto prescritta in relazione a misura di
prevenzione applicativa anche dell’obbligo di soggiorno.
Altresì generica è la censura, meramente accennata, sulla pretesa carenza di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, quando la Corte di merito ha
adeguatamente chiarito la ragione del discostamento della misura della pena base dal minimo
edittale in considerazione dei plurimi precedenti penali riportati dalla ricorrente.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della

1

le ore 20 (fatti accertati il 9.6, 5.8. e 18.9.2009).

Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 (mille),
ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa della ammende.

Il Consigliere

nsore

Il Pr sidente

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015

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