Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4714 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4714 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE NAPOLI – CONFLITTO tsIdt
1) TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE- CONFLITTO X’
Urvt..
l’ordinanza n. 32395/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
-4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
6-1
LLA
(.

Data Udienza: 30/11/2012

N.27430/12-RUOLO N.33 C.C.P. (2000)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 22 maggio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha chiesto a
questa Corte, ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen., la soluzione del
conflitto negativo di competenza sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Ha rilevato:
alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 12 sexies del d.l. n. 2306
del 1992, con annessa richiesta liquidazione acconto sul compenso finale,
depositata il 12 aprile 2012 dagli amministratori giudiziari e custodi dei beni
anzidetti nel procedimento penale a carico di PASSARELLI Franco ed altri;
-che non era condivisibile la tesi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il
quale aveva trasmesso gli atti per competenza al proprio ufficio, avendo ritenuto
applicabile alla specie l’art. 12 sexies della legge 356 del 1992, che faceva rinvio
agli artt. 2 quater e seguenti della legge n. 575 del 1965, dettati in tema di
gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di
prevenzione speciale, si che la competenza a liquidare l’acconto sul compenso
finale ai custodi giudiziari anzidetti era da ritenere radicata nello stesso giudice
monocratico che aveva disposto il sequestro e cioè, nella specie, nel G.I.P. del
Tribunale di Napoli;
-che, al contrario, nella specie, il procedimento principale pendeva innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale meglio avrebbe potuto decidere
In merito, disponendo di tutti gli atti processuali e meglio conoscendo
l’evoluzione attuale del processo.
2.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con precedente provvedimento del
23 aprile 2012, aveva invero ritenuto che la competenza a gestire il compendio
in sequestro ed a liquidare l’acconto sul compenso chiesto di custodi dei beni
sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento a carico di
PASSARELLI Biagio ed altri spettasse al G.I.P. di Napoli, che aveva disposto il
sequestro preventivo dei beni e dovendo applicarsi nella specie in via analogicaa
le norme dettate in materia di procedimento di prevenzione speciale.
CQNSIDERATO IN DIRITTO

1.Ritiene il Collegio che sussista nella specie il conflitto sollevato dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli, in quanto due giudici ordinari hanno contemporaneamente
ricusato la cognizione del medesimo fatto ad essi deferito, in tal modo dando

-che occorreva individuare l’a. g. tenuta ad adottare i provvedimenti gestionali di

luogo ad una situazione di stallo processuale, che occorre rimuovere ai sensi
degli artt. 28 e segg. cod proc. pen.
2.11 conflitto in esame va risolto nel senso di ritenere il G.I.P. del Tribunale di
Napoli competente a gestire il compendio dei beni in sequestro ed liquidare un
acconto sul compenso ai custodi giudiziari dei beni sottoposti a sequestro
preventivo nell’ambito del processo a carico di PASSARELLI Biagio ed altri.

giudiziaria competente a liquidare i compensi al custode dei beni sottoposti a
sequestro va individuata nel giudice che ha disposto il sequestro, da identificare
nella specie nel G.I.P. del Tribunale di Napoli, atteso che, in forza di quanto
previsto dall’art. 12 sexies comma 4 bis del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella
legge n. 356 del 1992, le norme in materia di nomina di amministratori e di
gestione dei beni sequestrati a fini di prevenzione trovano applicazione anche
agli altri casi di sequestro e confisca dei beni e quindi anche con riferimento a
quello in esame (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 3637 del 19/12/2011, dep. il
30/1/2012, Busso, Rv. 251852).
Invero il richiamo alla disciplina prevista per la gestione ed amministrazione dei
beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione, oltre ad essere
univoco, è altresì condivisibile, siccome rispondente alla ratio di attribuire la
gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche particolari
e complesse ad un giudice specializzato, il quale, siccome collocato fin dall’inizio
in una specifica posizione di conoscenza ed esperienza delle questioni inerenti
alla gestione dei patrimoni sequestrati, è da ritenere maggiormente in grado di
Impartire con sollecitudine le opportune direttive.
Non è peraltro contraria a detta finalità la circostanza che il processo, nel quale
venga disposto il sequestro preventivo dei beni, debba talvolta proseguire, come
nella specie in esame, innanzi ad un giudice diverso e neppure la circostanza
che possa essere quest’ultimo a disporre l’eventuale revoca del sequestro, atteso
che, in tale ultima ipotesi, sarà quest’ultimo a darne sollecita notizia al giudice
che ha disposto il sequestro; sul piano operativo poi la trasmissione degli atti ad
un diverso giudice competente per il prosieguo del processo non deve
necessariamente comportare la trasmissione anche degli atti
dell’amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro, i quali ben possono restare
presso l’ufficio del giudice che ha disposto il sequestro preventivo.
Va infine rilevato che il sistema unitario come sopra delineato è destinato ad
avere la sua completa attuazione una volta che sarà operativa l’agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei bei sequestrati e confiscati
2

3.La giurisprudenza di questa Corte è ormai concorde nel ritenere che l’autorità

alla criminalità organizzata, istituita dal d.l. n.4 del 2010, convertito nella legge
n. 50 del 2010; invero l’art. 24 comma 1 lettera b) di tale ultima legge ha
operato un raccordo fra detta agenzia ed il sequestro preventivo, avendo
modificato anche l’art. 12 sexies comma 4 bis del d.l. n. 306 del 1992, stabilendo
espressamente che detta agenzia, una volta divenuta operativa, dovrà
coadiuvare Gefi l’autorità giudiziaria che adotta i sequestri preventivi anzidetti,
subentrando, una volta svoltasi l’udienza preliminare, nell’amministrazione dei

4.Gli atti vanno pertanto trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Napoli, affinché
adotti i provvedimenti gestionali di alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo
ex art. 12 sexies del d.l. n. 2306 del 1992, con annessa richiesta liquidazione
acconto sul compenso finale, depositata il 12 aprile 2012 dagli amministratori
giudiziari e custodi dei beni anzidetti nel procedimento penale a carico di
PASSARELLI Franco ed altri.

Mitt.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso il 30 novembre 2012.

beni medesimi.

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