Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4714 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4714 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BELLO NICOLA N. IL 23/08/1980
avverso la sentenza n. 649/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
5 De Bello
Motivi dIIE1 decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
in considerazione dei molti e specifici precedenti espressivi di elevata capacità a delinquere.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q hi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 6 novembre 2014
giuridici: si è considerato che non può essere ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche