Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47136 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47136 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMRI MOURAD N. IL 13/04/1983
avverso la sentenza n. 48011/2010 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 26/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /Y4
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7%-ee

Uditi difensor Avv.;

c.: 10

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Data Udienza: 17/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Ex art. 591 cpp il ricorso è inammissibile, perché è stato proposto oltre i termini
stabiliti dalla legge.
Dalla consultazione del fascicolo processuale si evince che il ricorso è stato
presentato dall’imputato presso l’ufficio Matricola della Casa Circondariale di
Perugia in data 19.12.2012.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 26.4.2012 con lettura del
dispositivo in pubblica udienza.
La motivazione della decisione impugnata è stata depositata in data 15.5.2012.
Il secondo comma dell’art. 625 bis cpp prevede che il ricorso straordinario deve
essere proposto alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del
provvedimento che viene impugnato, cioè entro il 15.11.2012
Nel caso in esame il ricorso è stato proposto il 19.11.2012, quindi oltre il termine
indicato con conseguente inammissibilità ex art. 591 I^ comma lett. C) cpp.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi estremi di responsabilità ex art.
616 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

AMRI Mourad ricorre ex art. 625 bis cpp avverso la sentenza 26.4.2012 con la
quale la VI sezione della Corte di Cassazione, ha confermato la decisione
29.6.2010 della Corte d’Appello di Bologna.
Il ricorrente richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo che la
Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna
affermando la correttezza della valutazione riguardante l’esclusione delle
attenuanti generiche sull’assunto che l’imputato alla data della decisione aveva
precedenti penali. Sul punto il ricorrente afferma che dal certificato penale emerge
la sua incensuratezza alla data del 18.1.2011.

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