Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47135 del 18/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47135 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAMPIANO SANTO DANIELE N. IL 02/09/1976
avverso la sentenza n. 177/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.4.2014, la Corte d’Appello di Palermo confermava la
pronuncia emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in data
26.2.2013, con la quale PIAMPIANO Santo Daniele era stato dichiarato colpevole del
reato di cui all’art. 9 L. n. 1423/56, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della

violato le prescrizioni nella parte relativa all’obbligo di vivere onestamente, di rispettare
le leggi e di non dare luogo a sospetti, essendo stato arrestato per il reato di furto
aggravato.
Quanto al primo motivo di gravame, osservava la Corte che correttamente il primo
Giudice aveva affermato la responsabilità dell’imputato, in considerazione della piena
confessione del furto resa dal medesimo in sede di convalida dell’arresto e della
situazione di flagranza presupposta, essendo il PIAMPIANO stato colto dagli operanti nella
detenzione di alcune matasse di filo elettrico in rame dopo aver reciso dei cavi elettrici
dell’ENEL.
Quanto al motivo afferente al trattamento sanzionatorio, rilevava la Corte di
merito che l’individuazione della pena base in un anno di arresto si appalesava del tutto
congrua, in relazione ai ben 26 precedenti penali riportati dall’imputato, tra cui due di
carattere specifico.
Né poteva condividersi l’asserto difensivo circa la lieve entità del fatto, atteso che
il tipo di furto commesso dall’appellante costituiva una vera e propria “piaga”, destante
grave allarme sociale in quanto privava la collettività di un servizio pubblico essenziale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite
il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, sia con riferimento al difetto di
prova sulla responsabilità penale del ricorrente (in mancanza di accertamento sulla
irrevocabilità della sentenza di condanna per furto), sia con riguardo alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e ad un più mite trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono aspecifici, in quanto il ricorrente si è limitato,
apoditticamente, a riproporre i motivi di gravame addotti in appello adeguatamente
confutati – nei termini sopra riportati – dai Giudici di merito, senza, tuttavia, spendere
rilievi critici di sorta sull’iter motivazionale concretamente da costoro seguito.
Di contro, la Corte palermitana ha dato compiutamente conto delle ragioni per le
quali doveva ritenersi integrata la fattispecie ascritta al ricorrente a prescindere dalla
intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato
1

sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Palermo in data 23.11.2008, ne aveva

(l’obbligo dell’ “honeste vivere” è violato anche semplicemente dando adito a sospetti) e
di quelle che ostavano a un più mite trattamento sanzionatorio, nonché alla concessione
delle attenuanti generiche.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015

Il Consiglier

so re

Il Prefsidente

1.000,00 (mille), ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA