Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47130 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47130 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAL PONT CHRISTIAN N. IL 18/09/1976
avverso la sentenza n. 6/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale ip_persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. &”1.441; 1,,,r9
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Data Udienza: 15/11/2013

Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte di appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Belluno nei confronti, fra gli altri, di DAL
PONT Christian, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in
ordine ai reati di cui ai capi B), C), E) ed F) perché estinti per prescrizione ed ha
ridotto la pena in ordine ai residui reati di rapina ed altro ad anni due e mesi otto di
reclusione ed euro 460 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta la mancata
concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza in quanto
erroneamente il giudici del merito avrebbero fatto leva sui precedenti penali, che
dovevano essere valutati alla luce della meno rigorosa disciplina vigente al momento
dei fatti.. Sarebbe stata poi svalutata la portata della collaborazione in termini di
chiarificazione dei ruoli e dei contributi partecipativi, in ciò discostandosi anche dalle
valutazioni compiute dal primo giudice. Si lamenta poi vizi di motivazione e disparità
di trattamento in merito ai criteri di commisurazione della pena. Si prospetta infine la
prescrizione dei reati applicando la nuova disciplina e si deduce in subordine la
illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005. Con
motivi aggiunti si è infine lamentata la mancata motivazione circa l’aumento di pena
per la continuazione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Quanto alle censure in punto di
giudizio di bilanciamento e di trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha
infatti offerto più che adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha
escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche con
criterio di prevalenza, indicando poi i vari elementi desumibili dalla natura,
reiterazione e gravità di fatti nonché dalla personalità dell’imputato, alla stregua dei
quali ha individuato il trattamento sanzionatorio da applicare, pur in considerazione
della confessione resa dal prevenuto. L’aumento di pena per la continuazione è
congruamente motivato anche alla luce di riferimenti di carattere generale. Quanto
alla prescrizione, il nuovo regime è nella specie meno favorevole per l’imputato,
considerata non soltanto la recidiva ma soprattutto la non computabilità delle
attenuanti e del giudizio di bilanciamento in rapporto alla qualificazione dei fatti
come rapina pluriaggravata. La prospettata questione di costituzionalità della
disciplina transitoria della legge cosidetta Cirielli, peraltro già più volte affrontata
dalla Corte costituzionale, si presenta del tutto priva di rilevanza nel giudizio a quo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

OSSERVA

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013
Presiden

.f

Il Consi 14pre estensore

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