Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4713 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4713 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRI NALE NABOLI-ONELIT-Ter5211
A2ka’

1) TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE

5171E,

4~3 l’ordinanza n. 90478/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4et:telsentite le conclusioni del PG Dott.(X.,,,,I044..z.
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L.

Data Udienza: 30/11/2012

N.27365/12-RUOLO N.32 C.C.P. (1999)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 22 maggio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha chiesto a
questa Corte, ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen., la soluzione del
conflitto negativo di competenza sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Ha rilevato:
dei beni in sequestro, con annessa richiesta liquidazione compenso, depositata il
6 febbraio 2012 dagli amministratori giudiziari e custodi dei beni sottoposti a
sequestro nel procedimento penale a carico di SCHIAVONE Paolo;
-che non era condivisibile la tesi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il
quale aveva trasmesso gli atti per competenza al proprio ufficio, avendo ritenuto
applicabile alla specie l’art. 12 sexies della legge 356 del 1992, che faceva rinvio
agli artt. 2 quater e seguenti della legge n. 575 del 1965, dettati in tema di
gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di
prevenzione speciale, si che, in attesa dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, la competenza a liquidare i compensi ai custodi giudiziari
anzidetti era da ritenere radicata nello stesso giudice monocratico che aveva
disposto il sequestro e cioè, nella specie, nel G.I.P. del Tribunale di Napoli;
-che, al contrario, nella specie, il procedimento principale pendeva innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale meglio avrebbe potuto decidere
in merito, disponendo di tutti gli atti processuali e meglio conoscendo
l’evoluzione attuale del processo.
2.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con precedente provvedimento del
12 marzo 2012, aveva al contrario ritenuto che la competenza a liquidare il

-che occorreva individuare l’a. g. tenuta ad approvare la relazione riepilogativa

compenso ai custodi dei beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del
procedimento a carico di SCHIAVONE Paolo spettasse al G.I.P. di Napoli, in
quanto il sequestro preventivo dei beni era stato disposto da tale ultima a.g. e
potendo trovare nella specie applicazione analogica le norme dettate in materia
di procedimento di prevenzione speciale.
CQNSIDEFtATO IN DIRITTO

1.Ritiene il Collegio che sussista nella specie il conflitto sollevato dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli, in quanto due giudici ordinari hanno contemporaneamente
ricusato la cognizione del medesimo fatto ad essi deferito, in tal modo dando
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luogo ad una situazione di stallo processuale, che occorre rimuovere ai sensi
degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen.
2.11 conflitto di competenza in esame va risolto nel senso di ritenere competente
il G.I.P. del Tribunale di Napoli a liquidare il compenso ai custodi giudiziari dei
beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del processo a carico di
SCHIAVONE Paolo.

giudiziaria competente a liquidare i compensi al custode dei beni sottoposti a
sequestro va individuata nel giudice che ha disposto il sequestro, da identificare
nella specie nel G.I.P. del Tribunale di Napoli, atteso che, in forza di quanto
previsto dall’art. 12 sexies comma 4 bis del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella
legge n. 356 del 1992, le norme in materia di nomina di amministratori e di
gestione dei beni sequestrati a fini di prevenzione trovano applicazione anche
agli altri casi di sequestro e confisca dei beni e quindi anche con riferimento a
quello in esame (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 3637 del 19/12/2011, dep. il
30/1/2012, Busso, Rv. 251852).
Invero, il richiamo alla disciplina prevista per la gestione ed amministrazione dei
beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione, oltre ad essere
univoco, è altresì condivisibile, siccome rispondente alla ratio di attribuire la
gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche particolari
e complesse ad un giudice specializzato, il quale, siccome collocato fin
dall’origine in una specifica posizione di conoscenza ed esperienza delle questioni
inerenti alla gestione dei patrimoni sequestrati, è da ritenere maggiormente in
grado di impartire con sollecitudine le opportune direttive.
Non è peraltro contraria a detta finalità la circostanza che il processo, nel quale
venga disposto il sequestro preventivo dei beni, debba talvolta proseguire, come
nella specie in esame, innanzi ad un giudice diverso, altresì competente a
decidere sull’eventuale revoca del sequestro, atteso, che in tale ultima ipotesi,
sarà quest’ultimo a darne sollecita notizia al giudice che ha disposto la misura
cautelare patrimioniale; d’altra parte la trasmissione degli atti ad un diverso
giudice competente per il prosieguo del processo non deve necessariamente
comportare la trasmissione anche degli atti dell’amministrazione giudiziaria dei
beni in sequestro, i quali ben possono restare presso l’ufficio del giudice che ha
disposto il sequestro preventivo.
Va infine rilevato che il sistema come sopra delineato è destinato ad avere più
completa attuazione una volta che sarà operativa l’agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei bei sequestrati e confiscati alla criminalità
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3.La giurisprudenza di questa Corte è ormai concorde nel ritenere che l’autorità

organizzata, istituita dal d.l. n.4 del 2010, convertito nella legge n. 50 del 2010;
e l’art. 24 comma 1 lettera b) di detto testo di legge ha modificato anche l’art. 12
sexies comma 4 bis del d.l. n. 306 del 1992, stabilendo espressamente che detta
agenzia, una volta divenuta operativa, dovrà coadiuvare peli l’autorità giudiziaria
che adotta i sequestri preventivi anzidetti, subentrando, una volta svoltasi
l’udienza preliminare, nell’amministrazione dei beni medesimi.

4.Gli atti vanno pertanto trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Napoli, affinché

gestione dei beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del processo a
carico di SCHIAVONE Paolo.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso il 30 novembre 2012.

provveda a liquidare il compenso chiesto dai custodi giudiziari nominati per la

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