Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4713 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4713 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Melatti Carmine

n. il 22 luglio 1983

avverso
la sentenza 4 luglio 2011 — Tribunale di Vasto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 4 luglio 2011, il Tribunale di Vasto dichiarava Melatti Carmine colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 cod. pen.) e lo condannava alla pena di C 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile.

Carmine, ponendo in essere con la propria vettura manovre pericolose ai danni di
D’Amaro Pamela, anch’ella alla guida di una macchina, le arrecava molestia e disturbo in data anteriore e prossima al 16 marzo 2009.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalle dichiarazioni della parte offesa che confermavano la prospettazione di accusa.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Melatti Carmine chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt. 171 e 179 cod.
proc. pen. per omessa notifica al difensore con conseguente nullità ex art. 185 cod.
proc. pen. degli atti successivi al dibattimento; il difensore di fiducia aveva eccepito
tempestivamente, all’udienza del 4 luglio 2011, di non aver avuto effettiva conoscenza della notifica del decreto di citazione; veniva inoltre dichiarato che dalla cartolina postale non era possibile identificare la persona che aveva ritirato l’atto e la
qualità del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento non essendo ivi
indicata, stante l’ulteriore fatto che, nello studio professionale, vi erano altri quattro
professionisti; nella fattispecie vi era stata dunque violazione dell’art. 171 sub d)
cod. proc. pen. in quanto la sottoscrizione non era del difensore e non vi era specificazione alcuna della persona cui era stato consegnato il plico;
b) con la seconda censura veniva eccepita l’errata applicazione del disposto di
cui agli artt. 533 cod. proc. pen., 660 cod. pen. con mancata applicazione dell’art.
530 cod. pen.; il giudice fa riferimento a episodi svincolati da qualsivoglia elemento

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Melatti Carmine — RG: 26228/13, RU: 13;

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1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, Melatti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

temporale e non tengono conto che l’unico fatto è quello risalente al 2005 coperto
da prescrizione, mentre i testi riferiscono solo fatti de relato;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l’errata concessione della
sospensione condizionale della pena.

3. — Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza
impugnata va pertanto senz’altro annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 — Sul punto deve richiamarsi altra decisione di questa Corte che ha avuto
modo di affermare che è nulla la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza
effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata né
identificabile che abbia apposto una sottoscrizione illeggibile (Cass., Sez. 3, 6 aprile
2011, n. 19995, rv. 250379, Lupo; Sez. 5, n. 5627 del 24 gennaio 1997, rv.
206830, Torrise) senza neppure l’indicazione della relativa qualità.
Va peraltro chiarito che, nella fattispecie, non si è in presenza di un mero disconoscimento della propria firma da parte del destinatario, che di per sé non sarebbe
infatti sufficiente a invalidare la notificazione, bensì di una situazione, affatto diversa, di illeggibilità della sottoscrizione in presenza di più possibili destinatari; tale
situazione per vero non consente al giudice lo scrutinio ex post della regolarità della
notificazione e, in particolare, se la stessa abbia o meno avuto buon fine e dunque
se il destinatario abbia avuto conoscenza legale dell’atto a lui destinato.
I residuali motivi di gravame devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento di
quello principale.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Tribunale di Vasto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’8 gennaio 2014

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Me/atti Carmine — RG: 26228/13, RU: 13;

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Motivi della decisione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

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