Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47125 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47125 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO LUIGI N. IL 12/11/1975
avverso il decreto n. 2066/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 18/02/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Russo Luigi, personalmente, avverso il
provvedimento impugnato deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
specificità dei motivi di gravame, che si limitano a una serie di enunciazioni di
merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione gravata, che ha
dichiarato l’inammissibilità del reclamo in materia di liberazione anticipata perché
non supportato da alcuna esplicita e specifica ragione di doglianza (Sez. 2, n.
ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per
cassazione, sotto il profilo della genericità del gravame).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/02/2015
36406 del 27/06/2012, Rv. 253893, secondo cui l’assenza di correlazione tra le