Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4712 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4712 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI COSENZA -t9/511=0Alat

(G.)

1) CQRTE APPELLO CATANZARO ISZE/
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am3250 l’ordinanza n. 169/2010 TRIBUNALE di COSENZA, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott. CL”^-tCY1^^ ° Cr-(
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Data Udienza: 30/11/2012

N.23586/12-RUOLO N.27 C.C.P. (1998)
RITUUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 17 maggio 2012 il Tribunale di Cosenza ha chiesto a
questa Corte, ai sensi dell’art. 28 comma primo lettera b) cod. proc. pen., la
soluzione del conflitto sorto con la Corte d’appello di Catanzaro in ordine
all’esame della richiesta, formulata dal P.G. di Catanzaro, intesa ad ottenere la
revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D’ANTONA

2.Secondo il Tribunale di Cosenza il giudice dell’esecuzione competente a
decidere sull’istanza anzidetta era la Corte d’appello di Catanzaro, in quanto la
sentenza cui aveva fatto riferimento tale ultima Corte per declinare la propria
competenza era divenuta esecutiva 1’11 giugno 2010, si che la sentenza passata
per ultimo in giudicato al momento in cui il P.G. aveva presentato istanza intesa
ad ottenere la revoca dei benefici concessi al D’ANTONA (1 giugno 2009) era da
ritenere quella emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 3 novembre 2008,
irrevocabile il 18 aprile 2009, con la quale~era stata riformata una sentenza
emessa dal Tribunale di Cosenza il 27 giugno 2006, essendo stata eliminata la
recidiva contestata all’imputato.
3.La Corte d’appello di Catanzaro, con precedente ordinanza del 1 ottobre 2010,
aveva invece ritenuto competente a trattare la domanda formulata dal P.G. nei
confronti del D’ANTONA il Tribunale di Cosenza, avendo ritenuto che l’ultima
sentenza passata in giudicato nei confronti dell’istante fosse quella emessa da
essa Corte il 25 febbraio 2010, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale
di Cosenza 1’11 febbraio 2008.

CQNSIDERATO Vi DIRITTO

1.Va rilevato che nella specie è ravvisabile conflitto negativo di competenza ai
sensi dell’art. 28 primo comma cod. proc. pen., giacché entrambi i giudici hanno
declinato la propria competenza, in tal modo avendo dato luogo ad una
situazione di stesi, che occorre rimuovere.
2.Ritiene il Collegio che il conflitto sopra descritto vada risolto in modo conforme
a quanto sostenuto dal Tribunale di Cosenza, dovendosi quindi dichiarare la
competenza della Corte d’appello di Catanzaro.

Francesco Alessandro con tre sentenze emesse nei suoi confronti.

3.Ai sensi dell’art.665 comma 4 cod. proc. pen. invero la competenza a decidere
sull’incidente di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da
giudici diversi, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo.
La norma tuttavia non precisa il momento in cui la situazione che determina la
competenza si cristallizza; il che è di primaria importanza, in quanto è ben
possibile che si susseguano in fase esecutiva nuove sentenze da eseguirsi, tali da
aggiungersi a quelle precedenti, in presenza o meno di provvedimenti di cumulo.
debba essere determinata al momento della presentazione della domanda, si
che, in applicazione del principio della “perpetuatici jurisdictionis”, essa deve
ritenersi radicata in modo definitivo con riferimento a tale ultimo momento,
anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (cfr., ex multis, Cass.
Sez. 1 n. 23252, 19/5/2010, conflitto comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648).
4.Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che la competenza a
decidere sulla domanda proposta dal P.G di Catanzaro spetti alla Corte d’appello
di Catanzaro, atteso che, dall’esame degli atti, la domanda di revoca della
sospensione condizionale della pena concessa a D’ANTONA Francesco Renato
risulta essere stata proposta dal P.G. di Catanzaro il 1 giugno 2009, momento in
cui la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 25 febbraio
2010, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza 1’11 febbraio
2008, presa in esame dalla Corte d’appello di Catanzaro, non era ancora passata
in giudicato, essendo tale sentenza divenuta definitiva solo 1’11 giugno 2010.
Pertanto l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente a decidere sulla
richiesta formulata dal P.G. di Catanzaro doveva essere effettuata tenendo
presente un’altra pronuncia e precisamente quella emessa dalla Corte d’appello
di Catanzaro il 3 novembre 2008, irrevocabile il 18 aprile 2009, con la quale ~,
era stata riformata una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 27 giugno
2006.
5.Nè può revocarsi in dubbio che, con riferimento alla sentenza da ultimo citata,
debba farsi riferimento all’irrevocabilità della sentenza d’appello (18 aprile 2009)
e non alla sentenza di primo grado, risultando nella specie che la Corte d’appello
ha sostanzialmente riformato la sentenza di primo grado, avendo essa disposto
l’eliminazione della recidiva, pur contestata all’imputato; il che costituisce un
fatto processuale rilevante e decisivo, tenuto conto delle numerose conseguenze
giuridiche previste dal vigente ordinamento a carico di chi abbia avuto la recidiva
2

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che la competenza

non solo contestata ma anche applicata (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 20010
del 5/5/2010, p.m.in proc. Scotto, Rv. 247594).

Ma:
Dichiara la competenza della Corte d’appello di Catanzaro, cui dispone
trasmettersi gli atti.

Così deciso il 30 novembre 2012.

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