Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4711 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4711 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ALOISI ANGELO N. IL 22/12/1965
avverso l’ordinanza n. 500076/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
23/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti RAFFAELE CAPOZZI;
foétie/sentite le conclusioni del PG Dott.
ptuFtiE-LL,

Data Udienza: 30/11/2012

N. 23124/12-RUOLO N. 23 C.C.P. (1997)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 23 aprile 2012 il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta
di riesame proposta da SECCHIO Barbara ed ALOISI Angelo, legali rappresentanti
della s.r.l. ATLAS”, avverso l’ordinanza del 3 aprile 2012, con la quale il G.I.P. in
sede aveva disposto il sequestro preventivo dei locali adibiti a discoteca, ubicati
in Torino, corso Somellier n. 22, discoteca gestita dalla società anzidetta,

il reato di cui all’art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico
trattenimento), nonché la violazione degli artt. 68 e segg. T.U.L.P.S., essendo
state ospitate nei locali anzidetti un numero di persone superiore di alcune
centinaia alla capienza massima stabilita in sede di licenza.

2.11 Tribunale ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla BECCHI°,
per essere stata la stessa sostituita nella carica di amministratore unico della
s.r.l. “ATLAS” con delibera assembleare del 22 marzo 2012; ha rilevato che
l’ALOISI, subentrato nella carica di amministratore unico della società e
legittimato a chiedere la restituzione del locale discoteca, non aveva allegato
l’insussistenza dei presupposti del sequestro, si che era da ritenere pienamente
ravvisabile il c.d. “fumus boni iuris” in ordine al reato ipotizzato, avendo ritenuto
che, conformemente a quanto rilevato dal G.I.P., la libera disponibilità del locale
anzidetto avrebbe comportato un aggravamento delle conseguenze del reato
contestato, potendosi presumere che si sarebbe perseverato nell’esporre a gravi
rischi l’incolumità degli avventori, pur dopo l’avvenuto sostituzione del legale
rappresentante della società anzidetta.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Torino ricorre per cassazione
ALOISI Angelo per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea
applicazione di legge e motivazione manifestamente illogica, in quanto erano da
ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano indotto il P.M. a chiedere il
sequestro preventivo del locale, per effetto della tempestiva variazione
dell’amministratore unico della s.r.l. “ATLAS”, essendo stato il sequestro disposto
nei confronti della sola BECCHI() Barbara, unica persona sottoposta ad indagini,
si che non era condivisibile l’essere stata effettuata una prognosi certa di futura
commissione del reato in capo ad esso ricorrente, persona completamente
estranea al procedimento penale in corso.

CONSZDERATO IN DIRITTO

essendo stata ipotizzata a carico del legale rappresentante della società anzidetta

111 ricorso proposto da ALOISI Angelo è infondato.
2.Va preliminarmente rilevato che il sindacato di legittimità esercitato da questa
Corte Suprema con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale in sede di
riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 322 e 324
cod. proc. pen. è limitato, ex art. 325 primo comma cod. proc. pen., al vizio di
violazione di legge.
Occorre pertanto esaminare se le censura formulate dal ricorrente possano
Suprema.
E’ pacifico che, qualora il ricorso per Cassazione sia, come nel caso in esame,
limitato alla sola violazione di legge, non è sindacabile l’illogicità manifesta della
motivazione, di cui all’art. 606 primo comma lettera e) c.p.p., siccome vizio non
riconducibile alla tipologia della violazione di legge (dr., in termini, Cass. SS.
UU. 28.5.03 n. 12).
E’ richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del tutto
priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, si da non essere
comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee
argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile
la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Pertanto il ricorso per violazione di legge è proponibile solo per denunciare la
mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame di conferma del
sequestro preventivo circa la sussistenza dei presupposti idonei a legittimare la
misura cautelare reale (cfr., in termini, Cass. 2^ 16.11.2006 n. 5225).
3.Fatta tale premessa, va ritenuto che, nella specie in esame, non può parlarsi di
motivazione inesistente o meramente apparente dell’ordinanza impugnata.
4.11 Tribunale di Torino invero, con motivazione incensurabile nella presente
sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha
rilevato come, sulla base degli accertamenti esperiti, era emerso che nel locale
gestito dalla s.r.l. “ATLAS”, adibito a discoteca, venissero ospitate un numero di
persone largamente eccedenti la capienza massima stabilita in sede di licenza
rilasciata dalle competenti autorità amministrative; il che costituisce certamente
condotta idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all’art. 681 cod. pen.
ipotizzato nella specie.
5.Va poi rilevato che il Tribunale di Torino ha adeguatamente motivato anche in
ordine al concreto ed attuale pericolo che l’eventuale dissequestro del locale
2

ritenersi comprese nell’ambito del controllo demandato in materia a questa Corte

potesse comportare la reiterazione del reato contestato, non essendo stata
allegata nella presente sede cautelare l’adozione di alcuna misura idonea ad
evitare per il futuro il superamento della capienza massima del locale.

6.Nessun rilievo ha poi nella presente sede cautelare reale il fatto che
l’assemblea della s.r.l. “ATLAS”, società che gestiva la discoteca, nella quale sono
state riscontrate le violazioni anzidette, abbia nel frattempo proceduto alla
sostituzione dell’amministratore unico della società anzidetta.

sequestro preventivo del locale sia stato adottato nei confronti della società che
ne aveva la disponibilità in modo conforme alla legge processuale, a nulla
rilevando la persona dell’attuale legale rappresentante della società; il che, nella
specie, può ritenersi avvenuto.

7.11 ricorso proposta da ALOISI Angelo va pertanto respinto, con sua condanna al
pagamento delle spese processuali.

Mitt.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2012.

Nella presente sede cautelare reale occorre invero unicamente accertare se il

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