Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4711 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4711 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data Udienza: 08/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIOZZI LUCIANO N. IL 17/07/1949
MIGLIOZZI MIRKO N. IL 24/03/1977
CAMBIO ROSALIA CLELIA N. IL 29/03/1945
avverso la sentenza n. 185/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in • ersVel Dott. FA.cuA
che ha concluso per

-a

Uditoer lite civile, l’Avv. -Io so LA,:ef2x19.A’
Uditi difensor Avv. 4-ucco.).A.,

accttakek-uto

IAA.A .0

ecrvxdo,s13′ c,k9_

JAke-40

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2.12.2005 il Tribunale di Camerino assolveva Migliozzi
Luciano, Migliozzi Mirko e Cambio Rosalia dai reati di ingiuria, minaccia
aggravate e lesioni personali in danno di Gargiulo Vincenza e Guarracino
Leopoldo, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
A seguito dell’appello proposto dal pubblico ministero e dalle parti civili, la
Corte di appello di Ancona con sentenza del 2.11.2009, in riforma della
decisione del Tribunale di Camerino, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati di

cagionati alle parti civili costituite, con assegnazione di provvisionale in favore di
Guarracino.
La Corte di cassazione, con sentenza del 22.10.2010, annullava la sentenza
della Corte di appello di Ancona in quanto le persone offese avrebbero dovuto
essere escusse con le forme previste dall’art.197 bis cod.proc.pen., stante la loro
qualità di imputati in processo collegato ai sensi dell’art.371 comma 2
cod.proc.pen.; disponeva il rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di
appello di Perugia.
Con sentenza del 27.4.2012 la Corte di appello di Perugia, giudicando in
sede di rinvio, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante
l’audizione delle persone offese Gargiulo e Guarracino ai sensi dell’art.197 bis
cod.proc.pen., assolveva Migliozzi Luciano, Migliozzi Mirko e Cambio Rosalia dai
reato di minaccia perché il fatto non sussiste e dal reato di ingiuria perché non
punibili ai sensi dell’art.599 comma 1 cod.pen.; dichiarava non doversi procedere
in ordine ai reati di lesioni volontarie gravi in danno di Guarracino Leopoldo e
di lesioni volontarie semplici in danno di Gargiulo Vincenza perché, concesse
attenuanti generiche equivalenti, i reati erano estinti per intervenuta
prescrizione, condannando gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili.
Contro la sentenza, e contro l’ordinanza del 27.4.2012 con la quale la Corte
di appello ha rigettato l’eccezione di nullità della notificazione del decreto di
citazione a giudizio effettuata ai sensi dell’art.157 comma 8 bis cod.proc.pen., il
difensore degli imputati ricorre per i seguenti motivi:1) erronea applicazione
dell’art.157 comma 8 bis cod.proc.pen. poiché il decreto di citazione a giudizio
avanti la Corte di appello di Perugia è stato consegnato al difensore in una sola
copia a lui destinata, ma non sono state inviate le copie destinate ai tre imputati
ai sensi dell’art.157 comma 8 bis cod.proc.pen.; 2) violazione dell’art.129
comma 1 in relazione all’art.157 cod.pen.:la Corte di appello avrebbe dovuto
dichiarare immediatamente la sussistenza della causa di estinzione del reato ai
sensi della legge n.251 del 2005 e non ai sensi della normativa previgente previa
1

minacce e lesioni personali, condannandoli anche alla rifusione dei danni

concessione delle attenuanti generiche equivalenti, senza compiere nessun
ulteriore accertamento ai fini civilistici; 3)erronea applicazione dell’art.192
cod.proc.pen. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: la
Corte di appello ha acriticamente recepito tutto quanto riferito da Gargiulo e da
Guarracino, che durante la rinnovazione del dibattimento in appello hanno reso
dichiarazioni contraddittorie e modificate rispetto alle dichiarazioni rese in
precedenza davanti al Tribunale di Camerino.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.A norma dell’art.601 cod.proc.pen. il decreto di citazione per il giudizio di
appello deve essere notificato all’imputato e non al difensore, al quale spetta la
notificazione dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello.
Nel caso in esame la notificazione del decreto di citazione a giudizio,
effettuata ai sensi dell’art.157 comma 8 bis cod.proc.pen. mediante consegna al
difensore di fiducia, ha riguardato unitariamente i tre coimputati, destinatari del
medesimo decreto di citazione a giudizio ricevuto dal comune difensore di
fiducia quale consegnatario ex lege per le notificazioni successive alla prima,
senza necessità che la consegna del medesimo atto allo stesso destinatario fosse
ripetuta per tre volte.
Anche ipotizzando che la consegna dovesse avvenire in numero di copie
uguali a quello dei destinatari della notificazione, ricorre un’ ipotesi di violazione
delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen.in tema di formazione
delle copie degli atti da notificare, costituente mera irregolarità formale, in
assenza di una espressa sanzione di nullità e vigendo il principio di tassatività
delle nullità stabilito dall’art.177 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 36695 del
06/10/2010, Drago, Rv. 248526)
2. In presenza dell’ impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa
nel giudizio di primo grado anche ad opera delle parte civili, la Corte di appello,
doverosamente, non si è arrestata alla declaratoria della prescrizione del reato,
ma ha esaminato le richieste risarcitorie della parti civili costituite, in
applicazione del principio che il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del
reato per prescrizione (o per amnistia) su impugnazione, anche ai soli effetti
civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare
l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art.
576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere
sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul
punto. (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri ed altro, Rv. 233918).
3. Con riguardo ai
responsabilità civile,

reati

di lesioni volontarie, e ai soli effetti della

la Corte di appello ha ritenuto provata l’aggressione
2

Il ricorso è infondato.

compiuta dagli imputati in danno delle parti civili sulla base delle concordi
dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle dichiarazioni dei
Carabinieri intervenuti sul posto che rilevarono l’arrivo dell’ambulanza e la
presenza di Guarracino ancora disteso a terra, nonché dalla documentazione
rilasciata dall’Ospedale attestante lesioni lievi in danno di Gargiulo e lesioni gravi
quanto a Guarracino, (diagnosi di frattura alla rotula, per cui fu sottoposto ad
intervento chirurgico, trauma contusivo allo zigomo, grossa tumefazione in
regione occipitale); inoltre il giudice di merito ha desunto ulteriori elementi di

Guarracino e Gargiulo dai delitti di ingiuria, minaccia e lesioni in danno di
Migliozzi Luciano e Cambio Rosalia.
La motivazione svolta nella sentenza impugnata non presenta alcun profilo
di illegittimità. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui svolge
censure in fatto; è manifestamente infondato laddove ipotizza contrasti tra le
dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso della rinnovazione
dibattimentale in appello, rispetto a quelle precedentemente rese davanti al
Tribunale, le quali non possono essere in alcun modo reintrodotte nel
giudizio,neppure nella forma delle contestazioni, essendo state dichiarate
inutilizzabili con la sentenza della Corte di cassazione che ha disposto
l’annullamento con rinvio.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti devono essere condannati al
pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese
sostenute in questo giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.000,
oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.e Condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio
dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro tremila oltre accessori come
per legge.
Così deciso il 8.1.2014

riscontro dalla sentenza irrevocabile del Giudice di pace che aveva assolto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA