Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4711 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4711 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE MARIO N. IL 05/07/1967
avverso la sentenza n. 1725/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

2 Ferrante

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: la responsabilità è basata su ricognizione fotografia compiuta il giorno dopo e quindi
particolarmente affidabile. I tratti dell’imputato sono stati poi personalmente riscontrati in
udienza dal giudice.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQ M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PG 9ENTE
Foti)

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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