Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47107 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 47107 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOLTOLINA STEFANO N. IL 01/03/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
VILLATORA ROBERTO N. IL 16/04/1965
avverso il decreto n. 11903/2010 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
28/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/10/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Padova per quanto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

409 cod. proc. pen., dal Giudice delle indagini preliminari di Padova in data 28/12/2010 nel
procedimento contro Villatora Roberto, dolendosi del mancato avviso della richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero, nonostante ne avesse fatto richiesta in querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Voltolina Stefano presentava, in data 27/9/2010, denuncia-querela nei confronti di Villatora
Roberto chiedendo, contestualmente, di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da
parte del Pubblico Ministero. In effetti, il Pubblico Ministero c/o il Tribunale di Padova, ritenendo
infondata la notizia di reato, avanzava richiesta di archiviazione al locale Giudice delle indagini
preliminari, senza tuttavia provvedere alla notifica della richiesta alla persona offesa.
Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, giacché
costituisce jus receptum (da ultimo, Cass. 6/2/2013, n. 8408) il principio in base al quale
l’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla persona offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la nullità del successivo decreto del Giudice delle indagini preliminari, in
quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione.
Tale nullità può essere fatta valere con ricorso per Cassazione, nel rispetto del termine di
cui all’art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento
che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi avvenuta nella data indicata dalla ricorrente.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Padova per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
Così deciso il 10/10/2013

Ricorre Voltolina Stefano avverso il decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt. 408 e

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