Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47105 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47105 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI TEODORO NEVIO N. IL 17/02/1977
avverso la sentenza n. 52/2010 GIUDICE DI PACE di PENNE, del
11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
yyticc?
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/09/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Di Teodoro Nevio, avverso la sentenza del Giudice di pace di Penne in data
11 maggio 2012, con la quale è stato condannato alla pena di C 300 di multa in ordine ai reati di ingiuria e
minacce, commessi il 7 marzo 2010.
Deduce la violazione dell’articolo 89 c.p., essendo stato ammesso, nella sentenza, che il consulente tecnico
d’ufficio aveva riconosciuto, nei confronti dell’imputato, uno stato di seminfermità mentale il quale,
tuttavia, non era stato poi tradotto nella corrispondente statuizione sulla pena.

Si apprezza la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, atteso
che il Giudice di pace ha, da un lato, riconosciuto che il consulente tecnico d’ufficio ha verificato e
argomentato la sussistenza della seminfermità mentale dell’imputato al momento dei fatti; dall’altro, però,
ha affermato che doveva ritenersi provata la capacità di intendere e volere dello stesso ricorrente.
Invero, si legge nella sentenza che, secondo il chiaro pensiero del perito officiato dal giudice, il prevenuto
presentava disturbi di personalità tali da scemare grandemente, pur senza escluderla, la sua capacità di
intendere di volere: e tale condizione deve intendersi riferita, sulla base del quesito posto, al momento dei
fatti. A ciò il perito ha aggiunto che la pericolosità, connessa allo stato descritto, era da ritenersi circoscritta
all’ambito familiare più stretto.
Sulla base di tali constatazioni, che il giudice ha dato l’impressione di fare proprie integralmente, deve
ritenersi che la successiva affermazione, contenuta in sentenza, a proposito della sussistenza della piena
capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti, non trovi fondamento nelle premesse,
tenuto conto in particolare che la affermazione del perito, a proposito della impossibilità di “eludere
(rectius, escludere) la capacità di intendere di volere” ha il solo , apparente, significato di negare una
condizione di incapacità totale e non anche quella di affermare-quantomeno in termini espliciti- che quella
capacità sussistesse integralmente: era stato infatti anche rilevato, nel rigo precedente,coerentemente con
la interpretazione qui accreditata, che l’imputato era stato trovato affetto da patologie che inducevano a
ritenere “scemata grandemente” le facoltà mentali, facendo cioè ricorso ad una formula ripetitiva alla
lettera del paradigma dell’art. 89 cp.
La disfunzione logica deve essere emendata dal giudice, libero peraltro nella decisione finale, mediante
annullamento della motivazione censurata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata sul punto della diminuente dell’art. 89 cp con rinvio al Giudice di pace di
Penne per ulteriore esame.
Così deciso il 20 settembre 2013
Il Presi

te

il Cons. Est.

Il ricorso è fondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA