Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47103 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47103 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTO LUIGI N. IL 26/09/1978
avverso l’ordinanza n. 583/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 18/02/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Pinto Luigi, a mezzo del difensore, avverso
l’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina
del reato continuato con riguardo ai fatti giudicati con due distinte sentenze di
condanna, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a una
contestazione del tutto assertiva e generica che non si confronta con le puntuali
motivazioni del provvedimento gravato, che ha – tra l’altro – valorizzato le

data 28.12.2012 del Tribunale di Torino in base a una determinazione criminosa
insorta pochi giorni prima, così escludendone in radice la riconducibilità a un
ipotetico disegno comune alla ricettazione commessa circa due mesi prima; il
ricorso è altresì manifestamente infondato laddove evoca come indici rivelatori
della continuazione una serie di elementi, costituiti dalle condizioni di vita del
Pinto, dalla sua necessità dì reperire i mezzi di sussistenza attraverso la
commissione di reati contro il patrimonio, dal ricorso reiterato a tali azioni
delittuose come frutto di una scelta di vita, che secondo il consolidato
orientamento di questa Corte (da ultima Sez. 1 n. 39222 del 26/02/2014, Rv.
260896) non sono idonei a provare – e anzi contraddicono – la riconducibilità
delle violazioni all’attuazione di una medesima, unitaria e originaria deliberazione
criminosa, postulata dall’art. 81 capoverso cod. pen..

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/02/2015

dichiarazioni dell’imputato di aver commesso il furto giudicato con la sentenza in

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