Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47101 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47101 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ARCODIA Salvatore, nato a Tortorici il 30/06/1958

avverso la sentenza del Tribunale di Patti-sezione distaccata di Sant’Agata Militello
del 02/10/2012.

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Patti-sezione distaccata di
Sant’Agata Militello confermava la sentenza del 21/02/2012 con la quale il Giudice
di pace di Tortorici aveva dichiarato Salvatore Arcodia colpevole del reato di
minacce in danno di Mario Liuzzo Scorpo e, per l’effetto, l’aveva condannato alla

Data Udienza: 05/07/2013

pena di C 50 di multa , al risarcimento del danno in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile da liquidare in separata sede.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Alvaro Riolo, ha
proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte
motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’art. 606 lett.

d)

ed

e)

per mancata assunzione di prova decisiva e,

precisamente, per il mancato esame dell’imputato che non era stato raccolto
all’udienza all’uopo fissata, a causa dell’assenza dello stesso, dovuta a legittimo
impedimento,
Con il secondo motivo lamenta inosservanza od erronea applicazione degli artt.
132 e 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena in mancanza di
motivazione al riguardo.
Con il terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato, con riguardo
al mancato rilievo della prescrizione considerato che la norma che prevedeva il
termine triennale di prescrizione era costituzionalmente illegittimo e tuttora al
vaglio del giudice delle leggi.

2. La prima censura è manifestamente infondata, posto che il mancato esame
dell’imputato non può costituire ragione di nullità. L’assunto è in linea con pacifico
insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35627 del
18/04/2012, Rv. 253459 secondo cui il mancato esame dell’imputato, anche se in

precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna
/imitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato
medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce
della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni).
La seconda censura è inammissibile in quanto attiene alla questione
prettamente di merito, quale, pacificamente è quella relativa al trattamento
sanzionatorio, che non è sindacabile in questa sede ogniqualvolta, come nel caso di
specie, sia assistita da motivazione congrua e pertinente
Identico giudizio di inammissibilità va espresso con riguardo alla terza censura,
posto che la dedotta questione di legittimità costituzionale è stata, in più occasioni,
ritenuta manifestamente infondata dal Giudice delle leggi (cfr. ord. n. 13 del
20.11.2012; con riferimento a sentenza n. 2/2008; ord. n. 45 del 15.2.2012;
ord. n. 135 dell’1.4.2009).
Nel caso di specie, il termine prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei nella
sua massima estensione, non era certamente decorso al momento della sentenza

2

1. Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione

impugnata, mentre la declaratoria d’inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo
della prescrizione maturata successivamente (cfr. S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca,
rv. 217266).

3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato
con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 05/07/2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA