Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4710 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4710 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI MILANO
nei confronti di:
1) MARZAGALLI ANGELA N. IL 02/10/1981 * C/
avverso l’ordinanza n. 1151/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
tette/
le conclusioni del PG Dott. dictiuk-,, 6-A-LNSSOì tjb ,z, L

Atti,

cA.A

zao

Data Udienza: 30/11/2012

N.17944/12-RUOLO N.20 C.C.N.P.(1996)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 27 marzo 2012, il G.I.P. del Tribunale di Milano, quale
giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del P.M. in sede del 21 dicembre
2011, intesa ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena, concessa a MARZAGALLI Angela dal Tribunale di Milano con sentenza
del 6 marzo 2009, irrevocabile il 15 dicembre 2009, avendo la stessa riportato
con sentenza emessa dal G.I.P. di Milano su richiesta delle parti in data 5 aprile
2011, definitiva il 5 dicembre 2011 per un delitto commesso il 15 novembre
2010 e quindi nel termini di anni 5 dal passaggio in giudicato della sentenza,
applicativa in suo favore del beneficio in esame.
2.11 G.I.P. di Milano ha rilevato che la sentenza in vista della quale avrebbe
dovuto essere revocato alla MARZAGALLI il beneficio della sospensione
condizionale della pena era di applicazione della pena su richiesta delle parti, si
che, con riferimento ad essa, non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 168 comma 1 n.
2 cod. pen., ma la diversa ipotesi prevista dall’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.,
tale da non consentire la revoca del precedente beneficio della sospensione
condizionale della pena.
2.Avverso detta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano ricorre per
cassazione il P.M. di Milano, deducendo erronea applicazione della legge penale,
per essere stato ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti poteva dar luogo alla revoca del beneficio della sospensione della pena
solo ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. e non anche ai sensi dell’art.
168 comma 1. n. 1 cod. pen., sull’erroneo presupposto che la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisse pronuncia di
condanna, tale da far luogo alla revoca della sospensione della pena ai sensi del
citato art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

111 ricorso proposto dal P.M. di Milano è fondato.
2.11 provvedimento impugnato non ha invero tenuto conto della più recente
giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale la sentenza di
patteggiamento, siccome legislativamente equiparata, ex art. 445 comma 1-bis
cod. proc. pen., ad una sentenza di condanna ed in assenza di un’espressa
previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168

una condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.000,00 di multa

comma 1 n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 17781 del
29/11/2005, Dlop, Rv. 233518).

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, potendosi direttamente fra luogo alla revoca della sospensione
condizionale della pena concessa a MARZAGALLI Angela con la sentenza emessa
nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 6 marzo 2009, irrevocabile il 15

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale
concessa a MARZAGALLI Angela con sentenza del Tribunale di Milano del 6 marzo
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Così deciso il 30 novembre 2012.

dicembre 2009.

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