Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4710 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4710 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCIOLO DAVIDE N. IL 21/01/1982
avverso la sentenza n. 387/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
1 Picciolo
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 625, 625 e 612
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.
Roma 6 novembre 2014
cod. pen.