Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4710 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4710 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCIOLO DAVIDE N. IL 21/01/1982
avverso la sentenza n. 387/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

1 Picciolo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 625, 625 e 612

L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.

Roma 6 novembre 2014

cod. pen.

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