Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 471 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 471 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KA MAME MOR N. IL 27/02/1970
avverso la sentenza n. 543/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ka Mame Mor propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Cagliari, in data 30 novembre 2012, ha confermato quella resa tribunale
della medesima città, sezione distaccata di Carbonia che lo aveva condannato alla pena di
giustizia per il reato di cui all’articolo 171 ter comma 2 lettera a) L. 633/41 per aver posto in
commercio 530 CD musicali, videogiochi per consolle le Playstation e DVD contraffatti e privi
del marchio SIAE.
Nei motivi di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine
alla invocata mancanza di prova sulla contraffazione del materiale rinvenuto ed, in specie, in
sulla consapevolezza della illegalità del materiale da parte dell’imputato; in ordine alla
riconducibilità alla sua persona del materiale e non ad altro soggetto che si era dileguato
all’arrivo dei carabinieri; il vizio di motivazione sul richiamo per relationem delle motivazioni di
primo grado; il vizio di motivazione e la violazione di legge sull’esclusione dello stato di
necessità nonché sul trattamento sanzionatorio e sulla omesso riconoscimento delle attenuanti
generiche. Da ultimo sollecite il ricorrente la declaratoria di prescrizione trattandosi di fatto
commesso in data 2 agosto 2005.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, generico, ed articolato su
censure di me.
Per quanto concerne il primo motivo correttamente i giudici di appello hanno rilevato come nei
motivi d’impugnazione non vi fosse alcuna doglianza relativa alla ritenuta contraffazione del
materiale contestato. Tale rilievo è assorbente rispetto a qualsiasi altra considerazione
concernente la prova della illiceità del materiale e la consapevolezza sui punto dell’imputato.
Per il resto trattasi di contestazioni generiche in relazione al richiamo per relationem delle
motivazioni di primo grado, non indicandosi in questa sede gli elementi pretermessi nella
valutazione dai giudici di appello, e di merito per quanto riguarda l’asserito stato di necessità
ed il trattamento sanzionatorio in genere, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
La prescrizione è sicuramente maturata dopo la sentenza di appello e, come tale, non è
rilevabile in questa sete stante l’inammissibilità del ricorso.
Si deve infatti rilevare al riguardo che la prescrizione maturata successivamente alla decisione
di appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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