Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47093 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47093 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOLINO ANTONINO N. IL 27/04/1954
avverso il decreto n. 2130/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 18/02/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Golino Antonino avverso il decreto del
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino indicato in rubrica, avente per
oggetto la declaratoria di inammissibilità dell’istanza del ricorrente, condannato
per reato ostativo ex art. 4-bis ord.pen., di applicazione del beneficio della
liberazione anticipata speciale, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c)
Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/02/2015
cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi dell’impugnazione.