Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47090 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 47090 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUFILLI PASQUALE N. IL 08/01/1965
avverso la sentenza n. 6/2011 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aez- 4u:A
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/07/2013

9

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 4.7.2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28.3.2012, il tribunale di Campobasso ha confermato la sentenza 3.11.2010 del
giudice di pace di Trivento, con la quale Tufilli Pasquale è stato condannato alla pena di € 400
di multa ,per i reati di ingiuria e minaccia, uniti dal vincolo della continuazione, in danno di
Felice Sergio.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge ,in riferimento agli art. 484 e 497 cpp : il giudice di primo grado
ha fondato la condanna sulla deposizione del Felice, sebbene la testimonianza non
sia stata preceduto da rituale giuramento;
2. vizio di motivazione : il tribunale non ha espresso valutazioni sulle censure
formulate nell’atto di appello sulla disconosciuta credibilità dei testimoni di difesa
, mentre ha ritenuto assolutamente credibili le dichiarazioni della persona
offesa (anche se non precedute dal giuramento) e del Civico.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni sprovviste
di specifici e persuasivi addentellati storici e normativi, nonché prive di qualsiasi coerenza logica,
.—idonea a soverchia1e e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte
di merito.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto alla doglianza di carattere procedurale : va considerato che correttamente il tribunale non
ha dato rilievo all’omesso adempimento degli atti preliminari all’esame testimoniale nel corso del
giudizio di primo grado ( costituiti non da un giuramento, ma dall’invito al teste di dare lettura
dell’impegno di rendere dichiarazioni conformi al vero e alle sue conoscenze). Tale mancato rilievo
è conforme al condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la nullità relativa, prevista dal
co. 2 dell’art. 497 cpp, deve essere eccepita, ex art. 182 co. 2 cpp, dalla parte che vi assiste, prima
dell’inizio dell’esame (sez. VI, n. 8656 del 24.9.1996).
Quanto al secondo motivo , la credibilità razionalmente riconosciuta dai giudici di merito alle
dichiarazioni dei testi Felice Sergio e Civico Francesca non è stata censurata e smentita da alcuna
convincente argomentazione del ricorrente, che si è limitato a una generica accusa di mancata
aderenza a quanto realmente accaduto
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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