Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4709 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4709 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LOUKILI HAMID N. IL 01/01/1959
avverso l’ordinanza n. 33/2012 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
20/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/aen4its, le conclusioni del PG Dott. CIA-Ln.J, 6–A- L sso ej„, {,„
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et-La1/45-r-c,31- „.1

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Data Udienza: 30/11/2012

N.17360/12 RUOLO N. 18 C.C.N.P. (1995)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 20 marzo 2012 il G.I.P. del Tribunale di Messina ha respinto
l’istanza proposta da LOUKILI Hamid, intesa ad ottenere, ex art. 460 comma 5
cod. proc. pen., la declaratoria di estinzione di un reato, per il quale aveva
conseguito decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 14 giugno 1999.

successivo al decreto penale anzidetto una condanna per il delitto di furto
aggravato con sentenza del 4 febbraio 2002, irrevocabile 111 novembre 2002.
3.Avverso detta ordinanza LOUKILI Hamid propone ricorso per cassazione per il
tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto il decreto
penale di condanna emesso nei suoi confronti era divenuto esecutivo solo il 14
settembre 1999, mentre il reato di furto aggravato era stata da lui commesso il
30 marzo 1999 e quindi in epoca anteriore all’inizio del quinquennio di
esecutività del decreto penale emesso nei suoi confronti.
CQNSIDERATO IN DIRITTQ

1.11 ricorso proposto da LOUKILI Hamid è fondato.
2.Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente il G.I.P. di Messina ha
respinto la sua istanza, intesa ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato,
per il quale era stato emesso nei suoi confronti, ex art. 460 cod. proc. pen.,
decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 14 giugno 1999.
2.Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte invero, il termine
quinquennale, entro il quale, ai sensi dell’art. 460 comma 5 cod. proc. pen.,
l’imputato non deve commettere altri delitti per ottenere l’estinzione del reato
per il quale ha conseguito decreto penale di condanna, decorre dalla data di
esecutività del decreto anzidetto, intervenuta nella specie il 4 giugno 1999; al
contrario, l’ulteriore reato di furto aggravato risulta essere stato commesso dal
ricorrente in data anteriore all’inizio di detto quinquennio e cioè il 30 marzo
1999, si che tale ultimo delitto non può essere ritenuto ostativo alla concessione
della chiesta estinzione del reato, per il quale il ricorrente ha conseguito decreto
penale di condanna (cfr., in termini, Cass. Sez. 5 n. 27988 del 20/5/2004,
Makbule, Rv. 228683).

2.11 G.I.P di Messina ha rilevato che l’istante aveva subito nel quinquennio

4.Consegue da quanto sopra l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
Impugnata, potendosi direttamente far luogo alla declaratoria di estinzione del
reato, per il quale il ricorrente ha conseguito decreto penale di condanna, ai
sensi dell’art. 460 comma 5 cod. proc. pen.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara estinto il reato di cui al
decreto penale del Pretore di Messina in data 1 febbraio 1999, esecutivo il 14

Così deciso il 30 novembre 2012.

giugno 1999, per decorso del tempo.

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