Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47081 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47081 Anno 2013
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALASPINA CONSOLATO N. IL 21/10/1953
avverso l’ordinanza n. 245/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 02/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4e/sentite le conclusioni del PG Dott. C,’ usE?p
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./t/1 enl<42&1.(Th £44 4-0 UdibitdifensortAvv.; -T.E L :CE IsO hrt-E V;eo kETEZ cL, (n (YY‘ Data Udienza: 24/10/2013 RITENUTO IN FATTO 2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha personalmente proposto ricorso per cassazione il Malaspina, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto. 2.1. Contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale del riesame, da un lato, sostenuto l'intraneità del ricorrente all'organismo associativo facente capo alla "cosca Iamonte", dall'altro lato evidenziato la mera volontà di "avvicinare" quale extraneus la compagine, o comunque di trovare un contatto con i suoi esponenti di vertice, al fine di chiedere ed ottenere una sorta di autorizzazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale da riprendere in loco dopo un periodo di emigrazione. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. a), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 416-bis c.p., avendo il Tribunale riconosciuto sufficiente sul piano indiziario, in relazione alla commissione del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la mera volontà di inserirsi all'interno della "cosca Iamonte", ponendosi in tal modo in contrasto con i principii di diritto affermati dalla Suprema Corte CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le censure dal ricorrente prospettate sono fondate e vanno conseguentemente accolte, dovendosi rilevare come le sequenze motivazionali che compongono l'impugnato provvedimento cautelare mostrino un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito alla valutazione dell'effettiva consistenza del panorama indiziario, laddove trascurano di considerare, sulla base di un congruo supporto critico-argomentativo, i puntuali rilievi difensivi espressi in merito alla configurazione del titolo della responsabilità, facendo riferimento, da un lato, alla piena "intraneità" del Malaspina nell'organigramma del locale sodalizio criminale (che, pur diretto in passato da vertici diversi dagli attuali, sembrerebbe peraltro "disposto a rinverdire il legame con lui"), e, dall'altro lato, a comportamenti che ne porrebbero in evidenza un diverso ruolo di concorrente esterno nell'associazione mafiosa di cui al capo sub A) della contestazione cautelare, mirando egli "a reinserirsi" nella struttura operativa facente capo alla famiglia Iamonte, a cercarvi un "appoggio nei sodali" e ad ottenerne, dunque, un "benestare" al fine di ricevere un trattamento di favore nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, da riavviare in loco dopo un lungo periodo di assenza. 4. E' noto che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché i 1. Con ordinanza del 2 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di quel Tribunale il 28 gennaio 2013 nei confronti di Malaspina Consolato, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 416-bis, commi 1 - 6, c.p. e 3-4 della L. n. 146/2006, in relazione all'ipotizzata affiliazione - capo sub A) dell'imputazione provvisoria - alla organizzazione criminale denominata "cosca Iamonte", operante in Melito Porto Salvo ed in altre zone della provincia reggina in epoca antecedente e prossima al 2005 e sino alla data odierna. 5. Nel caso in esame, i denunciati aspetti di contraddittorietà nel tessuto logicoargomentativo risultano evidenti dalla mera lettura del provvedimento impugnato e dal suo raffronto con le deduzioni ed i rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame, la cui incidenza appare tale da disarticolare potenzialmente l'assetto motivazionale dell'impugnata decisione in relazione alla stessa solidità della base indiziaria ivi delineata: sull'alternativa decisoria posta dalla necessaria individuazione di un ben preciso titolo di responsabilità, e sui diversi nodi problematici ad essa strettamente correlati, nessuna convincente risposta è stata offerta nel percorso motivazionale 2 si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi facta condudentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 238839). Occorre altresì rilevare che la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, al servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio, ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, dep. 06/07/2011, Rv. 250670). Sotto altro, ma connesso profilo, assume invece il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231671, che rilevano, in motivazione, come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente; v., inoltre, Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, dep. 16/07/2009, Rv. 244471). Si tratta di una linea di demarcazione necessaria anche in relazione al vaglio delibativo richiesto per altri, parimenti rilevanti, aspetti della fattispecie cautelare, ove si consideri, ad es., che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma la stessa può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo conto dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, dep. 14/07/2011, Rv. 250360; v., inoltre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, dep. 24/07/2013, Rv. 255751). 6. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 94, comma Iter, disp. att., c.p.p. . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. . Così deciso in Roma, lì, 24 ottobre 2013 Il Consigliere estensore icis dr. Gatano De A D Presidente dr. Lui di Lanza dell'impugnata ordinanza, avuto riguardo alla concorrente esigenza di individuare, anche nella prospettiva della loro esatta articolazione temporale, la presenza di condotte le cui note modali appaiano con ogni probabilità indicative di una costante permanenza del vincolo associativo, ovvero dell'attualità di un contributo causalmente rilevante alle attività ed agli scopi del sodalizio in questione.

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