Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4708 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4708 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PALOMBA LUIGI N. IL 10/12/1960
avverso l’ordinanza n. 2507/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 05/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZ1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EA4 ,-1,;t. ùaLE RAVa,
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Data Udienza: 30/11/2012

N.5626/12-RUOLO N. 7 C.C.N.P. (1994)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 5 luglio 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
respinto l’istanza proposta da PALOMBA Luigi, in espiazione di pena inflittagli dal
G.I.P. di Venezia con fine pena al 21 agosto 2017, intesa ad ottenere la proroga
della detenzione domiciliare sanitaria ex art. 47 ter Ord. Pen., alla quale era

2.11 Tribunale di Sorveglianza di Torino, sulla base di una informativa
dell’ospedale San Giovanni Battista di Torino datata 21 aprile 2011, ha ritenuto
che le patologie da cui era affetto il ricorrente (broncopneumopatia cronica
ostruttiva, ernia iatale, esofagite cronica, epatite cronica) non fossero
Incompatibili con lo stato di detenzione, siccome patologie per le quali non
sussisteva una prognosi infausta “quoad vitam” e le cui cure erano di tipo
farmacologico, tali quindi da poter essergli praticate in ambiente carcerario,
anche qualora avesse dovuto essergli praticata l’ossigenoterapia; d’altra parte al
PALOMBA andava riconosciuta un’eccezionale capacità a delinquere, essendo
stato egli attinto da ben 21 provvedimenti esecutivi, tali da denotare una sua
spiccata attitudine a porre in essere rapine seriali, fino ad epoca recente.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino propone
ricorso per cassazione PALOMBA Luigi per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-violazione della legge penale, per essere stata respinta la sua richiesta di
proroga della detenzione domiciliare sanitaria, di cui all’art. 47 ter Ord. Pen.
senza disporre apposita visita medico legale sulle sue condizioni di salute;
II)-motivazione illogica ed apparente in quanto il medesimo Tribunale di
sorveglianza, con precedente ordinanza del 20 luglio 2010 gli aveva applicata la
detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter Ord. Pen. fino al 19 luglio 2011,
avendogli riconosciuto un quadro patologico incompatibile con la vita carceraria;
col provvedimento impugnato, adottato il 5 luglio 2011 gli era stata negata la
proroga della detenzione domiciliare sanitaria, nonostante che l’ospedale San
Giovanni Battista di Torino con attestazione del 21 aprile 2011 aveva certificato
una riacutizzazione della patologia pneumatologica da lui sofferta, si che la
gravata ordinanza era da ritenere contraddittoria rispetto a quella emessa dal
medesimo Tribunale il 20 luglio 2010;

stato ammesso con precedente provvedimento del 20 luglio 2010

111)-insussistenza di una sua accentuata pericolosità sociale, avendo i carabinieri
di Nichelino accertato che egli aveva sempre ottemperato agli obblighi impostigli
con la detenzione domiciliare ed altrettanto avendo affermato l’U.E.P.E.

CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso proposto da PALOMBA Luigi è infondato.
2.Con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Sorveglianza di Torino
di cui all’art. 47 ter o.p.; e ciò nonostante la gravità delle patologie da cui egli
era affetto, tali da mettere in pericolo la sua stessa sopravvivenza fisica.
3.Va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a fronte
di patologie sicuramente gravi, ma non tali da costituire un imminente pericolo di
vita, come quelle da cui è affetto l’odierno ricorrente, non è dato far luogo alla
detenzione domiciliare per motivi di salute ex at. 47 ter comma 1 ter Ord. Pen.
allorchè la situazione patologica in atto sia congruamente fronteggiabile in
ambiente carcerario e cioè consenta il normale regime trattamentale della
medesima, senza contrastare con il fondamentale senso di umanità, cui deve
essere informato Il trattamento carcerario.
Tali condivisibili parametri di valutazione sono stati correttamente tenuti presenti
dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, il quale, con motivazione incensurabile
nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non
contraddizione, da un lato ha rilevato come le patologie diagnosticate al
ricorrente (broncopneumopatia cronica ostruttiva, ernia iatale, esofagite cronica,
epatite cronica) potevano essere fronteggiate proseguendo la terapia medica già
in atto; dall’altro ha escluso che si trattasse di patologie tali da costituire,
nell’immediato, un pericolo per la vita del ricorrente, sottolineando come
eventuali controlli sulla persona del ricorrente potevano essere effettuati con i
ricoveri previsti dall’art. 11 Ord. Pen. (cfr. in termini, Cass. 1^, 24.6.08 n.
27313, rv.240877; Cass. 1^, 26.9.07 n. 37337, rv. 237507).
4.Non è peraltro condivisibile la censura del ricorrente, secondo cui il diniego
della proroga della detenzione domiciliare non poteva essere disposto in assenza
di apposita visita medico legale sulle sue condizioni di salute.
Si osserva invero che l’art. 47 ter Ord, pen. non impone tale obbligo e che,
comunque, il Tribunale ha adottato il provvedimento impugnato sulla base di una
relazione medica dell’ospedale San Giovanni Battista di Torino del 21 aprile
2011, la quale, pur avendo confermato per il ricorrente la diagnosi di BPCO molto
2

e

erroneamente gli abbia negato la proroga della detenzione domiciliare sanitaria

grave IV° stadio riacutizzata, non ha tuttavia escluso la compatibilità di detta
patologia con il regime carcerarlo.
Va poi rilevato che nessuna contraddizione è ravvisabile nell’avere il medesimo
Tribunale adottato a distanza di un anno due diverse risoluzioni in materia di
detenzione domiciliare del ricorrente, avendolo con la prima ammesso alla
detenzione domiciliare ed avendogli con la seconda negato la proroga,
trattandosi di determinazioni adottate in tempi non contigui sulla base di

5.Non è infine condivisibile l’affermazione del ricorrente, secondo cui non
sussisteva una sua attuale pericolosità sociale, per avere egli regolarmente
svolto la detenzione domiciliare.
Condivisibili sono al contrario le determinazioni adottate sul punto dal Tribunale
di sorveglianza di Torino, che ha ritenuto viceversa sussistere una sua
accentuata pericolosità sociale, avendola desunta dai gravi reati per il quale il
ricorrente era in espiazione pena, essendosi egli reso responsabile di ben 21
rapine seriali anche in epoca recente; il che confermava la sua attuale capacità a
delinquere, con conseguente necessità di operare un corretto bilanciamento fra
esigenze di sicurezza della collettività e la tutela della salute dei carcerati.
6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da PALOMBA Luigi,
con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

EALLALL
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2012.

situazioni fattuali ben suscettibili di difformi valutazioni.

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