Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4708 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4708 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO GIUSEPPE N. IL 04/11/1985
avverso la sentenza n. 496/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore GerAerale inersoculel Dott. rVX.LAC.Q/2(13 -1.Qoi
che ha concluso per J.
“A’ CO’VaCt”

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

‘vx.e.0-0

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.4.2009
Tribunale di Palmi

il Giudice delle indagini preliminari del

dichiarava Grasso Giuseppe colpevole del reato previsto

dagli artt.110 cod.pen. 10,12 e 14 legge n.497 del 1974 perché, in concorso con
il minore D’Asero Emanuele, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico
una pistola semiautomatica cal.7,65 marca Browning: in particolare l’arma
veniva rinvenuta sulla persona del minorenne D’Asero che si trovava a bordo
della autovettura condotta da Grasso, che l’aveva consegnata al minore alla

condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 200 di multa.
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 25.10.2012
confermava la decisione del Tribunale di Palmi.
Avverso la sentenza del giudice di appello l’imputato personalmente ricorre
denunciando violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione:1)Ia Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità
dell’imputato sulla base di una serie di congetture sganciate dagli elementi
probatori acquisiti; il ricorrente non ha apportato alcun contributo alla condotta
illecita altrui e non può essere condannato per il semplice fatto che il minore,
unico detentore dell’arma, fosse a bordo dell’autoveicolo condotto dal ricorrente;
2) violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di
appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante dell’art.114
cod.pen. fornendo una motivazione meramente apparente, senza considerare
che la condotta del ricorrente ha avuto un minimo rilievo nella consumazione del
reato; difetto di motivazione nella parte in cui ha negato le attenuanti
generiche ed ha applicato una pena sproporzionata, non tenendo conto dei criteri
indicati dall’art.133 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.La Corte di appello ha ritenuto provata la compartecipazione del ricorrente
alla detenzione della pistola, sulla base delle seguenti circostanze: alla vista
della autopattuglia dei Carabinieri, l’imputato accostava la propria autovettura
sul lato della strada e spegneva i fari; i militari che avevano illuminato il veicolo
con il faro in dotazione all’auto di servizio, notavano rapidi movimenti compiuti
da entrambi gli occupanti all’interno dell’abitacolo, diretti, secondo il giudice di
merito, ad occultare sulla persona del minorenne l’arma presente
nell’autovettura.
Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non presentano
alcun vizio logico. Le doglianze svolte con i motivi di ricorso prospettano una

1

vista dei Carabinieri; con la recidiva. In Rosarno il 8.1.2007. Per l’effetto lo

diversa lettura ed interpretazione dei dati fattuali, non ammessa nel giudizio di
legittimità.
2.La Corte di appello ha escluso l’attenuante della minima partecipazione
prevista dall’art.114 cod.pen. sul rilievo che l’imputato era pienamente coinvolto
nella detenzione dell’arma; ha negava le attenuanti generiche in ragione della
precedente condanna per reati attinenti agli stupefacenti e per la condotta
processuale tesa ad attribuire l’intera responsabilità all’imputato minorenne; ha
reputato congrua la pena in relazione alle modalità de fatto, tra l’altro realizzato

I motivi di ricorso non prospettano alcun vizio di legittimità, ma propongono
una ricostruzione della vicenda in termini diversi da quanto ritenuto dal giudice
di merito, sollecitando una rivalutazione dei dati fattuali non ammessa nella
presente sede.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 8.1.2014.

con il coinvolgimento di un soggetto minorenne.

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