Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47070 del 03/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47070 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 22044/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 03/10/2013
In fatto e in diritto
Letto il ricorso straordinario proposto da Antonov Roman ex art. 625 bis c.p.p. contro la sentenza
di questa Corte di Cassazione del 22.3.2012;
ritenuto che il ricorrente deduce l’omessa notifica personale nei suoi confronti della citazione per
l’udienza di discussione del 14.6.2012, alla quale avrebbe avuto diritto in quanto difeso d’ufficio;
ritenuto peraltro che dagli atti risulta che in realtà nel procedimento concluso con la sentenza
impugnata il ricorrente era assistito da un difensore di fiducia, l’avv. cassazionista Affilio D’Amico,
al quale l’avviso di udienza risulta regolarmente notificato;
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de,e’rs in Roma, nella camera di consiglio, il 3.10.2013.