Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4707 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4707 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MENEGH1N WILLIAM MAURO N. IL 21/07/1967
avverso l’ordinanza n. 3343/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 29/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/seartihrle conclusioni del PG Dott. EvI rc..-, c, DFLE-HAy
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011-n-A11, vv■
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Data Udienza: 30/11/2012

N. 4297/12-RUOLO N. 5 C.C.N.P. (1993)

arreNurp IN FATTO
1.Con ordinanza del 29 novembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
dichiarato inammissibili le istanze proposte da MENEGHIN William Mauro,
detenuto presso il carcere di Rebibbia in Roma in espiazione di pena di anni 4 di
reclusione ed C 18.000,00 di multa per violazione legge stupefacenti, intese ad
ottenere la detenzione domiciliare e l’affidamento terapeutico ex art. 94 del
domiciliare, che il richiedente avesse un residuo di pena da espiare superiore ad
anni 2 di reclusione; con riferimento all’affidamento terapeutico, che non fosse
stato da lui presentato un preciso programma di recupero; ha poi respinto la sua
richiesta intesa ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale.
2.Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma ricorre per
cassazione MENEGHIN William Mauro per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto motivazione inadeguata e manifestamente illogica, in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’affidamento in prova al servizio
sociale sarebbe stato da lui svolto nell’abitazione dei propri genitori, adeguata
allo scopo; inoltre, con riferimento al chiesto affidamento terapeutico, non era
stato preso in esame il nuovo programma terapeutico da lui allegato all’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va rilevato che con istanza del 2 aprile 2012, il difensore del ricorrente ha fatto
presente che era stata presentata dal proprio assistito nuova richiesta di
applicazione di misura alternativa ed ha dichiarato di rinunciare al presente
ricorso.
2.Pur non potendo essere presa in considerazione la rinuncia al ricorso anzidetta,
non emergendo con certezza dagli atti che il ricorrente abbia conferito a tal fine
al proprio difensore apposita procura speciale, quanto rappresentato da
quest’ultimo nell’istanza di cui sopra è tuttavia idoneo a far ritenere
inammissibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per
avere il ricorrente presentato altra istanza di concessione di beneficio carcerario.
3.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.

d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ritenuto, con riferimento alla detenzione

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso il 30 novembre 2012.

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