Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4707 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4707 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Molinetti Luigi

n. il 10 febbraio 1964

avverso
la sentenza 17 luglio 2012 — Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 17 luglio 2012, depositata in pari data, la
Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza 22 ottobre 2010 del
Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato Molinetti Luigi responsabile del
reato di cui all’art. 9, secondo comma L. 27 dicembre 1956, n. 1423 per essere stato sorpreso alla guida di una moto senza essere provvisto della patente di guida per

le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno nel Comune di Reggio Calabria che gli imponeva di vivere onestamente e di rispettare le leggi, condannandolo alla pena di giustizia.
1.2. — Il giudice di merito rilevava che la giustificazione addotta dal prevenuto
di non essersi reso conto che nel guidare una moto senza patente incorreva anche
nella violazione della misura di prevenzione doveva ritenersi irrilevante non solo
perché il prefato era già incorso in violazioni simili, ma anche per la chiara ed espressa previsione nel testo della misura imposta di vivere onestamente e rispettare le leggi.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Corrado
Politi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Molinetti Luigi chiedendone

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l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Molinetti Luigi, con ricorso redatto a ministero
dell’avv. Corrado Politi, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione dell’art. 157 comma ottavo cod. pen. posto che il decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello
era stato notificato non presso il domicilio del ricorrente, come ritualmente dichiarato già in sede di convalida di arresto, bensì presso il difensore di fiducia; la notifica è pertanto nulla, anche perché la Corte di Appello, notiziata di tale rilievo, non
ha ritenuto di rinnovare la notifica;
b) con la seconda censura veniva dedotta la violazione ed erronea applicazione
dell’art. 9 comma secondo L. 1423/56 non avendo il giudice tenuto conto della inconsapevolezza della violazione posta in essere dal prefato non essendosi reso conto che, guidando senza patente, infrangeva nel contempo anche le prescrizioni della
misura di sorveglianza; l’argomentazione addotta dal giudice che l’odierno ricorrente aveva già commesso analoghe violazione era da ritenersi illogica.

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Mo/inetti Luigi — RG: 6816/13, RU: 4;

essergli stata revocata con provvedimento prefettizio, condotta questa che violava

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
3.1 — In relazione al primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 157 comma ottavo cod. pen.) occorre richiamare sul punto la precedente decisione di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di prima notificazione
all’imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore

nel caso in cui l’imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le
notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. (Sez. 3, 20 settembre 2007, n.
41063, rv. 237639 Ardito); tale fatto attua, per vero, la perseguita esigenza generale di garantire la celerità del processo, tenuto conto dell’obbligo di deontologia
professionale del difensore, anche se non domiciliatario volontario del suo assistito,
di portare a conoscenza di questi tutti gli atti processuali a lui diretti personalmente
e che lo riguardano, nonché dell’onere dell’imputato di mantenersi in contatto con il
proprio difensore di fiducia, allo scopo di tenersi al corrente degli sviluppi del procedimento, del quale egli è comunque a conoscenza. Sotto questo profilo la notificazione nella fattispecie deve quindi ritenersi regolare.
3.1.1 — Si deve poi comunque rammentare che è inammissibile, per difetto di
specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di
rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto esercizio del
diritto di difesa (Cass., Sez. 6, 21 maggio 2013, n. 28971, rv. 255629, Fanciullo). E
va inoltre rammentato che la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, è affetta da nullità di ordine
generale a regime intermedio (Sez. 4, 12 novembre 2009, n. 6211, rv. 246639,
Calcò) sicché non essendovi prova, nonostante quanto assunto dal ricorrente, che il
rilievo processuale era stato proposto alla Corte di Appello, l’eccezione avanzata è

intempestiva.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame (in punto di violazione ed erronea
applicazione dell’art. 9 comma secondo L. 1423/56) è manifestamente infondato.

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Mo/inetti Luigi — RG: 6816/13, RU: 4;

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di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. si applica anche

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.2.1 — L’argomentazione spesa dal giudice in punto consapevolezza della violazione è logica ed esaustiva. A parte il corretto rilievo secondo cui chi viola le medesime prescrizioni più volte si trova nelle condizioni di aver dimostrato di aver ben
compreso la tenuta prescrittiva delle norme violate, avendo dovuto confrontarsi con
altrettante contestazioni formali da parte dell’Autorità giudiziaria, e ciò nonostante
ha continuato a infrangerle, è chiaro il tenore letterale dei precetti attinenti alla mi-

Ed è anche il caso di evocare qui il precedente di questa Corte che ha evidenziato che per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno integra inosservanza della
prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi anche la commissione di
un illecito amministrativo (nella specie, guida di un ciclomotore senza patente di
guida, revocata all’atto della sottoposizione alla misura di prevenzione) proprio perché ciò che viene richiesto al sottoposto è di vivere rettamente uniformando il proprio comportamento all’intero sistema normativo (v. Corte cost., 7 luglio 2010 n.
282; 12 dicembre 2003 n. 354 (Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 40819, rv. 248466, Basoni). Anche sotto questo specifico profilo, pertanto, la censura difensiva è del tutto
inconsistente.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

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sura di prevenzione che non consentono interpretazioni dubbie o difficoltose.

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