Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47069 del 03/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47069 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 16574/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 08/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 9-› >6 1-6
, (4

h„

(4„,t, cl)–•

Uditi difensor Avv.;

_ LO ;

r

Data Udienza: 03/10/2013

Letto il ricorso straordinario proposto da Antonov Roman ex art. 625 bis c.p.p. contro la sentenza
di questa Corte di Cassazione indicata in epigrafe ;
ritenuto che il ricorrente deduce l’omessa notifica personale nei suoi confronti della citazione per
l’udienza di discussione, alla quale avrebbe avuto diritto in quanto difeso d’ufficio;
ritenuto peraltro che dagli atti risulta che in realtà nel procedimento concluso con la sentenza
impugnata il ricorrente era assistito da un difensore di fiducia, l’avv. cassazionista Giuseppe
Lucibello nominato il 12.1.2012, al quale l’avviso di udienza risulta regolarmente notificato, non
avendo alcun rilievo la successiva rinuncia al mandato da parte dello stesso difensore;
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dei 4 in Roma, nella camera di consiglio, il 3.10.2013.
Il P
Il conigliere/tore

I

In fatto e in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA