Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47067 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47067 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO RAFFAELE N. IL 20/08/1981
avverso l’ordinanza n. 717/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 03/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1-Il GIP presso il Tribunale di Milano , con ordinanza del 14.04.2013 , in esito
all’udienza di convalida di arresto, applicava la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di :
RAIMONDO RAFFAELE
perché indagato per il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis /co.1 e 2 CP, in quanto
senza avere partecipato al reato presupposto, in qualità di titolare di una autorimessa
di riparazioni poneva in essere operazioni di smontaggio di una autovettura
SMART provento di furto, venendo sorpreso dalla PG nell’atto di smontaggio di
pezzi tali da ostacolarne il rinvenimento ed agevolare la successiva immissione in
commercio ;
1.241 Tribunale per il riesame di Milano,

confermava la misura cautelare;

1.3-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato;
deducendo:
MOTIVI ex art. 606,10 co , lett.c) e) c.p.p.
2.1-Violazione dell’art.63/co.2 CPP per avere dato rilievo alle primitive
dichiarazioni dell’indagato riguardo alla provenienza da furto della vettura,
dichiarazioni che però non erano utilizzabili perché assunte dalla PG in violazione
dell’art. 63 n.2 CPP atteso che sin dal primo momento risultava evidente che la
persona esaminata era indagata per un’ipotesi di reato, sicchè non si poteva
procedere oltre nell’esame ma occorreva seguire la procedura indicata dal citato
articolo di legge;
2.2)-Violazione di legge ed illogicità della motivazione perché il Tribunale avrebbe
erroneamente ritenuto che l’indagato aveva mutato la sua versione originale,
assumendo di avere commesso egli stesso il furto della auto “Smart” solo dopo
avere conosciuto il contenuto degli atti relativi al reato presupposto;
-il ricorrente assume che si tratta di una deduzione erronea in quanto la lettura della
denuncia di norma viene effettuata nell’interrogatorio di garanzia solo al termine
dell’esame dell’ indagato;
2.3)-Illogicità della motivazione e violazione dell’art. 648 CP atteso che nella specie
andava ravvisata l’ipotesi della ricettazione in quanto mancavano gli estremi del
delitto di riciclaggio, posto che l’indagato aveva smontato alcuni pezzi
dell’autovettura rubata senza incidere sulle parti del veicolo dotate di elementi
identificativi – come il motore ed il telaio — sicché mancava la prova del dolo
specifico richiesto dall’art. 648 bis CP;
2.4)-Violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari erroneamente ritenute
sulla scorta dei precedenti penali che però erano privi di rilievo essendo assai
risalenti nel tempo nonché sulla scorta della disponibilità di uno “spadino” che
però, di per sé, non era preclusivo della più attenuata misura degli arresti
domiciliari;
CHIEDE l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per
il rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.2-Le doglianze sull’utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie dell’indagato
risultano inammissibili posto che tale questione non era stata posta nei motivi di
riesame
in ogni caso occorre precisare che tali censure non tengono conto della
circostanza che dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che l’indagato non è
stato sottoposto ad interrogatorio in sede di intervento della PG, risultando che, in
occasione dell’irruzione della PG, ha reso delle dichiarazioni spontanee — riportate
nel verbale di arresto – con le quali, in un primo momento ha affermato che l’auto in
questione gli era stata data un amico e poi che gli era stata consegnata da un
marocchino;
-si è trattato insomma di dichiarazioni spontanee rese nel corso delle indagini e in
condizioni logistiche tali da non consentire la immediata scritturazione, in assenza di
un formale esame dell’indagato;
-la giurisprudenza di legittimità ha osservato come le dichiarazioni spontanee rese
dall’indagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico in quanto
quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione
ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato;
( Cassazione penale, sez. IV, 25/02/2011, n. 15018) principio per altro già affermato
con massima identica dalla Sez. III, 13 novembre 2008, n. 46040. Bamba, in C.E.D.
Cass., n. 241776.
Sul tema anche la Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 12445, Di Stadio, aveva affermato
che alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all’art. 63 c.p.p., la
quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre
le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della
quale vengono svolte indagini (art. 350, comma 7, c.p.p.) e sono utilizzabili se il
relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle
parti; nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all’art.
64 c.p.p. perché concerne l’interrogatorio, che è atto diverso.
-Nella specie, opportunamente, il Tribunale per il riesame ha applicato i principi che
presidiano la fase delle indagini preliminari , nella quale le dichiarazioni rese dalla
persona sottoposta ad indagini secondo la regola di cui al comma 7 dell’art. 350
CPP, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle
indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per
l’adozione di un provvedimento cautelare. ( Cassazione penale, sez. VI, 11/07/2006,
n. 24679 )
-Risulta infatti pacifico il principio per il quale il problema relativo alla utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dall’indagato ai carabinieri nell’immediatezza del suo arresto
senza l’assistenza del difensore, può legittimamente porsi solo nella fase del giudizio
e con riferimento alla loro valenza probatoria ai fini della decisione sul merito, ma
resta impregiudicata la loro valutabilità nella fase cautelare sotto il profilo della loro
sintomaticità ai fini della sussistenza delle esigenze cautelati poste a sostegno della

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3.1-I motivi di ricorso sono infondati.

misura coercitiva (Sez. I, 29 settembre 1995, Uzzi, ,- Sez. VI, 2 dicembre 2004,
Bertoldi, in C.E.D. Cass_ n. 231304).
L’art. 350, comma 5, c.p.p., consente infatti alla PG.
ha osservato Sez. Il, 13
dicembre 2006, Esposto, in C.E.D. Cass., n. 235387
di assumere sul luogo o
nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e
senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata
prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate né
possono formare oggetto di testimonianza; la p.g. ha tuttavia il potere dovere di
sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed
utilizzabili nel processo i risultati dell’attività investigativa così compiuta, con la
conseguenza che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non
rientrando nei predetti divieti la testimonianza dell’ufficiale di p.g. che abbia riferito
sull’esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni
ricevute dall’indagato nell’immediatezza del fatto.

3.3)-11 ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto inattendibile la
confessione del furto dell’autovettura ma tale motivo trascura di considerare che la
motivazione del Tribunale sul punto risulta congrua ed immune da illogicità, perché
fondata sulla constatazione :
che l’indagato ha reso tale confessione solo
nell’interrogatorio di garanzia e -che la versione del furto risultava non credibile
attesa la scarsa precisione e sostanziale inverosimiglianza della confessione in
riferimento alla distanza del luogo in cui il furto è stato commesso ed agli oggetti
contenuti nell’auto rubata;
Le argomentazioni difensive attengono a valutazioni della prova alternative
quanto inammissibili, atteso che le considerazioni del Tribunale, ove ben motivate
come nella specie, non sono censurabili in questa sede di legittimità.

3.4)-Del tutto infondate le censure riguardo alla qualificazione giuridica del reato,
posto che è ormai consolidata la Giurisprudenza , anche di questa sezione, per la
quale integra il delitto di riciclaggio la condotta di smontaggio e di successiva
vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza
delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in
ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della
provenienza del bene, e cioè , sia dei singoli pezzi e sia dell’intera autovettura ,
entrambi scarsamente riconoscibili dopo tali interventi. Cassazione penale, sez. II,
02/04/2007, n. 15092 conf. Cassazione penale, sez. II, 11/03/2011, n. 12766;
Nel reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis CP , il legislatore ha voluto reprimere
sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente,
sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori,
sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.
Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2007 n. 15092

3.5) Ugualmente infondate le doglianze relative all’adeguatezza della misura, atteso
che sul punto il Tribunale ha sottolineato la gravità dei fatti che, valutata
unitamente alla preordinazione di una “officina” attrezzata , al gran numero di
pezzi e parti di veicoli sequestrati, in uno ai precedenti penali, risultano indicativi
della forte propensione al delitto dell’indagato e quindi del concreto pericolo di

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reiterazione delle condotte contestate, così che unica misura possibile risulta essere
quella della custodia in carcere
-Il Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto sul pericolo di recidiva che
appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di
illogicità evidenti.

Ai sensi dell’alt. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara l’inammissibilità
ovvero il rigetto del ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento;
Si provveda à normà déll’art.94/1 tei – disp att. c.p,p
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.
Così deliberato in camera di consiglio, il 3 ottobre 2013

3 6)-Consegue il rigetto del ricorso

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