Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47066 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47066 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERACCI ANDREA N. IL 30/03/1964
BOETTO BRUNO N. IL 10/08/1949
avverso l’ordinanza n. 60/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
02/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-Dinanzi a Tribunale di Genova, si procedeva a carico di :
BONGINI SABR1NA e BONGINI MAURIZIO perché indagati per il reato ex
artt. 110, 81 cpv, 640 /co.2 CP ,
nonché contro:
BONGINI srl perché indagata dell’illecito ammnistrativo ex art. 24 D.Ivo
231/01 ;
la contestazione era relativa a due vicende di truffa aggravata in danno
dell’Autorità Portuale di Genova, consumate con il concorso dei coimputati :
PIERACCI ANDREA e BOETTO BRUNO
rispettivamente : direttore della direzione tecnica e: dirigente del settore opere
civili dell’Autorità Portuale.
-La truffa sarebbe consistita, secondo l’impostazione accusatoria, nelle seguenti
condotte:
a)-i Bongini avrebbero emesso fatture per attestare l’esecuzione di lavori da
parte della Bongini srl per l’importo di € 81.783,86 per l’acquisto di materiale
ed effettuazione di lavori in una struttura inesistente, mentre il Pieracci ed il
Boetto avrebbero attestato falsamente la regolare esecuzione dei lavori e delle
forniture;
b)-i medesimi imputati avrebbero altresì emesso fatture per attestare l’esecuzione
di lavori da parte della ditta Edilatellana per complessivi € 62.000, per lavori
mai eseguiti, ma per i quali i coimputati Pieracci e Boetto si adoperavano per
far conseguire l’ingiusto profitto;
1.2)-11 Tribunale di Genova, dinanzi al quale a seguito di rinvio a giudizio si
procedeva nel merito per i suddetti reati ed imputazioni , emetteva un decreto di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme sopra
indicate che, però, veniva limitato ai due Bongini ed alle due società sopra
indicatg ma non véniva disposto per i coimputati Pieracti é Boetto, atteso che il
Tribunale rilevava che dalla contestazione non emergeva che essi avessero
conseguito dall’illecita attività un profitto ;
1.3)-11 PM presso il tribunale di Genova proponeva impugnazione avverso tale
decisione ed il Tribunale per il riesame della stessa città, con ordinanza del 2-52013 , opinava diversamente dal giudice del cautelare e, in accoglimento
dell’appello, disponeva il sequestro preventivo di beni o denaro anche a carico
del Pieracci e del Boetto;

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Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore Avv. Franco Carlo Coppi in qualità di sostituto processuale
dell’Avv. Carlo Biondi per Pieracci Andrea nonché di sostituto processuale
dell’Avv. Salvala Franzone per Boetto Bruno, che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

MOTIVI ex art. 606 ,1° CO, lett. b) c) e) c.p.p.
Boetto, Pieracci ,
2.1)-in primo luogo i ricorrenti censurano con considerazioni analoghe la
decisione impugnata per avere omesso ogni motivazione in punto di ricorrenza
del “fumus” dei reati contestati adducendo che l’esame era precluso
dall’avvenuto rinvio a giudizio degli imputati ;
-a parere dei ricorrenti tale motivazione era erronea :
-per un verso, perché anche alla fattispecie, relativa a misura cautelare reale ,
dovevano applicarsi i principi enunciati
dalla Corte Costituzionale con la
decisione n. 71 del 1996 e dalle Sezioni Unite di questa Corte suprema,
ancorchè espressi in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali,
posta la sostanziale identità delle due situazioni;
-per altro verso, perché i principi espressi dal tribunale per il riesame genovese
riguardavano il caso di impugnazione di provvedimento che aveva disposto il
sequestro e non si potevano applicare al caso in esame nel quale l’impugnazione
era relativa ad un provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro;
Pieracci:
2.1.a)-Violazione di legge per omessa motivazione riguardo alla fondatezza
dell’appello del PM ed alle ragioni per le quali il provvedimento impugnato
andava riformato.
Boetto-Pieracci
2.2)-L’ordinanza impugnata andava censurata anche per omessa ed illogica
motivazione riguardo al “periculum in mora” apoditticamente ritenuto dal
tribunale con motivazione apparente,
Pieracci
2.1.b)-Illegittima estensione del sequestro a tutti i coimputati.
Boetto-Pieracci
2.3)-In terzo luogo i ricorrenti censurano l’ordinanza per violazione di legge in
quanto avrebbe omesso di motivare in ordine alla facoltatività dell’applicazione
del sequestro preventivo finalizzato alla confisca , ed in particolare, alle ragioni
per le quali aveva ritenuto di andare di contrario avviso rispetto al Giudice del
merito, che aveva ritenuto di limitare il sequestro agli imputati beneficiari del
profitto;
Pieracci
2.4)-Inoltre si lamenta la violazione di legge, avendo il Tribunale confuso tra i
principi legittimanti la confisca per equivalente, alla quale attiene la funzione
sanzionatoria, rispetto a quelli legittimanti il sequestro preventivo , che resta pur
sempre una misura cautelare che assolve ad una funzione strumentale ;
RITENUTO IN DIRITTO
3.1)-1 motivi relativi all’omessa valutazione e motivazione del “fumus” , nonché
delle ragioni per le quali il provvedimento oggetto di impugnazioni andava
riformato, sono infondati in quanto si scontrano con i principi costantemente
affermati in sede di legittimità , ed anche da questa Sezione, per cui è sufficiente

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2.0)-Ricorrono per cassazione Pieracci e Boetto a mezzo dei Difensori di
fiducia, deducendo:

Si è infatti affermato che l’ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve
essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti
indizi richiesti fra i presupposti applicativi; e ciò in quanto è sufficiente per
l’adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un “fumus boni iuris” e
cioè l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla
pendenza di un’imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto
alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per
l’imputato.
Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento
che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può
investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta
possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi
di reato”.
I principi sino ad ora espressi sono assorbenti anche della censura relativa
all’omesso esame dell’elemento soggettivo del reato, in quanto rientrante
nell’ambito del “fumus” del reato.
Neppure fondata è la questione circa la estensione dei principi espressi in materia
di misure cautelari personali , essendo altrettanto pacifico in Giurisprudenza che
non è proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura
cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”,
una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato; stante la non
omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle
riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega
efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura.
Cassazione penale, sez. V. 21/07/1998, n. 4906
Tanto meno può riscontrarsi una differenza tra il sequestro emesso dal Giudice
che procede nel merito ed il tribunale in sede di riesame,
riguardando la
differenza solo l’aspetto del “devolutum” nel senso che in tema di misure
cautelari, il gravame di cui all’art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e
strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione: con la conseguenza che, a
differenza del riesame, nel quale il giudice del gravame ha la stessa piena
cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento, nell’appello il tribunale
ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto ed è
privo del poterè di compiere – come nel procedimento di riesame – una
rivalutazione della situazione assunta in precedenza per l’adozione del
provvedimento cautelare. Cassazione penale, sez. VI, 12/04/1995, n. 1424
Ne deriva la correttezza dell’operato del Tribunale per il riesame che, in presenza
dell’appello del PM sul punto dell’omesso sequestro gie6equetraanche a carico
dei coimputati, ha utilizzato in sede di appello gli stessi poteri conferiti al
_
giudice del merito
0 AL

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il rinvio a giudizio dell’amministratore per procedere al sequestro preventivo dei
beni aziendali anche se non si è in presenza di gravi indizi
Cassazione penale, sez. II, 19/05/2011, n. 25357

Invero, la confisca per equivalente, esime dal dover dimostrare quel rapporto di
«pertinenzialità» tra il bene e il reato che caratterizza, invece, la misura della
confisca ex art. 240 c.p., tanto è vero che, nel sequestro preventivo disposto ai fini
della confisca «per equivalente», il periculum coincide con la confiscabilità del
bene, potendo la misura avere per oggetto anche cose che non hanno rapporti con
la pericolosità individuale del soggetto e non sono collegate con il reato, a
differenza del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. Cassazione
penale, sez. II, 06/11/2012, n. 46295
Atteso tale principio, emerge evidente la congruità della motivazione , pur
sintetica, che ha collegato il “periculum” alla confiscabilità del bene.
3.3)-Diverso discorso deve farsi per quanto riguarda l’estensione del sequestro,
per l’intero, a ciascuno degli indagati
Sul punto va ricordato che nel
sequestro preventivo, il giudizio di
corrispondenza tra il valore dei beni oggetto della confisca e l’entità del profitto o
del prezzo del reato dev’essere effettuato già nella fase cautelare, non potendosi
ottenere con il provvedimento cautelare più di quanto si può conseguire con il
provvedimento definitivo, in linea dòn i principi di adeguatezza e proporzionalità
delle misure cautelari. Cassazione penale , sez. VI 26/03/2013 n. 28264
Ciò in quanto , sebbene il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente del profitto o del prezzo del reato può incidere contemporaneamente
od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, tuttavia la
misura cautelare non può complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo
o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto
della futura confisca.
Nella specie, a fronte del profitto indicato nell’imputazione, è stato disposto un
sequestro preventivo per equivalente in funzione della confisca per equivalente
per valori superiori, realizzando una duplicazione dei beni oggetto del
provvedimento cautelare.
Nell’estendere a ciascuno degli indagati il provvedimento cautelare il Tribunale
ha sostenuto, richiamando anche alcune sentenze della Corte di cassazione, che il
sequestro può riguardare l’intero ammontare del prezzo di reato per ciascuno
imputato e che gli adempimenti estimatori in ordine alle responsabilità individuali
sono rimessi alla fase della confisca.

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3.2)-11 secondo motivo relativo alla motivazione del “periculum” è del tutto
infondato posto che nel sequestro preventivo per equivalente funzionale alla
confisca disposto, ai sensi degli art. 19 e 53 d. lg. n. 231 del 2001, nei confronti
dell’ente collettivo, la presenza del requisito del periculum è valutato tipicamente
dall’art. 19 poiché si verte in ipotesi di confisca obbligatoria, analogamente alla
disposizione contenuta nell’art. 321 comma 2 c.p.p.
Cassazione penale, sez. un., 27/03/2008, n. 26654

In altri termini, si ammette che il sequestro preventivo possa essere applicato nei
confronti di ciascun concorrente del reato anche per l’intera entità del valore
accettato come profitto o come prezzo, ma allo stesso tempo si sostiene che non
può mai eccedere, con riferimento alla globalità dei concorrenti, l’ammontare
complessivo del valore del prezzo o del profitto (Sez. 6^, 5 marzo 2009, n. 26611,
Bene(); Sez. 6^, 6 marzo 2009, n. 18536, Passantino, Sez. 5^, 3 febbraio 2010, n.
10810, Perrottelli, Sez. 3^, 7 ottobre 2010, n. 41731, Giordano, Sez. 5^, 9 ottobre
2009, n. 2110, Soffino).
Il medesimo principio è stato affermato anche dalle Sezioni unite sopra
richiamate (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti).
Non appare sostenibile una diversa lettura di tali sentenze, dovendo escludersi, ad
esempio, che il sequestro preventivo possa avere un ambito di applicazione più
vasto della confisca, nel senso che il divieto di eccedere o di duplicare il valore
relativo al profitto o al prezzo del reato, in presenza di una pluralità di concorrenti,
scatti solo con il provvedimento definitivo di confisca, al quale viene riconosciuta
natura sanzionatoria.
A questa tesi, che sembra avere ispirato l’ordinanza impugnata, è possibile
opporre un principio generale del diritto processuale secondo cui con il
provvedimento cautelare non si può ottenere più di quello chè sarà conseguibile
con il provvedimento definitivo.
In altri termini, se la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non è
commisurata alla colpevolezza del reo, nè alla gravità dell’illecito e che prescinde
dalla pericolosità in sè della cosa, impedisce l’ablazione di beni, appartenenti ai
concorrenti nel reato, che superino il valore del prezzo o del profitto ricavato dal
reato, non vi è ragione per cui un tale limite non debba valere anche per la misura
cautelare che anticipa il provvedimento definitivo.
Diversamente si avrebbe non solo una evidente violazione dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza, ma risulterebbe messa in crisi anche la funzione
strumentale del sequestro preventivo.
Peraltro, la giurisprudenza ha valorizzato l’applicazione dei principi di
proporzionalità e adeguatezza, assieme a quello di gradualità, anche sul versante
delle misure cautelari reali, affermando che nel sequestro preventivo funzionale
alla confisca per equivalente è necessaria da parte del giudice una valutazione
relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto, così come

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Invero, si tratta di una interpretazione e applicazione delle norme in materia di
sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, che non può essere condivisa,
probabilmente determinata da una lettura difficoltosa della giurisprudenza di
questa Corte, che su questi temi non si è espressa in modo sempre lineare,
prestandosi ad interpretazioni difformi.
In particolare, con riferimento al caso di una pluralità di indagati quali concorrenti
in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per
equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato,
la giurisprudenza ha ritenuto che il sequestro preventivo può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o
del profitto accertato, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può
eccedere il valore complessivo come determinato.

Il legislatore ha voluto limitare il sequestro per equivalente, funzionale alla
confisca, solo al tandundem, cioè alla somma corrispondente al profitto o al
prezzo conseguito dall’illecito, sicchè non appare coerente sostenere, come ha
fatto il Tribunale, che la questione relativa al quantum dei beni da sequestrare sia
problema da affrontare nella fase esecutiva della confisca, in quanto uno degli
aspetti che il giudice deve valutare ai fini dell’emissione della misura cautelare è
costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni oggetto della futura
ablazione e l’entità del profitto o del prezzo del reato. Cassazione penale, sez. VI
26/03/2013 n. 28264
3.3)-Sulla base di quanto precede deve riconoscersi che il Tribunale di Genova ha
illegittimamente disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni
nonostante fosse eccedente, oltre il doppio, all’accertato valore del prezzo del
reato di truffa contestato.
3.4)-Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Genova, che nel nuovo giudizio di appello si atterrà ai principi di
diritto sopra indicati.
3.5)-La motivazione che precede è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Pr dente

avviene in sede esecutiva della confisca, non essendovi ragioni per cui durante la
fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore
eccedente il profitto o il prezzo del reato (Sez. 5″, 9 ottobre 2009 n. 2110,
Sonino; Sez. 3^, 7 ottobre 2010, n. 41731, Giordano; Sez. 5^, 21 gennaio 2010, n.
8152, Magnano, Sez. 6^, 23 novembre 2010, n. 45504, Marini).

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