Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47060 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47060 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZONI PAOLO
avverso l’ordinanza n. 3/2013 TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/09/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella, per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni dei difensori del!’ imputato, avv.ti Rocca Alberto e Mazzone Sergio, che ne
hanno chiesto invece l’accoglimento.
-1- Mazzoni Paolo, indagato tra l’altro per il delitto di corruzione continuata, ricorre per cassazione
avverso l’ ordinanza del tribunale di Pistoia, datata 26.2/11.3.2013che , in sede di riesame e di
rinvio della corte di Cassazione Sez. VI, 27/28.1.2013 – , ribadiva la pregressa sua ordinanza del
117.7.2012, di conferma del pregresso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente emesso in data 2.7.2012 dal gip presso il predetto tribunale.
-2- In breve il fatto , le considerazioni del giudice di legittimità, il ragionamento del giudice del
rinvio: l’ adottato sequestro preventivo di un immobile sito in Pistoia fmo all’ammontare di euro
153.320 rinveniva, ad avviso del gip, la sua giustificazione perché la somma così determinata
equivaleva al prezzo della corruzione posta in essere dal Mazzoni, ingegnere capo e responsabile
dell’area di pianificazione strategica e dell’area della Provincia di Pistoia e componente della
commissione di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici afferenti alla riduzione di rischio
idrogeologico sul versante a valle della Pieve della SS. Annunziata nel Comune di Piteglio, nonché
al nodo di interscambio gomma- rotaia nel Comune di Pescia, e quantificato al 2% del valore
complessivo dei relativi appalto. La prima ordinanza del riesame della misura cautelare era
annullata dalla Corte di Cassazione, fermi restando gli indizi deponenti per la commissione di un
atto contrario ai doveri di ufficio, per aver i giudici di merito desunto il versamento di un prezzo per
l’atto amministrativo, e nella entità come determinata, in base alla considerazione che analoga
percentuale era stata pretesa da altro indagato, svolgente altra funzione, mentre alcun riferimento
era dato riscontrare nell’ ordinanza allora impugnata ” ai fini della individuazione del prezzo
concretamente conseguito quale frutto delle contestate corruzioni”. I giudici del rinvio, peraltro,
ribadiscono la correttezza del già deciso, rilevando che al Mazzoni è stato anche contestato il delitto
di associazione a delinquere, di cui era soggetto responsabile anche altro funzionario pubblico, tale
Evangelisti Marcello, che pretendeva ed otteneva quale prezzo della corruzione il 3% del valore
complessivo degli appalti illegittimamente assegnati, rilevando ancora che il Mazzoni era il gestore
di fatto della società di consulenza tecnica, solo formalmente intestata al figlio, che annoverava tra
i clienti le società di numerosi imprenditori responsabili, a livello indiziario, di condotte corruttive,
anche se a vantaggio di altri pubblici ufficiali nell’ambito delle gare di appalto, tra le altre quelle
stesse oggetto delle contestazioni de quibus. Sotto questo profilo ritenevano i giudici di merito che
il reato si configurava per il contributo che nell’ambito delle stesse gare, il Mazzoni avrebbe dato
per l’acquisizione di utilità a favore degli altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
coinvolti nelle stesse gare sia pure con diversità di compiti e di funzioni.
-3- La ragione di doglianza del ricorso si coagula nella denuncia di violazione dell’art. 627 comma
temo: il giudice del rinvio non avrebbe assolto all’ onere indicato dalla corte di legittimità, quello di
motivare se possibile sulla dazione di denaro direttamente versato a favore del ricorrente, nulla
rilevando il riferimento alle utilità versate, in occasione di altre gare o nelle stesse gare in cui era
coinvolto il Mazzoni, ad altre persone.
-4- Il ricorso non può essere accolto perché non fondato.
Va premesso che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato
dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte
di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle
censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso
risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di
merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il
significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto
eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani
su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di

sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del
resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da
cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di
rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri
che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed
alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.(
in termini, Sez. 4, 21.6/10.8.2005, Poggi, Rv. 232019; Sez. v, 17.1/14.2.2005, Nuzzo e a.,
Rv230744).
Ora nel caso di specie l’annullamento con rinvio era stato giustificato da una ragione precisa: non si
era motivato ed occorreva invece motivare sulla utilità e sulla sua quantificazione, versata
direttamente al Mazzoni. Ed i secondi giudici di merito hanno tratto la loro convinzione della utilità
acquisita dal Mazzoni dal fatto che utilità erano state versate ai concorrenti del predetto in
occasione delle gare in cui il predetto era stato coinvolto e nel contesto di una associazione a
delinquere caratterizzata dalla partecipazione ad essa del Mazzoni. Sul punto poi specifico, oggetto
dell’annullamento — la carenza di fumus in relazione alla percentuale del prezzo della corruzionedeve rilevarsi che i giudici del rinvio si soffermano diffusamente elencando una serie di circostanze
tutte deponenti, sul piano dei valori di probabilità propri di questa fase, per la corresponsione di una
percentuale del valore dafgppalto – quale pezzo della corruzione- corrispondente se non superiore al
2%: contatti dell’ imputato con gli appaltatori che si aggiudicavano illecitamente le gare,
partecipazione dell’ indagato alla associazione a delinquere finalizzata per l’appunto ad atti di
corruzione, emersione ,a fronte di non equivoche intercettazioni telefoniche, della percentuale
riscossa dal principale funzionario pubblico coinvolto negli atti di corruzione,tale Evangelisti,
contatti qualificati con gli imprenditori corruttori tramite consulenze affidate da questi alla società
CMA, di cui l’ indagato era gestore di fatto e beneficiario quindi dei correlativi corrispettivi
potenzialmente comprensivi dei profitti della parallela attività di corruzione.
Ad abundantiam vi è anche da aggiungere che l’ indagato è divenuto nelle more imputato in seguito
al suo rinvio a giudizio per i fatti in relazione ai quali è stata disposta la misura cautelare reale per
equivalente. Con la conseguenza che a rigore non sarebbe proponibile in sede di riesame del
provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del “fumus
commissi delicti”, stante l’ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative
alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali (Corte cost. n. 71 del
1996; Cass. Sez. 5 17.4/23.7.2009, Cecchi Gori, Rv.244476).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25.9.2013

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